SABATINI

Categoria principale: Bandi aperti

NEWS

4634 - Sabatini, agevolazioni per la capitalizzazione - Decreto 19 gennaio 2024

4694 - Sabatini: proroga di 6 mesi per la realizzazione degli investimenti anche per i contratti di finanziamento stipulati nella seconda parte del 2023 (IlSole24Ore - 15.11.2023)

4585 - Sabatini, circolare direttoriale 3 luglio 2023, n.28277

4563 - Sabatini: la nuova Faq sul cumulo

4562 - Sabatini: Pubblicate le Faq relative alla normativa entrata in vigore l'1.1.2023

4538 - Sabatini rifinanziata con un stanziamento di 150mln

4536 - Sabatini: dal primo gennaio 2023 nuova procedura per la presentazione della domanda, viene rilasciato anche il CUP che deve essere riportato in fattura

4539 - La nuova Sabatini Green

4537 - Sabatini: per i contratti di finanziamento stipulati dall'1/1/2022 al 30/6/2023 il termine di realizzazione dell'investimento è stato prorogato di sei mesi (Art.1 comma 415 legge 29 dicembre 2022, n.197)

4528 - Sabatini - Circolare direttoriale del 6 dicembre 2022, n.410823 per le domande da presentare dal 1° gennaio 2023

4496 - Sabatini, operativa la maggiorazione del contributo per gli investimenti Green

RASSEGNA STAMPA

 Nuova Sabatini, agevolazioni 2023-2024 per i Beni Strumentali (www.pmi.it - 20/11/2023)

APPROFONDIMENTI 

 


FINANZIAMENTI  PER  L’ACQUISTO  DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE  DA PARTE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE  (Legge 98/2013, Nuova Sabatini)

LINK UTILI

  1. Link del Ministero con la normativa e tutta la documentazione per la presentazione della domanda
  2. Faq
  3. Le Faq relative alla normativa entrata in vigore l'1/1/2023

ELENCO DELLE BANCHE e DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI CONVENZIONATI:

1) Presentazione domande

2) Elenco delle banche e degli intermediari finanziari


INDICE DELLA PAGINA

Faq

Modalità per contattare il ministero

Legge 30 dicembre 2021

Testo vigente della circolare direttoriale del 15.2.2017

Circolare nr. 696 del 17.3.2022

Decreto 19 gennaio 2024 n.43 (Sostegno alla capitalizzazione)

Art.21 del decreto legge 30 aprile 2019 numero34 (Sostegno alla capitalizzazione)


SINTESI DELLA NORMATIVA

  1. Dicitura sulla fattura per domande presentate prima del 1° gennaio 2023
  2. Dicitura sulla fattura per domande presentate dopo il 1° gennaio 2023
  3. Cumulabilità (Faq del Mise)
  4. Descrizione del procedimento
  5. Soggetti beneficiari
  6. Le imprese in difficoltà non possono presentare la domanda
  7. Caratteristiche del finanziamento (deve essere pari al 100% dell'investimento, non può essere inferiore)
  8. Iniziative ammissibili
  9. Cosa si intende per ampliamento di uno stabilimento esistente (faq)
  10. Agevolazioni concedibili
  11. Fondo di garanzia (faq)
  12. Erogazione delle agevolazioni
  13. Vincolo sui beni
  14. Vincolo sui beni: 3 anni dall'ultimazione dell'investimento
  15. Avvio successivo alla presentazione della domanda
  16. Una domanda per ogni unità locale
  17. Cessione dei beni in prestito d'uso 
  18. Aiuto di stato (non è quindi in de minimis)
  19. Modalità e termini per la presentazione della domanda
  20. Procedura di concessione del contributo
  21. Termini per la stipula del contratto di finanziamento
  22. Contratto di finanziamento inferiore a quello indicato in domanda
  23. Il contratto di finanziamento può essere stipulato prima della concessione del contributo
  24. Termine per la realizzazione dell'investimento
  25. Termine per la dichiarazione di ultimazione investimento
  26. Termine per la richiesta di erogazione del contributo
  27. Controlli a campione
  28. Variazione dell'investimento
  29. Non può essere modificato il sistema di acquisizione dei beni

SPESE AMMISSIBILI

  1. Spese ammissibili (Normativa)
  2. Spese ammesse: B.II.2 - B.II.3 - B.II.4. (Faq)
  3. Spese non ammesse (Normativa)
  4. Settore trasporti (faq)
  5. Impianto fotovoltaico (faq)
  6. I costi accessori sono ammessi (faq)
  7. I mezzi mobili destinati al trasporto in conto proprio sono ammissibili (faq)
  8. Sono ammessi solo i beni nuovi di fabbrica, varie casistiche (faq)

Faq


CIRCOLARE N. 696 DEL 17.3.2022

4468 - Sabatini: aggiornata la circolare operativa alla luce delle novità della legge di bilancio 2022 (Circolare n.696 del 17.3.2022)


MODALITA' PER CONTATTARE IL MINISTERO (aggiornate il 5.1.2022)

Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Contatti

Trasmissione atti e documenti formali nell’ambito della procedura agevolativa

Gli atti e i documenti formali relativi alle singole pratiche devono essere inviati esclusivamente mediante la piattaforma informatica del Ministero collegandosi all’indirizzo internet: https://benistrumentali.dgiai.gov.it 

Per ulteriori comunicazioni fare riferimento all'indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  Ultimo aggiornamento: 05 gennaio 2022


FOGLIO DI CALCOLO, MESSO A DISPOSIZIONE DAL MINISTERO, PER  LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Foglio di calcolo del contributo (Versione "*.xlsx", Versione "*.xls")


APPROFONDIMENTI

Dicitura sulla fattura per domande presentate prima del 1° gennaio 2023

FAQ

Faq 10.15 Con quali modalità deve essere apposta la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69"?

Per le fatture emesse in formato cartaceo, la dicitura in questione deve essere riportata dall’impresa sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

In caso di investimento in leasing, si precisa che la dicitura sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle fatture stesse, mentre, in caso di investimento in ordinario, la medesima dicitura dovrà essere apposta da parte dell’impresa beneficiaria.

Con specifico riferimento all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, la predetta dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle le seguenti modalità:

inserendo nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura di cui all’articolo 10, comma 6, decreto interministeriale 25 gennaio 2016;

inserendo la medesima dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;

qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista dall’articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Si ricorda, infine, che la fattura trovata sprovvista di tale dicitura nel corso dei controlli e delle verifiche, come previsti dalla normativa di riferimento, non è considerata valida e determina, pertanto, la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria (art. 10, decreto interministeriale 25 gennaio 2016). Nel caso della fattura elettronica, qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione, mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.

Art. 10 del decreto interministeriale del 25.1.2016

6. Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i
quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l’impresa deve riportare, con
scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro …
realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69”. La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura,
non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva
la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

 

Dicitura sulla fattura per domande presentate dopo il 1° gennaio 2023

FAQ

10.7 Quale dicitura deve essere apposta sulle fatture relative agli investimenti oggetto di agevolazione e secondo quali modalità?

Caso di domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023

Per tali domande, indipendentemente dalla data di trasmissione della richiesta unica di erogazione del contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 10, c. 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Si rinvia pertanto alla consultazione della FAQ 10.15 relativa alla precedente disciplina, disponibile al seguente link.

Caso di domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023

Per tali domande, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 11, del decreto interministeriale 22 aprile 2022. In relazione alle predette domande, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni agevolati, devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo (vedasi FAQ 1.4), unitamente alla dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”, da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

Il CUP e la dicitura devono essere apposti sulle fatture elettroniche attraverso almeno una delle seguenti modalità:

  1. inserendo nell’apposito campo della fattura elettronica il “Codice Unico di Progetto – CUP” e nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”;
  2. inserendo i medesimi CUP e dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
  3. qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura previsti devono essere apposti sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.

Si ricorda che la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, sia trovata sprovvista del CUP e della dicitura previsti non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

Nel caso della fattura elettronica, qualora la dicitura e il CUP non siano stati apposti secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione attraverso almeno una delle seguenti modalità:

  1. mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto;
  2. mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. Nei casi di fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare l’integrazione elettronica allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte del cessionario/committente, immediatamente dopo la scoperta dell’irregolarità. Eventuali irregolarità rilevate in sede di controllo non potranno essere oggetto di sanatoria.

Si precisa che non è ammissibile la regolarizzazione delle fatture elettroniche tramite stampa delle stesse e apposizione con scrittura indelebile della dicitura/CUP.

(P.to 7.11 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 


LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N.234 ART.1 COMMI 47 e 48

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256) (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49)

Art. 1

47. (RIFINANZIAMENTO)

Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli

investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese  attuate

ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,

convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,

l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo  articolo  2

e' integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022  e

2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026  e

60 milioni di euro per l'anno 2027.

                Relazione tecnica

Il comma 47 "integra" l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione

dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata

“Nuova Sabatini” (articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013 - L. n.

98/2013):

- di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

- di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

- di 60 milioni per l'anno 2027.

 48. (EROGAZIONE IN PIU' QUOTE)

All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,

le parole: « in un'unica soluzione, secondo le modalita'  determinate

con il medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: «  in  piu'

quote determinate con il medesimo decreto. In caso  di  finanziamento

di importo non superiore a 200.000 euro, il  contributo  puo'  essere

erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili ».

Relazione tecnica

Il comma 48, novellando l'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013,

reintroduce la regola per cui il contributo sia erogato "in più quote"

determinate con il decreto ministeriale di attuazione dello stesso articolo 2.

In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il

contributo "può" essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle

risorse disponibili. Nel testo vigente, si prevede che l'erogazione del

contributo abbia luogo "in un'unica soluzione", secondo le modalità

determinate con il medesimo decreto. 


TESTO VIGENTE DELLA CIRCOLARE DIRETTORIALE 15 FEBBRAIO 2017, N. 14036 RECANTE LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI E DEI FINANZIAMENTI PER L’ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA PARTE DI PMI.
(Aggiornata al 10 febbraio 2021 con le modifiche recate dalle circolari direttoriali 9 marzo 2017, n. 22504, 31 luglio 2017, n. 95925, 3 agosto 2018 n. 269210, 19 luglio 2019, n. 295900, 22 luglio 2019, n. 296976, 22 settembre 2020, n. 239062 e 10 febbraio 2021, n. 434; le modifiche di cui alla circolare 10 febbraio 2021, n. 434 sono evidenziate in grassetto nel presente testo)
Circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036

1. PREMESSE
L’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 novembre 2013 ha definito la disciplina per l’attuazione delle misure previste dal citato art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
Con il decreto–legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell’art. 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Il medesimo art. 8, al comma 2, demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, la definizione dei requisiti, condizioni di accesso e modalità di erogazione dei contributi in oggetto.
In attuazione della norma di legge è stato adottato il decreto interministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016. Tale provvedimento contiene la nuova disciplina di attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Sulla materia è intervenuto, in primo luogo, l’art. 1, commi 52-57, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che:
a) proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016, per la concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari;
b) rifinanzia la misura per complessivi 560 milioni di euro;
c) introduce una riserva, pari al 20% dello stanziamento di cui alla lettera b), finalizzata alla concessione di finanziamenti per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
d) prevede, per gli investimenti di cui alla lettera c), una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per gli investimenti ordinari.
In attuazione della norma predetta, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2016 si è provveduto alla riapertura, a partire dal 2 gennaio 2017, dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, rinviando a un successivo provvedimento direttoriale la fissazione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento per gli investimenti ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera d).
Con il successivo decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese 16 febbraio 2017 è stato, pertanto, stabilito il nuovo termine (a decorrere dal 1° marzo 2017) per la presentazione delle domande di agevolazione per gli investimenti ricadenti nella richiamata fattispecie di cui alla precedente lettera c).
In seguito, i commi da 40 a 42 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), oltre ad incrementare la dotazione finanziaria della misura in oggetto con ulteriori 330 milioni di euro per il periodo 2018-2023, hanno stabilito l’aumento della riserva (dal 20% al 30%) per la concessione dei contributi “maggiorati” a fronte della realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, nonché la proroga del termine (31 dicembre 2018) per la concessione dei finanziamenti stabilito dalla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.
Considerato l’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per la misura, con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese n. 25148 del 3 dicembre 2018, è stata disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal 4 dicembre 2018.
A seguito dello stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 480 milioni di euro per il periodo 2019-2024, come previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese 28 gennaio 2019, è stata disposta (a partire dal 7 febbraio 2019) la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.
Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’articolo 20, ha, inoltre, apportato alcune modifiche allo strumento agevolativo, in particolare:
• estendendo a tutti gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI, la possibilità di concedere finanziamenti;
• prevedendo che l’erogazione delle quote del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento;
• innalzando, da 2 milioni di euro a 4 milioni di euro, l’importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari;
• disponendo che, in caso di finanziamento di importo non superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in un’unica soluzione.
Sull’ultimo punto è intervenuto, in un secondo momento, anche l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto l’innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020) dell’importo del
finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00.
Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), articolo 1, commi da 226 a 228, la dotazione finanziaria dello strumento è stata ulteriormente integrata per 540 milioni di euro per il periodo 2020-2025.
In seguito, l’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto), convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha nuovamente integrato la dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 64 milioni di euro per l’anno 2020.
Infine, i commi 95 e 96 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), hanno previsto che l’erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178), indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, disponendo, a tal fine, una integrazione della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per l’anno 2021.
Con la presente circolare si forniscono, pertanto, le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi.

2. DEFINIZIONI
2.1 Al fine di facilitare la lettura della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
b) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
c) “regolamento (UE) n. 702/2014”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali;
d) “regolamento (UE) n. 1388/2014”: il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle
imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
e) “regolamento (UE) n. 508/2014”: il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
f) “decreto-legge n. 69/2013”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
g) “decreto-legge n. 3/2015”: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
h) “PMI”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, e nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 702/2014, nel caso di imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, ovvero nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 1388/2014, nel caso di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ovvero nell’allegato 1 al regolamento GBER, nel caso di imprese operanti in settori non ricompresi tra i precedenti;
i) “CDP”: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
l) “banca”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
m) “intermediario finanziario”: il soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, nonché l’intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all’albo previsto dall’art. 106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purché garantito, ai soli fini dell’utilizzo del plafond di provvista costituito presso CDP, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
n) “finanziamento”: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, deliberato, ovvero contrattualizzato se di importo inferiore, a favore di una PMI da una banca o da un intermediario finanziario;
o) “convenzione”: la convenzione stipulata in data 17 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
p) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
q) “decreto”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016;
r) “legge 232/2016”: la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), art. 1, commi 52 – 57;
s) “piattaforma”: la piattaforma informatica gestita dal Ministero e resa disponibile alle PMI
e alle banche/intermediari finanziari al link https://benistrumentali.dgiai.gov.it;
t) “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”: gli investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli Allegati n. 6/A e n. 6/B;
u) “investimenti ordinari”: gli investimenti di cui all’art. 5 del decreto, diversi dagli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti ; gli investimenti ordinari riguardano l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
v) “investimento”: l’insieme degli investimenti ordinari e degli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
z) “interconnessione”: l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da
remoto di istruzioni e/o part program di cui all’allegato 6/A; l’interconnessione deve possedere le caratteristiche obbligatorie previste dal paragrafo 11.1.1, punto 2 della circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017;
aa) “integrazione”: l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo di cui all’allegato 6/A; l’integrazione deve possedere le caratteristiche obbligatorie previste dal paragrafo 11.1.1, punto 3 della circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017;
ab) “decreto Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
ac) “decreto Semplificazioni”: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

 

3. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
3.1 L’intervento agevolativo è così articolato:
> La PMI presenta alla banca/intermediario finanziario la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento per l’acquisizione di investimenti.
> La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
> La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, ovvero mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento stessoE' POSSIBILE ACCEDERE AL FONDO DI GARANZIA
> La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
> Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per gli investimenti ordinari e del 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. AGEVOLAZIONE
> La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
> La PMI, ad investimento ultimato, compila, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta unica di erogazione del contributo e le trasmette al Ministero tramite piattaforma, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta, con le modalità di cui al paragrafo 13. Qualora la PMI abbia già richiesto una o più quote di contributo secondo le modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019, al fine di richiedere l’erogazione delle quote residue, successive alla prima, la medesima PMI deve compilare e trasmettere al Ministero apposita richiesta, utilizzando esclusivamente la procedura telematica disponibile nella piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 13.bis.


 Con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non rientrano nelle casistiche di cui al successivo punto 13.1, lettere a) e b), al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive, la PMI conferma annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso l’accesso alla piattaforma, che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni e dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing. In caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, per l’attivazione della procedura di pagamento delle quote successive, la PMI provvede prima a comunicare al Ministero la tipologia di variazione, allegando l’eventuale documentazione necessaria, come previsto al punto 13.6.

4. SOGGETTI BENEFICIARI
4.1 Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda: AMMESSE LE PMI
- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER.  NON DEVONO ESSERE IMPRESE IMPRESE IN DIFFICOLTA'
4.2 Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia. In
tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 13.2. IMPRESE ESTERE
4.3 Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007). ESCLUSE LE ATTIVITA' FINANZIARIE ED ASSICURATIVE

5. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
5.1 Il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione. STIPULATO SOLO CON SOGGETTI CONVENZIONATI
5.2 Il finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi; 100% DEGLI INVESTIMENTI
b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, ovvero alla data di collaudo, se successiva; DURATA MASSIMA 5 ANNI
c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a quattro milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria. Il limite massimo di quattro milioni di euro è riferito ai finanziamenti corrispondenti alla somma di tutti gli investimenti ammessi dal Ministero a favore di una singola PMI a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 69/2013. Il limite minimo di ventimila euro è riferito alla singola domanda di agevolazione. Entro il limite massimo di quattro milioni di euro di finanziamento la PMI può presentare una o più domande di agevolazione, fatta eccezione esclusivamente per quanto previsto al punto 7.3 della presente circolare; IMPORTO MINIMO € 20.000,00 - IMPORTO MASSIMO 4mln di Euro
d) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
e) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. 
5.3 La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa. RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO RISPETTO A QUELLO INDICATO IN DOMANDA

6. INVESTIMENTI AMMISSIBILI
6.1 Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014:  AGRICOLO, FORESTALE E ZONE RURALI
a) art. 14 - Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
b) art. 17 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
6.2 Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1388/2014: PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
a) art. 26 - Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
b) art. 28 - Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca;
c) art. 31 - Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;
d) art. 41 - Aiuti alle misure di commercializzazione;
e) art. 42 - Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
6.3 Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato. PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI
6.4 Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, gli investimenti devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all’art. 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” del regolamento stesso: TUTTI GLI ALTRI SETTORI
a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; - l’operazione avviene a condizioni di mercato.

AVVIO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (contiene anche la definizione di avvio)
6.5 Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo posta certificata, della domanda di accesso alle agevolazioni. Per avvio degli investimenti s’intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi agli investimenti oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibili gli investimenti.
6.6 Gli investimenti previsti nella domanda di agevolazione devono fare riferimento ad una sola unità produttiva. Qualora la PMI voglia effettuare investimenti riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni unità produttiva una diversa domanda di agevolazione.  UNA DOMANDA PER OGNI UNITA' LOCALE

7. SPESE AMMISSIBILI
7.1 Le spese ammissibili, come previsto dall’art. 5 del decreto, riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali oggetto di investimenti, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. IL LEASING E' AMMESSO
7.2 I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento. DEVONO ESSERE UBICATI NELL'UNITA' LOCALE

AUTONOMIA FUNZIONALE
7.3 Così come previsto all’art. 5, comma 2, del decreto, è ammissibile l’acquisto, ovvero l’acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Nel rispetto del principio dell’autonomia funzionale e al fine di evitare comportamenti elusivi, si raccomanda alle imprese di non frazionare l’investimento su più domande.

IMPORTO MINIMO DEL BENE: € 516,46
7.4 Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell’IVA. Qualora nell’ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell’investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un’unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.

BENI NON AMMESSI

Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
- per l’acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
- relative a terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere; sono altresì esclusi “immobilizzazioni in corso e acconti”;
- per scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
- per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda; NON E' AMMESSA LA MERA SOSTITUZIONE
- relative a commesse interne;
- relative a beni usati o rigeneratiNON AMMESSI I BENI USATI O RIGENERATI
- per materiali di consumo;
- di funzionamento;
- relative a imposte e tasse;
- relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
- relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
- per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere.

VINCOLO DI TRE ANNI NELL'ATTIVO PATRIMONIALE (ad eccezione dei beni in leasing)

7.5 Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e risultare nell’attivo patrimoniale della PMI beneficiaria per almeno tre anni.
7.6 Con riferimento alla stessa domanda, gli investimenti dichiarati dalla PMI come investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B, non sono ammessi alle agevolazioni e non possono, in tale caso, essere ammessi come investimenti ordinari. SE NELLA DOMANDA I BENI SONO INDICATI COME TECNOLOGIA DIGITALE POI NON POSSONO ESSERE AMMESSI COME INVESTIMENTI ORDINARI
7.7 Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da tenere agli atti dell’impresa stessa.

CESSIONE IN PRESTITO D'USO DEI BENI AD ALTRA IMPRESA, è consentito ma a particolari condizioni.
7.8 Qualora l’impresa beneficiaria ceda in prestito d’uso ad altra impresa attrezzature oggetto di agevolazione (ad esempio stampi), la cessione deve risultare da contratto regolarmente registrato dal quale risulti l’ubicazione dell’unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedute in prestito d’uso nonché la finalità produttiva e la durata della cessione. Il contratto deve essere tenuto agli atti dall’impresa beneficiaria per potere essere esibito in caso di ispezioni e controlli.

8. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

E' CLASSIFICATO COME CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI
8.1 L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:
a) 2,75% per gli investimenti ordinari;
b) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

RIENTRA FRA GLI AIUTI DI STATO, NON E' QUINDI IN DE MINIMIS
8.2 Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.
8.3 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 702/2014:
- 50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni
il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;
- 40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
Nei casi indicati dal comma 13 dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, le sopra indicate aliquote possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima dell'aiuto non superi il 90%.
8.4 Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’art. 95 del regolamento (UE) n. 508/2014, che prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile.

LIMITI DI AUTO PREVISTI DAL GBER

8.5 Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 8.3 e 8.4, le agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell’art. 17 del regolamento GBER, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:
a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
8.6 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’art. 4, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 702/2014 che prevede la non applicabilità dello stesso:
a) nel caso in cui gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, di cui all’art. 14 del regolamento, superino i 500.000 euro, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento;
b) nel caso in cui gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all’art. 17 del regolamento superino i 7,5 milioni di euro, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento.
8.7 “Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1388/2014, che prevede la non applicabilità dello stesso in caso di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro e aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno”.

EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO (ESL)

8.8 Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore in percentuale dell’aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Il tasso di attualizzazione e rivalutazione è calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione pari a 100 punti base.
8.9 Ai fini del calcolo dell’ESL si prevede:
- l’erogazione del contributo con la prima quota semestrale resa disponibile nell’anno di adozione del provvedimento di concessione e le quote successive, considerando due semestralità per ciascun anno in un’unica soluzione, fatta eccezione per l’ultimo anno in cui si prevede, fino a concorrenza del contributo, una sola quota semestrale;
- l’utilizzo del tasso di attualizzazione vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione;
- come anno di riferimento dell’investimento quello relativo alla data di avvio indicata nella domanda di agevolazione di cui al punto 9.2.

SUPERAMENTO DELL'ESL DEL CONTRIBUTO E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.
8.10 Qualora l’ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul Fondo di garanzia, superi l’ESL massimo concedibile per l’impresa, il Ministero procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il finanziamento.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
9.1 La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata al punto 9.3, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione. L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di ABI: www.abi.it. L’elenco delle banche/intermediari finanziari che abbiano sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della convenzione, come ivi definito, è pubblicato sul sito internet di CDP: www.cdp.it, di volta in volta aggiornato.
9.2 La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla presente circolare, deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. La data di apposizione della firma digitale sul modulo di domanda deve essere precedente o contestuale alla data della PEC che certifica la trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni alle banche/intermediari finanziari, salvo quanto previsto al successivo punto 9.4, pena l’inammissibilità della stessa.
9.3 Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, redatto utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it;
- nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
ss.mm.ii., utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it.
9.4 La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l’invalidità della domanda, i moduli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it. Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l’invio con modalità diverse da quelle indicate al punto 9.1 costituiscono motivo di irricevibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della banca/intermediario finanziario, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda.
9.5 La banca/intermediario finanziario, ricevuta la domanda di agevolazione dell’impresa e i relativi allegati, ne verifica la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa.
 

10. PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
10.1 Ciascuna banca/intermediario finanziario, previa verifica positiva della documentazione presentata dall’impresa, trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all’art. 6, comma 1, del decreto. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni.
10.2 Nell’ambito delle singole richieste di prenotazione, ciascuna banca/intermediario finanziario, deve indicare separatamente l’ammontare delle risorse destinate agli investimenti ordinari e l’ammontare delle risorse destinate agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
10.3 Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della predetta richiesta, il Ministero provvede a comunicare alla banca/intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.
10.4 Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di disponibilità delle risorse erariali da parte del Ministero, la banca/intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento.
10.5 Entro dieci giorni dal termine di cui al punto 10.4, la banca/intermediario finanziario trasmette al Ministero, attraverso la piattaforma, l’elenco dei finanziamenti deliberati e, con riferimento ad ogni singolo finanziamento:
a) l’indicazione dei dati identificativi della PMI;
b) l’indicazione dell’importo e della durata del finanziamento;
c) l’indicazione della provvista utilizzata, vale a dire se l’operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa provvista;
d) la documentazione trasmessa dalla PMI in fase di presentazione della domanda di cui ai punti 9.2 e 9.3.
10.6 Per le domande di agevolazione che prevedono entrambe le tipologie di investimenti, nel caso in cui l’importo del finanziamento e/o dell’investimento deliberato sia inferiore a quello richiesto dalla PMI in sede di domanda, la banca/intermediario finanziario è tenuta a trasmettere, insieme a quanto previsto al punto 10.5, apposita dichiarazione a firma della PMI, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 7, riportante l’importo dell’investimento e del relativo finanziamento ripartito tra investimenti ordinari e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
10.7 Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca/intermediario finanziario, ovvero dalla ricezione della singola delibera di finanziamento, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l’indicazione:
a) dell’ammontare degli investimenti di cui al finanziamento e del relativo contributo, ripartiti in investimenti ordinari e in investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
b) dell’agevolazione concedibile e del relativo piano di erogazione;
c) degli obblighi e degli impegni a carico della PMI beneficiaria.
Il Ministero trasmette quindi il provvedimento di concessione alla PMI e alla banca/intermediario finanziario. Al fine di consentire l’acquisizione delle informazioni antimafia ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, il termine sopra citato è derogato.

TERMINE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO: ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione.
10.8 Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione, la PMI beneficiaria stipula con la banca/intermediario finanziario il contratto di finanziamento precedentemente oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare. Ciascuna banca/intermediario finanziario comunica al Ministero, tramite piattaforma, l’importo del finanziamento contrattualizzato e del relativo investimento. Qualora il contratto di finanziamento sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di finanziamento, il Ministero procede all’assunzione del conseguente provvedimento di ricalcolo dell’agevolazione. IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PU0' ESSERE INFERIORE A QUELLO INDICATO NELLA DELIBERA DI FINANZIAMENTO
10.9 Per le domande di agevolazione che prevedono entrambe le tipologie di investimenti, nel caso in cui l’importo del finanziamento e/o dell’investimento oggetto del contratto sia inferiore a quello deliberato, la banca/intermediario finanziario deve trasmettere al Ministero, in sede di trasmissione dei dati relativi al contratto di finanziamento, apposita dichiarazione a firma della PMI, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 7, riportante l’importo dell’investimento e del relativo finanziamento ripartito tra investimenti ordinari e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
10.10 Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui al punto 10.8 la banca/intermediario finanziario ne dà motivata comunicazione al Ministero, secondo le modalità definite dalla convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento. Il Ministero, valutate le motivazioni addotte dalla banca/intermediario finanziario, procede all’assunzione dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa, in caso di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento, l’eventuale dichiarazione di decadenza dalle agevolazioni già concesse. Le ulteriori modalità di informativa da parte della banca/intermediario finanziario in merito ai casi di mancata stipula del contratto di finanziamento sono stabilite nella convenzione.

IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO  PUO' ESSERE STIPULATO ANCHE PRIMA DELLA RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
10.11 La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. A tal fine la banca/intermediario finanziario, che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP, può prefinanziare l’investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermi restando i vincoli di cui all’art. 5, comma 4, del decreto, inerenti alla data di avvio dell’investimento.

11. MODALITÀ DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
11.1 Le PMI, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.
11.2 Qualora, entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al punto 11.1 si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 5, del decreto, dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche/intermediari finanziari rispetto all’importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di prenotazione del contributo, ovvero da eventuali rinunce al contributo da parte delle PMI beneficiarie, dette risorse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l’importo della prenotazione disposta in misura parziale ai sensi del punto 10.3 e, successivamente, rispettando l’ordine di presentazione delle richieste all’interno della medesima trasmissione mensile, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura.
11.3 Le richieste di prenotazione delle risorse relative al contributo pervenute su base mensile al Ministero successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, che non possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.
11.4 Qualora si verifichi la condizione di riconoscimento parziale del contributo, di cui al punto 10.3, le PMI interessate hanno facoltà di scegliere se accettare un contributo ridotto, ovvero essere ricondotte alla fattispecie di cui al punto 11.3.
11.5 Esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate alle banche/intermediari finanziari nelle more della chiusura dello sportello, prima della comunicazione di chiusura di cui al punto 11.1, e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo inviata dalle banche/intermediari finanziari al Ministero, possono essere ripresentate nel caso di riapertura dello sportello. Le domande delle imprese presentate successivamente alla predetta data di chiusura dello sportello individuata dal provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono considerate irricevibili.

12. INFORMAZIONI ANTIMAFIA
12.1 La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 euro, ossia nel caso di finanziamento superiore a 1.900.000,00 euro, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, e ss.mm.ii, necessaria per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici.
12.2 Il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle dichiarazioni già indicate al punto 9.3, regolarmente sottoscritte dai soggetti dichiaranti, redatte secondo le modalità stabilite dal medesimo punto 9.3. 

13. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
13.1 Fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa, il contributo in conto impianti di cui al punto 8.1 è erogato dal Ministero, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, in un’unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021, nonché per le domande già presentate a decorrere:
a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto Crescita;
b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 euro, come già disposto dall’articolo 39, comma 1, del decreto Semplificazioni.
In relazione alle domande di agevolazione di cui ai precedenti punti a) e b), ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.
Per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), per le quali, quindi, le agevolazioni non sono erogate in un’unica soluzione, bensì in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura, le richieste di pagamento successive alla trasmissione del modulo RU (con le modalità indicate al punto 13.3) o del modulo RQR (con le modalità indicate al paragrafo 13.bis) devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.

TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO: 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento

DICHARAZIONE ULTIMAZIONE INVESTIMENTO (DUI): entro sessanta giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo concesso.
13.2 Le PMI sono tenute a completare l’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. Ad investimento ultimato, la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all’impresa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (di seguito: modulo DUI), prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto. Terminata la fase di compilazione, la piattaforma consente all’impresa beneficiaria la generazione del modulo DUI, contenente l’elenco dei beni oggetto di agevolazione, in
conformità allo schema di cui all’allegato n. 2, che deve essere inoltrato al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo concesso.
I moduli DUI non compilati in via telematica e/o non inoltrati al Ministero attraverso la piattaforma, ovvero compilati e inviati con altre modalità, sono irricevibili.

RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO: entro e non oltre centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento) e previo pagamento a saldo da parte della PMI beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento

13.3 Al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento della quota unica o della prima quota di contributo nel caso di domande trasmesse dalle PMI alle banche/intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021 che non presentano i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, lettere a) e b), la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta unica di erogazione (di seguito: modulo RU) del contributo in conto impianti di cui al punto 8.1. Terminata la fase di compilazione dell’istanza, la piattaforma consente all’impresa proponente la generazione del modulo RU, contenente le informazioni e i dati forniti in conformità allo schema di cui all’allegato n. 3, che deve essere inoltrato al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, entro e non oltre centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento e previo pagamento a saldo da parte della PMI beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell’agevolazione.
Il modulo RU deve essere trasmesso al Ministero attraverso la piattaforma, corredato della seguente documentazione:
a) dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all’allegato n. 4, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;
b) nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
c) in caso di contributo superiore a 150.000 euro, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it;
d) in caso l’impresa abbia richiesto il contributo a fronte degli investimenti elencati nella prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” dell’allegato 6/A, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 8. Le spese per l’interconnessione e l’integrazione possono essere sostenute anche successivamente al termine di cui al punto 13.2 purché entro la data di invio della richiesta unica di erogazione del contributo (modulo RU). Le spese per l’interconnessione e l’integrazione sostenute successivamente al termine di cui al punto 13.2 non sono ammissibili al contributo; sono, invece, ammissibili le medesime spese di interconnessione e integrazione se sostenute entro il termine di cui al punto 13.2. Per tutti gli investimenti elencati nella citata prima sezione dell’allegato 6/A, l’erogazione dell’intero contributo concesso, relativo alla macchina e alle relative spese di interconnessione e di integrazione, è subordinata all’invio al Ministero dell’allegato 8.
I moduli RU non compilati in via telematica e/o non inoltrati al Ministero attraverso la piattaforma, ovvero compilati e inviati con altre modalità, sono irricevibili.
Le PMI hanno facoltà di presentare contestualmente il modulo DUI e il modulo RU, fermo restando il rispetto del termine di trasmissione del modulo DUI previsto al punto 13.2 e l’obbligo di previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento.
Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro sessanta giorni, nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio, a erogare il contributo di cui al punto 8.1 in un’unica soluzione alla PMI o, in alternativa, la prima quota del medesimo contributo nel caso di domande trasmesse dalle PMI alle banche/intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021 che non presentano i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, lettere a) e b), sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI in merito alla realizzazione dell’investimento, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall’impresa e acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
13.4 Ai fini dello svolgimento delle verifiche amministrative, il Ministero può utilizzare, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità, le informazioni disponibili in altre banche dati anche esterne (a titolo esemplificativo, Registro imprese, Registro Nazionale degli aiuti di Stato, Servizio Durc On Line, Servizio verifica inadempimenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia, ecc.).
13.5 Con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti di cui al precedente punto 13.1, lettere a) e b), al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento delle quote di contributo, già richieste mediante modulo RU con le modalità previste al precedente punto 13.3 o mediante modulo RQR con le modalità
previste al successivo paragrafo 13.bis, la PMI compila e trasmette al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di pagamento (di seguito: modulo RP). La predetta procedura telematica di compilazione del modulo RP deve essere effettuata dalla PMI con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, attraverso la conferma delle seguenti condizioni:
• essere in regola con gli obblighi previsti dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing riportato nel decreto di concessione;
• assenza di variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero in sede di domanda e/o nelle fasi precedenti del procedimento amministrativo.
Il mancato rispetto dei suddetti termini determina la revoca dell’agevolazione.
Il Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, acquisite, ove richiesto ai sensi del presente paragrafo, le certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, provvede all’erogazione della quota annua di contributo maturata dall’impresa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.
13.6 Nel caso siano intervenute delle variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero, la PMI è tenuta a comunicarle al Ministero tramite l’apposita sezione della piattaforma in maniera tempestiva e, in ogni caso, prima della presentazione dei moduli RU e RP. I termini per l’erogazione del contributo di cui ai punti 13.3 e 13.5 si interrompono al fine di consentire al Ministero la verifica delle variazioni comunicate. In tal caso, il Ministero procede all’erogazione del contributo solo a condizione che le variazioni intercorse non evidenzino la sussistenza di uno o più casi di revoca di cui all’articolo 12 del decreto.
13.7 Con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, lettere a) e b), nel rispetto del piano pluriennale delle erogazioni previsto dal relativo decreto di concessione, la PMI beneficiaria può richiedere al Ministero il pagamento contestuale di due quote di contributo eventualmente maturate, attraverso la trasmissione del modulo RP.
13.8 Il Ministero, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica sulla regolarità contributiva o nell’ambito della verifica prevista ai sensi dell’articolo 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, procede all’erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle procedure previste rispettivamente per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero per l’effettuazione della compensazione prevista dal medesimo articolo 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii..

CONTROLLI A CAMPIONE

13.9 Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine, il Ministero provvede periodicamente a definire un campione delle imprese da sottoporre a controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse imprese in fase di richiesta di erogazione.
13.10 Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto, il Ministero sospende l’erogazione del contributo qualora la banca/intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto da parte dell’impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché in tutti i casi di cui all’articolo 12 del decreto, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca. A tali fini, la banca/intermediario finanziario comunica, attraverso la piattaforma, al Ministero:
a) eventuali inadempimenti dell’impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, entro centoventi giorni dall’inadempimento, qualora la stessa non si rimetta in regola con i pagamenti entro tale termine;
b) risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, entro sessanta giorni dall’evento che ha determinato la risoluzione o la decadenza.
13.11 In caso di rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, la banca/intermediario finanziario è tenuta a darne comunicazione al Ministero, tramite piattaforma, entro centoventi giorni dal rimborso/riscatto anticipato.
13.BIS EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE IMPRESE BENEFICIARIE CHE HANNO GIÀ RICHIESTO UNA O PIÙ QUOTE DI CONTRIBUTO SULLA BASE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PREVIGENTI ALLA DATA DEL 22 LUGLIO 2019
Le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (di seguito: modulo RQR).
Terminata la fase di compilazione dell’istanza, la piattaforma consente all’impresa proponente la generazione del modulo RQR, contenente le informazioni e i dati forniti in conformità allo schema di cui all’allegato n. 3, che deve essere inoltrato al Ministero, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Il mancato rispetto del predetto termine determina la revoca dell’agevolazione
In caso di contributo superiore a 150.000 euro e qualora vi siano state variazioni delle informazioni già fornite al Ministero, nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, in merito ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., il modulo RQR deve essere corredato delle dichiarazioni aggiornate in merito ai predetti soggetti, rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it.
Il Ministero, ricevuto il modulo RQR, procede, entro sessanta giorni, a erogare la/e quota/e annuale/i di contributo maturata/e dall’impresa, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, previa acquisizione, ove necessaria, delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici e nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.
Fatto salvo quanto specificamente disposto nel presente paragrafo, alle richieste di erogazione delle quote di contributo rimanenti si applicano le disposizioni di cui ai punti 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11.

14. VARIAZIONI

E' CONSENTITA LA VARIAZIONE DELL'INVESTIMENTO
14.1 In fase di realizzazione l’impresa ha facoltà di variare l’oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che gli investimenti effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti di cui all’art. 5 del decreto.
14.2 Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati, complessivamente o per singola tipologia, non può comunque comportare un incremento del contributo concesso rispettivamente su investimenti ordinari e investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

NON PUO' ESSERE MODIFICATO IL SISTEMA DI ACQUISIZIONE DEI BENI (Locazione finanziaria/acquisto diretto)

14.3 L’impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all’acquisto diretto o viceversa.

VINCOLO SUI BENI: 3 anni dalla data di ultimazione dell'investimento
14.4 Fatto salvo il caso di attrezzature cedute in prestito d’uso, di cui al punto 7.8, i beni acquisiti e installati presso l’unità produttiva indicata in sede di domanda non possono essere destinati ad altra unità produttiva nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell’investimento. In caso di variazioni che interessano l’ubicazione dell’unità produttiva oggetto dell’investimento rispetto a quanto indicato in domanda, l’impresa trasmette, a mezzo PEC, alla banca/intermediario finanziario e, tramite piattaforma, al Ministero formale comunicazione della variazione con indicazione della nuova ubicazione.

LA VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E' COSENTITA
14.5. Nel caso in cui intervenga una variazione del soggetto beneficiario per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il soggetto subentrante ne dà comunicazione,tramite PEC, alla banca/intermediario finanziario; quest’ultima, verificato positivamente il rispetto, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto, dovrà trasmettere, tramite piattaforma, al Ministero:
a) richiesta da parte del nuovo soggetto di subentro nella titolarità della concessione delle agevolazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto e contenente altresì l’impegno, da parte dello stesso, al rispetto delle obbligazioni previste nel provvedimento di concessione;
b) documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del finanziamento
e il rispetto da parte dello stesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto, nonché copia dell’atto relativo all’operazione societaria in questione.
14.6 Il Ministero, verificata positivamente la documentazione ricevuta, adotta il provvedimento di conferma delle agevolazioni in capo al soggetto subentrante e lo trasmette, a mezzo PEC, al nuovo soggetto beneficiario, nonché alla banca/intermediario finanziario. 

15. RINUNCE E REVOCHE

MODALITA' PER RINUNCIARE AL CONTRIBUTO
15.1 L’impresa ha facoltà di rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo in cui avviene la rinuncia. In particolare, nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora adottato, l’impresa dovrà comunicare la rinuncia, a mezzo PEC, esclusivamente alla banca/intermediario finanziario; quest’ultima, solo per le domande già trasmesse, provvederà a darne opportuna comunicazione al Ministero tramite piattaforma. Qualora il Ministero abbia già provveduto ad adottare il provvedimento di concessione del contributo, la comunicazione di rinuncia, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa beneficiaria, dovrà essere inoltrata, a mezzo PEC, alla banca/intermediario finanziario e contestualmente, tramite piattaforma, al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo.
15.2 Il Ministero procede alla revoca, parziale o totale, del contributo in tutti i casi previsti dall’art. 12 del decreto, nonché qualora sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
15.3 In tutti i casi di revoca, parziale o totale, del contributo, la banca/intermediario finanziario ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l’impresa.

16. TERMINE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
16.1 Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla presente circolare possono essere presentate - secondo le modalità indicate al punto 9 - da parte delle PMI alle banche/intermediari
finanziari, a partire dalla data indicata con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

17. ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE
17.1 Ai sensi dell’art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato A è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dalla presente circolare, limitatamente a quelli oggetto di modifiche applicative rispetto alla precedente disciplina. Nell’apposita sezione
del sito del Ministero, all’indirizzo http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
index.php/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese, è pubblicato l’elenco aggiornato di tutti gli oneri informativi previsti per l’accesso alle agevolazioni di cui al decreto e alla presente circolare.


CUMULABILITA' - FAQ DEL MISE 

NEL TEMPO SI SONO SUCCEDUTE DIVERSE FAQ

Beni strumentali ("Nuova Sabatini" 2013) - Domande frequenti (FAQ)

CUMULABILITÀ

 

9.1 Quali altre forme di agevolazione sono cumulabili?

 

• Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 15 del regolamento GBER. La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all’articolo 7 comma 1 del decreto 27 novembre 2013 con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

 

• Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime e importi globali massimi fissati dal regolamento di riferimento. La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all’articolo 7 comma 2 del decreto con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

 

• Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008. La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all’articolo 7 comma 2 del decreto con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa al regolamento (UE) n. 1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014 e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 per gli aiuti de minimis.

(Art. 7 DM 27 novembre 2013)

 

9.2 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che ha richiesto altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, incluse quelle a titolo di de minimis, sugli stessi beni oggetto dell’investimento senza che si sia ancora concluso l’iter istruttorio o di assegnazione dei contributi?

La procedura automatica della "nuova Sabatini" che prevede una tempistica specificamente definita dalla normativa, non consente la gestione di ulteriori procedure di concessione di altre agevolazioni con iter non ancora concluso. La procedura , infatti, non prevede la presentazione di documentazione integrativa oltre al modulo di domanda ed ai relativi allegati e nel modulo di domanda stesso ogni impresa dovrà esercitare necessariamente una delle due opzioni previste (“dichiarazione di non aver richiesto e/o ottenuto altre agevolazioni …” oppure “dichiarazione di essere stata assegnataria di agevolazioni …”).

 

9.3 La Nuova Sabatini è cumulabile con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’Articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116?

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non è considerato aiuto di Stato e, pertanto, non concorre a formare il cumulo di cui all’art. 7 del DM 27 novembre 2013 relativamente ai beni agevolati a valere sulla misura “Nuova Sabatini”.

 

9.4 La Nuova Sabatini è cumulabile con norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese?

 

Le agevolazioni concesse dalla Nuova Sabatini possono essere cumulate con altre agevolazioni, che a loro volta consentano la cumulabilità, nel limite dei massimali ESL fissati dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle PMI.

Ciò premesso si chiarisce che, a maggior ragione, le agevolazioni della Nuova Sabatini possono coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare “aiuti di Stato” e non concorrono, quindi, a formare cumulo.

 

 

Beni strumentali ("Nuova Sabatini" 2016) - Domande frequenti (FAQ)

9. LIMITI DI INTENSITÀ DI AIUTO E CUMULABILITÀ

9.1 Entro quali limiti di intensità di aiuto massime sono concesse le agevolazioni “Nuova Sabatini”?

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono concesse nei limiti delle intensità di aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti unionali:

9.2 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle medesime spese ed entro quali limiti?

Sì, le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.

(P.to 8.8 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

9.3 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che abbia richiesto ma non ancora ottenuto altre agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato sugli stessi beni oggetto della domanda di agevolazione Nuova Sabatini?

L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda che ha richiesto ma non ottenuto altre agevolazioni, incluse quelle a titolo di de minimis a fronte dei beni oggetto del programma di investimento. Pertanto, nella apposita tabella riepilogativa presente nel modulo di domanda, l’impresa deve indicare gli importi richiesti.

9.4 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che abbia ottenuto ulteriori agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato sugli stessi beni oggetto della domanda di agevolazione Nuova Sabatini?

L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda gli estremi dei provvedimenti di concessione delle ulteriori agevolazioni pubbliche ottenute, incluse quelle a titolo di de minimis, a fronte dei beni oggetto del programma di investimento. Nella apposita tabella riepilogativa deve quindi indicare gli importi e l’ESL delle agevolazioni concesse, nonché l’intensità di aiuto massima applicabile all’aiuto in questione in base al pertinente regolamento di esenzione.

9.5 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono fruibili congiuntamente ad altre misure pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato?

Sì, poiché i limiti di cumulo trovano applicazione solo nel caso ulteriori contributi pubblici inquadrabili come aiuti di Stato. Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono pertanto fruibili unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano aiuti di Stato.

9.6 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?

Sì, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore.

9.7 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali"?

Il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all’art. 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.

9.8 I contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con le agevolazioni del Conto Energia?

Sì, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 26 del D.lgs. 28 del 2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.

9.9 I contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con gli interventi previsti all’interno del PNRR?

Sì, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del PNRR, nonché

 

Agg. 22.2.2022

CUMULABILITÀ
9.1 Le agevolazioni concesse in relazione all’acquisto di beni strumentali di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle stesse spese?

Sì, a condizione di rispettare i limiti di cumulo specificati nella successiva FAQ 9.2. Come disposto dall’articolo 7 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, le agevolazioni concesse sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, nonché quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.

Si precisa, inoltre, che le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono altresì cumulabili con gli aiuti concessi nell’ambito del c.d. Quadro Temporaneo (ovvero il nuovo contesto normativo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, stabilito con la comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.), che insistono sullo stesso progetto e sugli stessi costi ammissibili.

Tale cumulo è consentito a condizione che, oltre al rispetto delle disposizioni riportate nel predetto Quadro temporaneo, sia assicurato il rispetto delle intensità massime di aiuto, espresse in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), stabilite dai regolamenti di esenzione, applicabili in relazione alla tipologia di attività svolta dal beneficiario, come specificate nella successiva FAQ 9.2.

 

9.2 Entro quali limiti le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altri aiuti di Stato?

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste:

dall’articolo 17, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia il 20 % dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese ed il 10 % dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese;
dall’articolo 14, comma 12, del Regolamento (UE) n. 702/2014, per le imprese operanti nel settore agricolo, ossia il 50% dei costi ammissibili, nelle Regioni meno sviluppate ed il 40% dei costi ammissibili, nelle altre Regioni;
dall’articolo 95, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 508/2014, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, ossia il 50% dei costi ammissibili.
(Punto 8 della Circolare 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii.).

 

9.3 Quali altre forme di agevolazioni sono cumulabili con quelle concesse nell’ambito della Nuova Sabatini?

Le agevolazioni della “Nuova Sabatini”, nel rispetto dei limiti indicati nella FAQ 9.2, possono essere cumulate:

per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia;
per le imprese agricole le agevolazioni, con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari unionali in relazione agli stessi costi ammissibili. Per dette imprese, le agevolazioni Nuova Sabatini non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.
(Vedi art. 7 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

 

9.4. Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre misure pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato?

Le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni “Nuova Sabatini” siano inquadrabili come aiuti di Stato; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato.

Quindi, le agevolazioni di cui al decreto del 25 gennaio 2016 risultano fruibili, unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerarsi aiuti di Stato, quali, a titolo esemplificativo, Super e Iper Ammortamento (vedi circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E e s.m.i).

9.5 Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?
Si, in seguito al recepimento del comma 102 della L. 28/12/2015, n. 208, (così come modificata dall’articolo 7-quater comma 3, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18) per gli acquisti effettuati a partire dal 28 febbraio 2017 è possibile cumulare il credito d’imposta con le altre agevolazioni e, quindi, anche con l’agevolazione di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016. In questo ultimo caso, qualora l’agevolazione concedibile nell’ambito della Nuova Sabatini, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l’intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione.

9.6 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che ha richiesto altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, unionali o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, sugli stessi beni oggetto dell’investimento senza che si sia ancora concluso l’iter istruttorio o di assegnazione dei contributi?

L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda che ha richiesto ma non ottenuto, a fronte dei beni oggetto dell’investimento, altre agevolazioni, incluse quelle a titolo di de minimis. Pertanto, nella apposita tabella riepilogativa presente nel modulo di domanda, l’impresa deve indicare gli importi richiesti.

9.7 Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con il "Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali"?

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all’articolo 1, commi da 185 a 197, ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali.

Tale credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, ad eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) non costituisce un aiuto di Stato. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192, laddove è stabilito che “Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.


FONDO DI GARANZIA (Faq)

8.1 Come posso attivare la garanzia del Fondo di garanzia per assistere la concessione di un finanziamento “Beni strumentali”?

Come regola generale, i soggetti che possono richiedere la garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, in relazione a finanziamenti concessi a PMI e nell’interesse di queste ultime, sono la banca/intermediario finanziario che concede il finanziamento, ovvero il confidi che ha rilasciato la garanzia di prima istanza alla banca/intermediario finanziario. Pertanto, non sono le imprese ad attivare la richiesta della garanzia del Fondo, bensì le banche/intermediari finanziari. Inoltre, l’impresa non deve indicare nella dichiarazione di ultimazione dell’investimento che ha beneficiato del Fondo di Garanzia, in quanto la richiesta di accesso al Fondo è stata effettuata in sede di domanda “Nuova Sabatini” e pertanto, in sede di concessione del contributo la relativa agevolazione è stata già considerata ai fini della cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche.


SETTORE TRASPORTI (Faq)

5.2 Può presentare domanda di agevolazione un'impresa che opera nel settore trasporti?

Sì, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti nel regolamento unionale applicabile per settore (regolamento GBER) e, in particolare, le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di:

 creazione di un nuovo stabilimento;
ampliamento di uno stabilimento esistente;
diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
l’operazione avviene a condizioni di mercato.


IMPIANTO FOTOVOLTAICO (Faq)

6.2. É ammissibile l'acquisto di un impianto fotovoltaico?

Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia e per le imprese agricole (cfr. FAQ 6.22), per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico, per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia l’acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all’attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento.
Ciò premesso, l'acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, solo laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.


QUALI SONO LE SPESE AMMESSE ? (Faq)

6.5 E' disponibile un elenco di dettaglio delle spese ammissibili?

Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti unionali del settore di riferimento, sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale. L’investimento deve essere, comunque, configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento e non è in ogni caso ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

(Art. 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.ti 6 e 7 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

B.II.2 "impianti e macchinari"

B.II.3 "attrezzature industriali e commerciali"

B.II.4 "altri beni"


COSA SI INTENDE PER AMPLIAMENTO DI UNO STABILIMENTO ESISTENTE ? (Faq)

6.4 Cosa si intende per “ampliamento di uno stabilimento esistente”? Per un’azienda di trasporti quando si configura un ampliamento?

Si configura la tipologia “ampliamento di uno stabilimento esistente" qualora attraverso l'investimento venga ampliata la capacità produttiva dell’impresa. Nel settore trasporti si configura l’ampliamento qualora attraverso l’investimento sia incrementata la capacità di trasporto dell’impresa, per esempio attraverso l'ampliamento del parco automezzi o l’acquisto di mezzi di trasporto con maggiore capacità di carico, ecc. Si precisa, inoltre, che la semplice sostituzione di mezzo obsoleto con veicolo "euro 6" non rientra nella tipologia ampliamento, ma si configura come mera sostituzione di un bene esistente, fattispecie non ammissibile come previsto al punto 7.4 della circolare 17 febbraio 2017, n. 14036.


I COSTI ACCESSORI PER IL FUNZIONAMENTO DEL BENE SONO AMMESSI (Faq)

6.7 Tra le spese ammissibili rientrano quelle per la realizzazione di impianti generici e delle opere murarie per la relativa installazione? Quali costi accessori d’acquisto per il funzionamento del bene sono ammissibili?

La normativa di riferimento prevede l’ammissibilità delle spese per la realizzazione di impianti generici, classificabili alla voce B.II.2 "Impianti e Macchinari" del bilancio secondo l'art. 2424 del c.c. (cfr. Principio Contabile n.16 dell'OIC), ma soltanto a condizione che i predetti impianti risultino strumentali rispetto all’attività economica svolta dall’impresa e ad uso produttivo ovvero strettamente funzionali al suo processo produttivo.

Inoltre, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, si fa presente che l’impianto generico deve essere ricompreso nell’ambito di un più ampio programma di investimento che, come stabilito dalla normativa dell’intervento, deve risultare organico e funzionale, nonché coerente con l’attività svolta dall’impresa e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.

Sono ammissibili tutti i costi accessori per il funzionamento del bene (es. trasporto, montaggio, etc…), ovvero i costi che l’impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato, purché capitalizzati sul costo del bene stesso, eccetto quelli relativi a dazi, altre tasse, costi e onorari di perizie e notarili.


I MEZZI MOBILI DESTINATI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO SONO AMMISSIBILI (Faq)

6.8 Un'azienda può presentare domanda a valere sulla nuova Sabatini per il trasporto dei propri prodotti?

I mezzi mobili destinati al trasporto in conto proprio sono ammissibili, purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa, afferenti una unità locale dell'impresa e l’investimento sia configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento.

(Art. 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.ti 6 e 7 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.). 


SONO AMMESSI SOLO I BENI NUOVI DI FABBRICA, VARIE CASISTICHE (Faq)

6.9 Possono rientrare nell'agevolazione beni che il fornitore ha portato in fiera "ad uso mostra" ma che non sono ancora stati utilizzati ad uso produttivo? Possono rientrare i beni venduti “con riserva di gradimento” o “a prova” ai sensi rispettivamente degli artt. 1520 e 1521 del codice civile che siano stati preventivamente consegnati "in prova" o "conto visione" presso l'acquirente?

Premesso che sono agevolabili unicamente le immobilizzazioni nuove di fabbrica, sono ammessi al contributo i beni utilizzati esclusivamente dal fornitore prima della vendita al solo scopo dimostrativo (ad esempio i beni portati in fiera ad uso mostra). Sono inoltre ammessi al contributo i beni nuovi di fabbrica venduti “con riserva di gradimento” o “a prova” ai sensi rispettivamente degli artt. 1520 e 1521 del codice civile che siano stati consegnati in “conto visione” o in “prova” all’acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda Sabatini purché acquistati dal beneficiario medesimo, sempreché la vendita si sia perfezionata, col consenso del compratore o con l’accertamento delle qualità pattuite e dell’idoneità all'uso del beni oggetto della vendita, dopo la presentazione della domanda Sabatini.

6.12 Nel paragrafo 7 dell'Allegato 1 (Dati relativi all'investimento) compare una tabella nella quale devono essere inseriti i dati relativi alle "Spese per beni nuovi di fabbrica". Considerato che è agevolabile anche l'acquisto di beni usati - nel caso di "acquisizione degli attivi direttamente connessi ad un’unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita" - dove possano essere inseriti i dati relativi a questo tipo di beni?

I beni usati non sono agevolabili. L’acquisizione degli attivi di uno stabilimento chiuso o a rischio di chiusura da parte di un investitore indipendente è una delle tipologie di investimento previste dal regolamento (UE) 651/2014, ma nel caso di specie può rientrare nelle spese ammissibili esclusivamente l’acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica funzionali a completare la riattivazione in questione.

(Art. 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 6 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 ss. mm. ii.).

6.15 Una macchina completamente rigenerata e ri-targata con marcatura "CE", accompagnata dalla dichiarazione "CE" di conformità (all. II, parte I sez. A del D.Lgs 17/10) o oggetto di revamping, può essere considerata macchina nuova di fabbrica?

No, non può essere considerata una macchina nuova di fabbrica, pur se rispondente a quanto previsto dal D.Lgs 17/10 ai fini della targatura "CE" perché, così come stabilito dall’art. 5 del Decreto interministeriale 25 gennaio 2016, sono ammissibili alla agevolazioni della misura “Nuova Sabatini” esclusivamente i macchinari, gli impianti, i beni strumentali di impresa e le attrezzature nuovi di fabbrica.

6.17 E' agevolabile l'acquisto di un componente nuovo di fabbrica necessario per realizzare un impianto attraverso una commessa interna di lavorazione?

No, non è ammissibile in quanto il decreto beni strumentali finanzia l'acquisto o l'acquisizione in leasing di beni che presentano autonomia funzionale e sono esclusi i costi relativi a commesse interne (Art. 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 7.4 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).


I beni possono essere utilizzati all'estero ? (Il sole 24 Ore - L'esperto risponde 18.7.2022) 


Decreto 19 gennaio 2024 n.43 - Sostegno alla capitalizzazione 

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 gennaio 2024, n. 43 

Regolamento  recante  sostegno  alla  capitalizzazione  delle  micro,
piccole e medie imprese che  intendono  realizzare  un  programma  di
investimento. (24G00058) 

(GU n.80 del 5-4-2024)

IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo  2  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  che  prevede,  al  comma  1,
l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti  e  ai
contributi a tasso agevolato per  gli  investimenti,  anche  mediante
operazioni di leasing  finanziario,  in  macchinari,  impianti,  beni
strumentali di impresa  e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica  ad  uso
produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, software ed  in
tecnologie digitali; 
  Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 69
del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti da parte  di
banche e societa' di leasing finanziario, a valere su un  plafond  di
provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi  e
prestiti S.p.a.; 
  Visto il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69  del
2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo  economico  conceda
alle imprese  di  cui  al  comma  1  un  contributo  rapportato  agli
interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti; 
  Vista la convenzione 14  febbraio  2014,  stipulata  dal  Ministero
dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e  delle
finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.a.,  in  attuazione  dell'articolo  2,  comma  7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, e successivi aggiornamenti e addendum; 
  Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33,
che prevede che i contributi di cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle  micro,
piccole e  medie  imprese  che  abbiano  ottenuto  il  finanziamento,
compreso il leasing finanziario, non  necessariamente  a  valere  sul
plafond di provvista costituito presso la gestione separata di  Cassa
depositi e prestiti S.p.A.; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, recante «Misure  urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di  specifiche  situazioni
di crisi» e, in particolare, l'articolo 21, che: 
    a) al comma 1, dispone che i contributi di  cui  all'articolo  2,
comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono riconosciuti  in
favore delle micro, piccole e  medie  imprese,  costituite  in  forma
societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che  intendono
realizzare un programma di investimento; 
    b) al comma 2, prevede che le agevolazioni sono concesse a fronte
dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale  sociale
dell'impresa, da versare  in  piu'  quote,  in  corrispondenza  delle
scadenze del piano di ammortamento del finanziamento; 
    c) al comma 3, stabilisce che i  contributi,  fermo  restando  il
rispetto  delle  intensita'  massime   previste   dalla   applicabile
normativa dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di  Stato,  sono
rapportati  agli  interessi  calcolati,  in  via  convenzionale,  sul
finanziamento a un tasso annuo del: 
      5 per cento, per le micro e piccole imprese; 
      3,575 per cento, per le medie imprese; 
    d) al comma 4, prevede  che  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
prevista per i  contributi  di  cui  all'articolo  2,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e' integrata per i contributi di
cui al presente articolo di euro 10 milioni per l'anno 2019, di  euro
15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023  e  di  euro  10
milioni per l'anno 2024; al fine di assicurare  l'operativita'  della
misura, le  predette  risorse  sono  trasferite  al  Ministero  dello
sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualita' previste; 
    e) al comma  5,  dispone  che  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, siano stabiliti i requisiti e le condizioni di  accesso
al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma  di
investimento, le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano  di
capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte  dei  soci  della
medesima, nonche' le cause e le modalita' di  revoca  del  contributo
nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi  compresa  la
realizzazione del predetto piano di capitalizzazione; 
  Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
che ha disposto il ripristino dell'erogazione in piu'  quote  annuali
del contributo di cui comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69
del 2013, ad eccezione delle domande con finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, per le quali il  medesimo  contributo  puo'
essere  erogato  in  un'unica  soluzione  nei  limiti  delle  risorse
disponibili; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  22  aprile  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  139
del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per  l'acquisto
da parte delle piccole  e  medie  imprese  di  beni  strumentali,  in
attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n.
69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge  n.
3 del 2015; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014,  nonche'  al  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,
recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e  integrazioni,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della  Commissione,  del  14
dicembre  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 327 del 21 dicembre  2022,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 149 del  20  maggio  2014,  relativo  al  Fondo
europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  che  abroga  i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006  e
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2473 della  Commissione,  del  14
dicembre  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 327 del 21 dicembre  2022,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto in particolare l'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, secondo cui «Con decreto  ministeriale  possono  essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del  ministro  o  di
autorita' sottordinate al ministro,  quando  la  legge  espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie  di  competenza
di   piu'   ministri,   possono   essere   adottati    con    decreti
interministeriali,  ferma  restando   la   necessita'   di   apposita
autorizzazione da parte della legge. I  regolamenti  ministeriali  ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie  a  quelle  dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono  essere  comunicati  al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione»; 
  Vista la legge 31  dicembre  2009,  n.  196  sulla  contabilita'  e
finanza pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa; 
  Visto l'articolo 21, comma 5, decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  giugno,  n.  58,  che
stabilisce di disciplinare il presente  intervento  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo  17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato  con  la
legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204,  recante  Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in
particolare, l'articolo 2 comma 1, stante il quale il Ministero dello
sviluppo  economico  assume  la  denominazione  di  «Ministero  delle
imprese e del made in Italy»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023; 
  Vista la  comunicazione  inviata  in  data  5  dicembre  2023  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  gli  affari
giuridici e legislativi, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge n. 34/2019»: decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi»; 
    b) «decreto 22/4/2022»: il decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del  22  aprile  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova
disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie  imprese  di
beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall'articolo 2
del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,
del decreto-legge n. 3 del 2015; 
    c) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98 e successive modifiche e integrazioni; 
    d) «banca»: la banca italiana o la  succursale  di  banca  estera
comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e  autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13  del  testo
unico bancario (decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  e
successive modifiche e integrazioni), aderente  alle  convenzioni  di
cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    e) «convenzione»: la convenzione stipulata in  data  14  febbraio
2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti
Spa ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    f) «finanziamento»:  il  finanziamento,  bancario  o  in  leasing
finanziario, deliberato -  ovvero  contrattualizzato  se  di  importo
inferiore - a favore di una PMI da una banca o  da  un  intermediario
finanziario avente le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  8  del
decreto 22/4/2022; 
    g)   «intermediario   finanziario»:   il   soggetto   autorizzato
all'esercizio  dell'attivita'   di   leasing   finanziario,   nonche'
l'intermediario finanziario che statutariamente opera  nei  confronti
delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo  previsto  dall'art.
106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di
cui all'art. 2,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  69/2013,  purche'
garantito, ai  soli  fini  dell'utilizzo  del  plafond  di  provvista
costituito presso  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  da  una  banca
aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art.  2,  comma
7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    h) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    i) «PMI»: le piccole e medie imprese in  possesso  dei  requisiti
per l'accesso al contributo previsti dall'art. 1, comma 1, lettera v)
del decreto 22/4/2022; 
    j) «investimenti»: gli investimenti previsti dall'articolo 9  del
decreto 22/4/2022; in particolare: 
      investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o  l'acquisizione
nel  caso  di  operazioni  di  leasing  finanziario,  di  macchinari,
impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello  stato
patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4,  dell'articolo  2424
del  codice  civile,  nonche'  di  software  e  tecnologie   digitali
destinati a strutture produttive  gia'  esistenti  o  da  impiantare,
ovunque localizzate nel territorio nazionale; 
      investimenti 4.0: l'acquisto,  o  l'acquisizione  nel  caso  di
operazioni  di  leasing  finanziario,  di  beni  materiali  nuovi  di
fabbrica e immateriali, aventi come  finalita'  la  realizzazione  di
investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti  in  big  data,
cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e
meccatronica, realta'  aumentata,  manifattura  4D,  Radio  frequency
identification (RFID)  e  sistemi  di  tracciamento  e  pesatura  dei
rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A  e  B  alla
legge n. 232/2016; 
      investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione  nel  caso  di
operazioni  di  leasing  finanziario,  di  macchinari,   impianti   e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  a  basso  impatto
ambientale,  nell'ambito  di  programmi  finalizzati   a   migliorare
l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi; 
    k)  «soggetto   finanziatore»:   la   banca   o   l'intermediario
finanziario  -  aderente  alla   convenzione   -   che   concede   il
finanziamento. 
                               Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione   di   quanto   disposto
dall'articolo  21,  comma  3,  del  decreto-legge  n.   34/2019,   e'
finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle
PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo  a  fronte  di
investimenti previsti dal decreto 22/4/2022. 
  2. Il presente decreto definisce i requisiti, le  condizioni  e  le
modalita'  per  l'accesso  delle  PMI  al  contributo   di   cui   al
decreto-legge n. 34/2019, nonche' i motivi di revoca  del  contributo
stesso. 
                               Art. 3 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Le disponibilita' finanziarie per la concessione del  contributo
di cui al presente decreto ammontano a 80.000.000,00 di euro. 
                               Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le  PMI  che,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,
risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto
22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti: 
    a) sono costituite in forma di societa' di capitali; 
    b) non  annoverano  tra  gli  amministratori  o  i  soci  persone
condannate con sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
per il reato di cui all'art. 2632 codice civile. 
  2. Non possono beneficiare delle agevolazioni di  cui  al  presente
decreto le PMI nei cui confronti sia verificata  l'esistenza  di  una
causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                               Art. 5 
 
              Caratteristiche dell'aumento di capitale 
 
  1. Entro la data di presentazione della domanda di  contributo,  la
PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale  in  misura
non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento. 
  2. L'aumento di  capitale  puo'  essere  effettuato  esclusivamente
nella forma  del  conferimento  in  denaro  e  deve  risultare  dalla
delibera  adottata  dalla  PMI  come  «versamento  in  conto  aumento
capitale». 
  3. A pena di revoca del  contributo,  l'aumento  di  capitale  deve
essere sottoscritto dalla PMI entro  e  non  oltre  i  trenta  giorni
successivi alla concessione del contributo di cui all'articolo 6. 
  4. Entro il termine di cui al comma 3, la PMI e' tenuta  a  versare
almeno il 25 per  cento  dell'aumento  di  capitale,  oltre  l'intero
valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. 
  5. Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del  codice  civile,
qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio  ovvero
da una societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'aumento di
capitale deve risultare interamente versato entro il termine  di  cui
al comma 3. 
  6. L'aumento di capitale sottoscritto  deve  essere  effettuato  ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e  2481,  comma  2,  del
codice civile. 
  7. A pena di revoca  del  contributo,  il  versamento  della  quota
dell'aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma
3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre  la  data  di
presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di
cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale  alle  quote
del contributo stesso e secondo  quanto  espressamente  previsto  dal
provvedimento di concessione di cui all'articolo 8. 
                               Art. 6 
 
            Misura del contributo per la capitalizzazione 
 
  1. A fronte dell'aumento di capitale  di  cui  all'articolo  5,  il
contributo  di  cui  all'articolo  11  del   decreto   22/4/2022   e'
incrementato: 
    a) al 5 (cinque) per cento per le micro e piccole imprese; 
    b) al 3,575 (trevirgolacinquecentosettantacinque) per  cento  per
le medie imprese. 
  2. In caso di riduzione dell'importo del  finanziamento,  l'importo
dell'aumento di capitale puo' essere ridotto purche'  sia  rispettato
il limite di cui all'articolo 5, comma 1. 
                               Art. 7 
 
              Presentazione della domanda di contributo 
                   in caso di aumento di capitale 
 
  1. La PMI  che  abbia  deliberato  l'aumento  di  capitale  di  cui
all'articolo 5 deve presentare la domanda di  contributo  utilizzando
esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 12. 
  2. Con la presentazione della domanda di cui al comma 1, la PMI  si
impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale
deliberato nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 5. 
  3. A pena di improcedibilita' della domanda di contributo,  la  PMI
deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva  di  atto  di
notorieta', resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni, attestante  l'avvenuta  adozione  della
delibera di aumento del capitale sociale. 
(SE NON VIENE FATTO L'AUMENTO DI CAPITALE NON E' POI POSSIBILE RICHIESTE
IL CONTRIBUTO ORDINARIO) 4. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell'aumento di capitale, e' fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell'istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022. Nel caso, l'impresa dovra' presentare una nuova domanda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022.
                               Art. 8 
 
                     Concessione del contributo 
 
  1. Il provvedimento di  concessione  del  contributo  nella  misura
incrementata di cui all'articolo 6 riporta, oltre alle indicazioni  e
agli obblighi previsti dall'articolo 13 del  decreto  22/4/2022,  gli
obblighi e gli impegni a carico della PMI relativi ai  tempi  e  alle
modalita' della  sottoscrizione  e  del  versamento  dell'aumento  di
capitale. 
                               Art. 9 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. L'erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata
di cui all'articolo 6 e' effettuata nelle medesime modalita' e  tempi
previsti  dal  decreto  22/4/2022  ed  e'  subordinata   all'avvenuto
versamento  delle  quote  dell'aumento  di  capitale  secondo  quanto
disposto dal provvedimento di cui all'articolo 12 e dal provvedimento
di concessione di cui all'articolo 8. 
  2. Nei casi in cui il decreto 22/4/2022  preveda  l'erogazione  del
contributo alla PMI in un'unica quota, l'aumento di capitale  sociale
deve  risultare  interamente  sottoscritto  e  versato  prima   della
trasmissione della richiesta unica di erogazione di cui  all'articolo
14, comma 2 dello stesso decreto 22/4/2022. 
  3. L'avvenuto versamento delle quote di  aumento  di  capitale  nei
tempi e nelle modalita' previste dal presente  decreto  e'  attestato
dalla PMI con dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  resa
ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
                               Art. 10 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1. In ogni fase del procedimento, il Ministero  puo'  effettuare  o
disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in
loco,  finalizzati  alla  verifica  della  corretta  fruizione  delle
agevolazioni secondo le modalita' ed  entro  i  limiti  previsti  dal
presente decreto. 
  2. Le  PMI  beneficiarie  conservano  la  documentazione  contabile
relativa al programma di investimento  sostenuto  con  il  contributo
assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in  materia
e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento
delle attivita' di controllo e le ispezioni in loco. 
                               Art. 11 
 
                               Revoche 
 
  1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero,  ai  sensi  di
quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, in tutto o in parte, qualora: 
    a) venga accertato che la PMI beneficiaria -  in  qualunque  fase
del procedimento - abbia reso dichiarazioni mendaci  o  esibito  atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    b) venga accertata  l'assenza  dei  requisiti  di  ammissibilita'
previsti dall'articolo 4 del  presente  decreto  e  dall'articolo  7,
comma 1, del decreto 22/4/2022; 
    c) la PMI beneficiaria assuma  una  forma  giuridica  diversa  da
quella di societa'  di  capitali  prima  dell'erogazione  dell'ultima
quota di contributo; 
    d) l'aumento di capitale sociale non sia  sottoscritto  entro  il
termine di cui all'articolo 5, comma 3; 
    e) l'aumento di capitale non risulti versato secondo le modalita'
e nei termini di cui all'articolo 5; 
    f) la PMI non residente  non  provveda  all'apertura  della  sede
operativa nel territorio nazionale nei termini previsti  dal  decreto
22/4/2022 ossia entro la data di  presentazione  della  richiesta  di
erogazione del contributo; 
    g) la PMI beneficiaria non provveda a stipulare con  il  soggetto
finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di  delibera,  nei
termini previsti all'articolo 13, comma 2 del decreto 22/4/2022; 
    h) le verifiche e i controlli effettuati ai  sensi  dell'articolo
14, comma 7 del decreto 22/4/2022, evidenzino  condizioni  impeditive
al mantenimento e all'erogazione delle agevolazioni concesse; 
    i) (VINCOLO SUI BENI) i  beni  oggetto  del  programma  siano  alienati,  ceduti  o
distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni  successivi  alla
data di ultimazione del programma, anche a  seguito  di  liquidazione
volontaria o di procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    j) i beni  oggetto  del  programma  non  posseggano  i  requisiti
previsti per le singole linee di intervento di  cui  all'articolo  2,
comma 1 del decreto 22/4/2022; 
    k) in sede di rendicontazione, le spese  oggetto  del  programma,
riferibili a ciascuna delle linee di intervento di  cui  all'articolo
2, comma  1  del  decreto  22/4/2022,  siano  imputate  su  linee  di
intervento   diverse   rispetto   all'articolazione   prevista    nel
provvedimento di concessione, non  essendo  possibile  in  ogni  caso
riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre
linee di intervento dell'investimento; 
    l) venga accertata la non conformita'  del  programma  realizzato
con quanto previsto dall'articolo 9, dall'articolo 10 e dall'articolo
16 del decreto 22/4/2022; 
    m) il programma  di  investimenti  non  sia  stato  concluso  nei
termini di cui all'articolo 9, comma 10 del decreto 22/4/2022; 
    n) la PMI  beneficiaria  non  provveda  alla  trasmissione  della
richiesta di erogazione nel rispetto del termine e  delle  condizioni
previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022; 
    o) nei casi in cui la normativa di  riferimento  preveda  che  il
contributo sia erogato  alle  PMI  in  piu'  quote  annuali,  la  PMI
beneficiaria  non  provveda  alla  trasmissione  delle  richieste  di
pagamento  delle  quote  di  contributo  successive  alla  prima  nel
rispetto dei termini previsti dall'articolo 14, comma 8  del  decreto
22/4/2022; 
    p) le spese oggetto del  programma  risultino  pagate  attraverso
compensazione con crediti  verso  i  fornitori,  fatto  salvo  quanto
diversamente disciplinato dal provvedimento di cui all'articolo 12; 
    q) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature  siano
effettuate con permuta e contributi in natura; 
    r) in relazione  ai  beni  materiali  di  cui  agli  investimenti
compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge  232/2016,  le
spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre
i termini previsti all'articolo 14, comma 2  del  decreto  22/4/2022,
per la trasmissione della richiesta di erogazione; 
    s) la PMI beneficiaria non ottemperi all'obbligo di  apporre  sui
titoli di spesa il codice unico di progetto - CUP  e  il  riferimento
alla norma istitutiva dell'intervento secondo le  previsioni  di  cui
all'articolo 14, comma 11 del decreto 22/4/2022; 
    t) la PMI beneficiaria sia  stata  oggetto  di  dichiarazione  di
fallimento  prima  che  siano  trascorsi  tre  anni  dalla  data   di
completamento del programma; 
    u) la PMI beneficiaria non consenta lo svolgimento dei  controlli
e delle ispezioni di cui all'articolo 10; 
    v) emerga che l'aumento di capitale sociale sia stato rimborsato,
a qualsiasi titolo, ai soci nei tre  anni  successivi  alla  data  di
ultimazione dell'investimento; 
    w) emerga che la PMI beneficiaria abbia  fruito  di  agevolazioni
pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese  oltre
i limiti delle intensita' massime di aiuto o  dell'importo  di  aiuto
piu' elevati applicabili. 
                               Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Il  Ministero,  entro  la  data  del  1°   luglio   2024,   con
provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
pubblicato nel  sito  web  www.mise.gov.it,  fornisce  le  istruzioni
necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi
di domanda e di dichiarazione, nonche' l'ulteriore documentazione che
l'impresa  e'  tenuta  a  presentare  per  poter  beneficiare   delle
agevolazioni  previste  dal  presente  decreto.   Con   il   medesimo
provvedimento e', altresi', individuato il termine  iniziale  per  la
richiesta dei finanziamenti e dei contributi ai  sensi  del  presente
decreto. 
  2. Con atti aggiuntivi alla  convenzione  14  febbraio  2014,  sono
apportate le modifiche o integrazioni occorrenti  agli  impegni  gia'
assunti dalle parti. 
  3. Per tutto quanto non  espressamente  disciplinato  dal  presente
decreto, si applicano le disposizioni previste dai Capi I, II, IV,  V
del decreto 22/4/2022. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 19 gennaio 2024 
 
                                            Il Ministro delle imprese 
                                               e del made in Italy    
                                                       Urso           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 338 
 

Art.21 del Decreto-legge del 30/4/2019 n.34 (sostegno alla capitalizzazione)

Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2019

Legge n. 58 del 28/06/2019, convertito con modifiche.

Art. 21 Sostegno alla capitalizzazione

In vigore dal 30/06/2019

Modificato da: Legge del 28/06/2019 n. 58 Allegato

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in piu' quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.

3. (AGEVOLAZIONE) Per le finalita' di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo (E' UN AIUTO DI STATO)  restando il rispetto delle intensita' massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;

b) 3,575 per cento, per le medie imprese.

4. (FONDI STANZIATI) Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operativita' della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualita' previste.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.