Ammessa la detrazione IVA anche se la fattura della società è intestata ai soci
Per la Corte Ue, il dato sostanziale prevale su quello formale ed è sufficiente che il bene acquistato sia stato utilizzato nell’attività d’impresa

È detraibile l’IVA afferente all’acquisto, da parte dei soci, di beni destinati all’utilizzo nell’ambito dell’attività esercitata dalla loro società, prima della costituzione e registrazione di quest’ultima ai fini IVA; la società, poi, ha diritto alla detrazione anche se la fattura di acquisto è intestata ai soci. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza n. C-280/10 del 1° marzo 2012.
Una società polacca veniva costituita e iscritta nel Registro delle imprese nel 2007, ma, nell’anno precedente, i soci, in preparazione delle attività che sarebbero successivamente state esercitate dalla loro società, avevano acquistato un immobile. La fattura di vendita, naturalmente, era stata a loro intestata, dato che la società, al tempo, non era ancora esistente, anche se tale immobile era destinato alla sua attività. Nel 2007, dopo la costituzione e registrazione ai fini IVA della società, questa portava in detrazione l’IVA afferente alla fattura di acquisto dell’immobile. L’Amministrazione fiscale polacca disconosceva il diritto alla detrazione, poiché, quando la fattura d’acquisto era stata emessa, la società non esisteva e tale documento era stato intestato ai soci. A seguito del ricorso della società ai giudici nazionali, la causa approdava alla Corte Ue.
Sulla prima questione pregiudiziale sollevata, i giudici europei hanno richiamato la loro giurisprudenza pregressa, secondo cui, per l’art. 9, paragrafo 1, comma 1 della Direttiva 2006/112/CE, sono attività economiche anche quelle preparatorie all’esercizio delle attività stesse, come l’acquisto di un immobile. Del resto, contrasterebbe con il principio della neutralità dell’IVA ritenere che le spese d’investimento propedeutiche all’esercizio dell’attività non siano attività economiche, determinando a carico dell’operatore l’onere dell’IVA, che così rimarrebbe indetraibile, e comportando un’inammissibile diversità di trattamento tra le spese effettuate prima e durante l’effettivo sfruttamento di un bene usato nell’attività. Per la Corte, chi compie atti preparatori allo svolgimento di attività economiche va considerato soggetto passivo e, quindi, anche i soci che avevano acquistato l’immobile erano legittimati, in linea di principio, a detrarre l’IVA. Inoltre, il fatto che l’operazione di conferimento di tale bene nella società (una volta costituita) fosse esente da IVA non poteva influire sul diritto alla detrazione dell’imposta, che altrimenti avrebbe illegittimamente gravato sui soci (cfr. sentenza Rompelman del 14 febbraio 1985, n. 268/83). Per la Corte, in conclusione, gli artt. 9, 168 e 169 della Direttiva 2006/112/CE ostano ad una legislazione nazionale che non consenta né alla società né a soci di detrarre l’imposta afferente agli acquisti effettuati da questi ultimi prima della costituzione della società, in funzione della sua attività economica.
Sulla seconda questione pregiudiziale, ovvero la possibilità, da parte della società, di detrarre l’imposta afferente alla fattura intestata ai soci, la Corte ha affermato che il diritto alla detrazione di cui all’art. 167 della citata Direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e non può essere limitato. Il successivo art. 178 dispone che tale diritto è subordinato al possesso di una fattura, mentre l’art. 226 ne stabilisce il contenuto obbligatorio (data di emissione, dati identificativi dei soggetti, numero identificativo IVA dell’acquirente). Gli Stati membri, peraltro, ai sensi dell’art. 273, non possono imporre obblighi ulteriori di fatturazione rispetto a quelli previsti dalla Direttiva.
I giudici europei hanno ricordato la loro giurisprudenza pregressa, con cui era già stato stabilito che la detraibilità dell’imposta deve essere accordata se sono stati rispettati gli obblighi sostanziali, quand’anche quelli formali siano stati omessi dai soggetti passivi (cfr. causa C-385/09 del 21 ottobre 2010). Pertanto, poiché l’immobile acquistato era destinato ad essere usato nell’ambito di attività che danno luogo ad operazioni soggette ad imposta (svolte dalla società neocostituita), gli obblighi sostanziali di cui all’art. 168, lett. a), della già citata Direttiva dovevano considerarsi rispettati e il diritto alla detrazione non poteva essere ostacolato dalla violazione di un requisito puramente formale della fattura, ovvero l’intestazione ai soci anziché alla società. Per la Corte, la citata normativa comunitaria osta ad una legislazione nazionale che impedisca alla società di detrarre l’IVA afferente agli acquisti di beni, utilizzati nella sua attività, effettuati dai soci prima della sua costituzione e registrazione, per il solo fatto che la fattura d’acquisto non è intestata alla società, ma ai soci.
I giudici europei, pertanto, hanno attribuito preminenza al dato sostanziale rispetto a quello formale, ovvero al contenuto della fattura, anche rispetto agli elementi che la norma comunitaria considera obbligatori ai fini della detrazione. La detrazione non è quindi preclusa per la sola circostanza che la fattura sia intestata ad un soggetto diverso se, di fatto, il bene acquistato è stato utilizzato nell’attività d’impresa da colui che ha recuperato l’imposta.