Credito d'imposta sisma - Dal 14/4/2020 è possibile presentare domanda anche per gli investimenti fino al 31/12/2020

Categoria principale: Bandi chiusi

LINK AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE DELLO STUDIO

Agg. 16/4/2020

 

Investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma e nelle zone economiche speciali (ZES) - Che cos'è

Con il modello approvato il 9 agosto 2019 è possibile presentare la comunicazione per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

Attenzione: la legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 218, 316 e 319, della legge n. 160 del 2019) ha disposto le seguenti proroghe:

dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia
dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 per il credito d’imposta investimenti nelle zone economiche speciali (ZES)
dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno.

Dal 14 aprile 2020 è disponibile una nuova versione aggiornata del prodotto di compilazione CIM17, per consentire ai destinatari del credito d’imposta Mezzogiorno e del credito d’imposta sisma di indicare nella comunicazione anche gli investimenti da realizzarsi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Con riferimento al crediti d’imposta ZES, la procedura sarà aggiornata non appena l’Agenzia delle Entrate riceverà notizie dell’avvenuto adempimento degli obblighi europei da parte delle amministrazioni competenti. Per questa misura agevolativa, comunque, è sempre consentita la presentazione della comunicazione per indicare gli investimenti da realizzarsi entro il 31 dicembre 2020.

 

Con la Legge di stabilità 2016 è stato introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, un credito di imposta (di seguito “Credito”) a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.

Il decreto legge n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina del Credito, prevedendo tra l’altro:

Con l’art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017 è stato previsto che nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 il Credito è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
Inoltre, con l’art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017 è stato previsto che, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il Credito è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.