NewsLetter 325 del 27/4/2020


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Dr. Patrizio Astolfi
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Newsletter 325 del 27/4/2020


1. DISEGNI+4 - Domande a partire dal 27/5/2020
2. LEGGE SABATINI - Contabilizzazione e tassazione del contributo
3. CREDITO D'IMPOSTA R.&S. - La Circolare del Mise, relativa al 2020, doveva essere pubblicata entro la fine di febbraio
4. TRASPARENZA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI NELLA NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO
5. REGIONE MARCHE FONDO EMERGENZA COVID - Contributo a fondo perduto per l'abbattimento degli interessi

QUADRO TEMPORANEO AIUTI DI STATO COVID

6. PRESTITI FINO A € 25.000,00 - Si segnalano solo gli aiuti di stato per il coronavirus
7. LE IMPRESE CHE UTILIZZANO LE GARANZIE iniziano a spendere il plafond di 800mila € del quadro degli aiuti temporanei
8. IL FINANZIAMENTO DA 25.000,00 € rientra nel Quadro Temporaneo (Max 800mila €), è quindi fuori dal de minimis (Max 200mila €) 
9. QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTI DI STATO a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni)

1. DISEGNI + 4 domande a partire dal 27/5/2020

Istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione

Bando nazionale

Fondi stanziati € 13.000.000,00

Imprese beneficiare: piccole e medie imprese

Il disegno deve essere presentato dopo l'1/1/2018, comunque prima della data di presentazione della domanda

L'agevolazione è in de minimis

Decorrenza delle spese: successive al 3/12/2019

L'investimento deve essere ultimato entro 9 mesi dalla data di concessione del contributo

Contributo a fondo perduto dell'80% nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna fase e per ciascuna tipologia

Spese ammesse (solo servizi specialistici) e contributo massimo

Fase 1 Produzione - Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la messa in produzione e l’offerta sul mercato di nuovi prodotti a esso correlati.
Agevolazione massima € 65.000,00

Fase 2 Commercializzazione - Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale.
Agevolazione massima € 10.000,00

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2. LEGGE SABATINI - Contabilizzazione e tassazione del contributo

Il contributo è in conto esercizio, quindi contabilizzato e tassato per competenza

Tenuto conto di quanto previsto dall'OIC 12 il contributo va iscritto:
In diminuzione della voce C17)
-  Se contabilizzato in esercizi successivi a quello di rilevamento degli interessi passivi viene iscritto alla voce C16)

Fiscalmente il contributo è considerato tassabile ai sensi dell'art.88 punto 1 lettera g del TUIR, da rilevare per competenza secondo i criteri dell'art. 109 del tuir
I ricavi rilevano nell'esercizio nel quale i costi a cui ineriscono sono imputati.

Periodo di competenza: i contributi in conto esercizio sono iscritti in bilancio nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla loro percezione.

News 3994

3. CREDITO R.&S. - La circolare del Mise, relativa al 2020, doveva essere pubblicata entro la fine di febbraio

Il sole 24 Ore 24/02/2020

È ad esempio atteso da febbraio il decreto attuativo per sbloccare il credito di imposta per gli investimenti in R&S e innovazione come riformato dall’ultima legge di bilancio. Mise e Mef temporeggiano in attesa di conferme sulla possibilità di prolungare la durata temporale e innalzare le aliquote della misura in un prossimo decreto crescita che potrebbe arrivare prima dell’estate, dopo il «Dl aprile». Se quest’opzione si concretizzerà, a quel punto verrebbe pubblicato direttamente un unico decreto ministeriale in grado di recepire anche le ultime novità.

4. TRASPARENZA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI NELLA NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO

Esiste già il registro degli aiuti di stato ed inoltre nei quadri RU ed RS del modello unico sono riepilogate tutte le agevolazioni.
Questo è un classico adempimento inutile, creato da qualche burocrate che doveva giustificare il suo stipendio, accompagnato dal solito imponente regime sanzionatorio perché "L'importante è mungere la mucca !!!!".

Il principio guida è quello di cassa.

L'obbligo non scatta se l'importo complessivo annuo incassato non supera i 10mila Euro

Per gli aiuti de minimis e gli aiuti di stato contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato è sufficiente dare notizia in nota integrativa senza fornire ulteriori dettagli

Per eventuali erogazioni non in denaro (esempio crediti d'imposta), il criterio per cassa deve essere inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto; il vantaggio economico di natura non monetarie sarà quindi di competenza del periodo in lo stesso è fruito (EcNews 18/3/2020)

Non devono essere pubblicate le agevolazioni aventi carattere generale in quanto non sono aiuti di stato, per esempio: Credito d'imposta R&S, Super e Iperammortamento .

News 3995

5. REGIONE MARCHE FONDO EMERGENZA COVID - Contributo a fondo perduto per l'abbattimento degli interessi

Lo studio non segue questa normativa, le domande vanno presentate ai confidi.
Link della Regione Marche con tutta la normativa

Diverse aziende, avendo letto il comunicato della Regione Marche, hanno chiamato lo studio per informazioni in merito al contributo citato.
Si tratta di un contributo per la riduzione degli interessi
.

b) concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio;

Normativa

6. La concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera

b) è effettuata direttamente dai Confidi mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

a) il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, comprensivo del tasso di interesse e degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 10.000,00 per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000,00;
b) la durata del finanziamento può arrivare ad un massimo di settantadue mesi oltre ventiquattro mesi di preammortamento
.

News 3983

6. PRESTITI FINO A € 25.000,00 - Si segnalano solo gli aiuti di stato per il coronavirus

Lo studio non segue questa agevolazione.

Nel modulo da compilare al punto 17  della domanda vanno indicati eventuali aiuti, legati all’emergenza coronavirus, già ricevuti. Sono quindi esclusi da questo “monitoraggio” gli altri aiuti di stato e quelli in de minimis.

 

News 3999

7.  LE IMPRESE CHE UTILIZZANO LE GARANZIE iniziano a spendere il plafond di 800mila € del quadro degli aiuti temporanei

Lo studio non segue questa agevolazione.

Fonte: ItaliaOggi 24/4/2020

…. In altri termini, per un finanziamento di 25 mila euro, l’impresa diminuisce il suo plafond sugli aiuti temporanei di 25 mila euro, come se tale importo fosse stato concesso interamente nella forma di un contributo a fondo perduto anziché di finanziamento soggetto a rimborso.

Discorso simile per gli importi fino a 5 milioni.
….Anche in questo caso, il costo della garanzia non può che essere superiore a quello previsto nell’ambito de minimis. Ipotizzando un 16%, un finanziamento di 4 milioni di euro impatterebbe sul plafond per 640 mila euro, dando come conseguenza che all’impresa resterebbero solo 160 mila euro di spazio per ottenere ulteriori contributi a fondo perduto

 

News 3997

8.  IL FINANZIAMENTO DA 25.000,00 € rientra nel Quadro Temporaneo (Max 800mila €), è quindi fuori dal de minimis (Max 200mila €)

Lo studio non segue questa agevolazione.

Sono due contenitori diversi, quindi cumulabili (€ 800.000,00 + € 200.000,00):
- Fino a € 200,000,00 regolamento de minimis
- Fino a € 800.000,00 Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni)

News 3991

9. QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTI DI STATO a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni)

2.2. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 23):

a. l’aiuto non supera 800 000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c. l’aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (15)) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19;

d. l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (16);

e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (17) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

 

News 3992
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