2991 - Bonus formazione 4.0 senza ragguaglio ad anno (FiscoOggi - 20/3/2019)

 

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20 Marzo 2019

Il deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale contenente lo svolgimento delle attività deve comunque essere effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento

 

Il credito d’imposta “formazione 4.0” spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo d’imposta, a prescindere dalla data in cui avviene l’invio dei contratti all’Ispettorato del lavoro competente.

È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 79/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello presentata da una società che, avendo svolto nel 2018 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, intende accedere al bonus formazione (articolo 1, commi da 46 a 56, legge 205/2017).

Il dubbio dell’istante riguarda la determinazione del credito, in particolare se, una volta depositato il contratto collettivo aziendale o territoriale contenente lo svolgimento delle attività di formazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, il costo sostenuto per lo svolgimento delle attività formative vada assunto sin dall’inizio dell’anno d’imposta o se vada effettuato un ragguaglio ad anno, con decorrenza dal momento del deposito del contratto.

 

L’Agenzia delle entrate, nel ripercorrere le norme che disciplinano l’agevolazione in questione, ricorda che il decreto attuativo (Dm 4 maggio 2018) richiede, tra l’altro, che l’impresa espliciti l’impegno a investire nella “formazione 4.0” dei dipendenti nel contratto collettivo aziendale e che depositi il contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

In merito a tale adempimento, la circolare Mise n. 412088 del 3 dicembre 2018 ha precisato che “… lo stesso può essere effettuato … anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018”.

 

L’invio dei contratti all’Ispettorato del lavoro è condizione di ammissibilità al beneficio, ma non incide sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l’agevolazione, non essendo previsto nel quadro normativo di riferimento alcun ragguaglio ad anno del credito d’imposta.

Pertanto, il bonus spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo d’imposta, a prescindere dalla data in cui l’adempimento è posto in essere, a condizione che il deposito del contratto avvenga nel termine del periodo d’imposta di riferimento, ossia, nel caso prospettato, entro il 31 dicembre 2018.