Risponde Giulio Boselli
Il decreto legge 29 agosto 1994 n. 514, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 598/94, riguarda la conversione del dl sull'Efim e sull'indebitamento dell'Iri spa.
L'art. 11, comma 2, prevede che le risorse del Fondo rotativo della legge 782/1980 (istituito per sostenere la piccola impresa) possono essere utilizzate come contributo per ´innovazione tecnologica e tutela ambientale' e per le operazioni di acquisto di macchine utensili (di cui legge n. 1329/65 detta legge Sabadini).
L'agevolazione concessa dalla legge 598/1994 (e legge 317/1991) è un contributo in conto impianti. È doveroso ricordare che la legge 449/1997 creò una nuova tipologia di contributi: i contributi in c/impianto cioè i contributi in c/capitale finalizzati all'acquisto di beni strumentali.
L'iscrivibilità in bilancio dei contributi dipende dalla delibera formale dell'erogazione, individuata nel momento in cui viene ricevuta comunicazione scritta (se prevista) e se è venuto meno il vincolo per la riscossione.
In conformità al principio contabile n. 16 paragrafo F, due sono le modalità di contabilizzazione;
1) riduzione del costo del bene ammortizzabile: il contributo viene portato direttamente a tassazione per effetto di quote di ammortamento proporzionalmente ridotte in quanto riferite a un costo ammortizzabile al netto del contributo stesso;
2) imputazione graduale a conto economico: si prevede l'imputazione del contributo in c/impianti a ricavi differiti (risconti passivi), in questo modo il contributo viene fatto confluire a Ce alla voce A5 con la stessa aliquota utilizzata per l'ammortamento del bene strumentale.
La legge n. 1329/65 (legge Sabadini) prevede la possibilità per l'imprenditore di acquistare beni strumentali con il pagamento dilazionato fino a cinque anni usufruendo di un contributo in conto interessi erogato dal Mediocredito centrale che di norma copre un quarto dell'ammontare degli interessi passivi da versare a seguito della dilazione.
Si ricordi che il contributo, come gli interessi passivi, deve essere ripartito tra i vari periodi nei quali si attua la ripartizione per competenza degli interessi stessi, mediante la tecnica dei risconti e sarà imputato in riduzione della voce C17 (Oneri finanziari).
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