2949 - Benefici pubblici in bilancio, è possibile richiedere la proroga per l'approvazione del bilancio (Comunicato CNDCEC del 21/2/2019)

 

 

 

 

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COMMERCIALISTI, RINVIABILE L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Ufficio stampa

Data di Aggiornamento: 21/02/2019

Le novità previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche e l’applicazione della rivalutazione concessa dalla legge sul bilancio 2019 potrebbero essere cause per il rinvio dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale contenga tale facoltà. E’ quanto sostiene il Consiglio nazionale dei commercialisti il quale ricorda come l’art.2364 del codice civile, prevede infatti che l’approvazione del bilancio delle SpA (norma estesa anche alle Srl dall’art. 2478 bis) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora “lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”.


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COMMERCIALISTI, RINVIABILE L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO APRI ALLEGATO

 

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COMMERCIALISTI, RINVIABILE L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Secondo il Consiglio nazionale della categoria la possibilità è legata all’applicazione delle nuove previsioni che impattano sulla predisposizione del bilancio

 

Roma, 21 febbraio 2019 – Le novità previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche e l’applicazione della rivalutazione concessa dalla legge sul bilancio 2019 potrebbero essere cause per il rinvio dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale contenga tale facoltà. E’ quanto sostiene il Consiglio nazionale dei commercialisti il quale ricorda come l’art.2364 del codice civile, prevede infatti che l’approvazione del bilancio delle SpA (norma estesa anche alle Srl dall’art. 2478 bis) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora “lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”.

 

“Nello specifico – evidenzia Raffaele Marcello, Consigliere nazionale dei commercialisti con delega ai principi contabili – la richiesta del legislatore dell’articolo 1, commi 125-129 della legge 124/2017, il quale richiede alle imprese “che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di pubblicare tali importi quando l’ammontare complessivo non sia inferiore a 10.000 euro nella nota integrativa del bilancio di esercizio e, se predisposto, nella nota integrativa del bilancio consolidato, sta creando non poche apprensioni ai colleghi e alle società. Tale apprensione è giustificata anche dal fatto che il mancato assolvimento dell’obbligo comporta una sanzione restitutoria”.

 

Altro tema che a parere del Consiglio nazionale potrebbe portare al differimento dei termini di approvazione del bilancio è riconducibile alle rivalutazioni dei beni di impresa (Legge 145/2018, art.1, commi 940-950), le quali, come noto richiedono apposite perizie di stime. L’analisi di convenienza della suddetta rivalutazione potrebbe, infatti, richiedere tempi che mal si conciliano con l’approvazione del bilancio entro i 120 giorni.

 

Il breve tempo a disposizione e la possibilità che escano nuovi documenti di prassi sui temi rendono evidente a taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile possa quindi non essere sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto derivante dall’applicazione delle norme in esame.

 

UFFICIO STAMPA – Mauro Parracino – 06.47863327 – 334.3837514 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.