4083 - Credito d'imposta COVID per l'adeguamento dei posti di lavoro: l'ascensore non è ammesso (Agenzia delle Entrate - Risposta 361 del 16/9/2020)

Risposta n. 361 del 16/09/2020

Articolo 120 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 - Spese per l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore - pdf

 

 

 

OGGETTO: Articolo 120 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. Spese per l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore.

 

Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20, inoltre, sono stati forniti i primi

chiarimenti in relazione all'agevolazione qui in esame. In particolare, al paragrafo 2.1.

la circolare precisa che gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle

prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del

virus SARS-CoV-2, tra cui rientrano espressamente:

a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la

realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di

arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla

riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina

Pagina 3 diurbanistica;

b) gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle

attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

Nel rispetto della ratio legis, inoltre, la circolare chiarisce che è necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui al punto 1 siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Ciò premesso, l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore che non rientra tra gli interventi espressamente menzionati al punto sub a), non è riconducibile nemmeno alle ipotesi di cui al punto sub b).