Interpello n. 3/2025 DEL 13/10/2025
All’ Associazione Nazionale per Industria e
Terziario (ANPIT)
InOggetto: interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Art. 3 comma 3, D.M. 30
gennaio 2015 e applicazione della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva
(DURC)
Si fa riferimento all’istanza di interpello presentata dall’Associazione Nazionale per Industria e
Terziario (ANPIT) che chiede se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art.
3, comma 3, D.M. 30.01.2015 nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali
siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva
omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC
attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi
strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’INL, si rappresenta quanto
segue.
Il D.M. 30.01.2015 – che disciplina il procedimento di adozione del Documento unico di regolarità
contributiva (“DURC”) – all’articolo 3 elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva
deve essere comunque attestata e contempla, all’ultimo comma, un’ulteriore condizione di sussistenza della
regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento
a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.
In proposito, il comma 3 dell’articolo 3 definisce come scostamento non grave quello pari o inferiore
ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge.
La formulazione testuale della disposizione in esame – che quantifica lo scostamento non grave
tenendo conto anche di eventuali accessori di legge – non legittima l’ipotesi prospettata dall’istante, per cui,
in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare
un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una
effettiva omissione contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale. Tale prospettazione appare
destituita di fondamento in quanto le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive
e, come tali, le presuppongono.
Infatti, le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il
danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato
pagamento dei contributi. Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito
sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono
funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Inoltre, gli effetti degli atti
interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al
credito per sanzioni civili.
La norma stessa ha espressamente individuato in 150 euro l’importo – comprensivo di contributi e
accessori di legge – che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni
contributive dei richiedenti. La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione
ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall’ente
previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”.
Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni
e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello
“scostamento non grave”.
Il Direttore Generale
ITALIA OGGI – 14 ottobre 2025
Il debito blocca sempre il Durc
di Daniele Cirioli
Sintesi
Un recente interpello del Ministero del Lavoro (n. 3 del 13 ottobre 2025) ha chiarito che il Durc non può essere rilasciato a un’impresa che presenta debiti, anche solo per sanzioni, nei confronti di Inps, Inail o Casse edili.
Le sanzioni sono considerate un accessorio del debito contributivo e quindi presuppongono l’esistenza di un’omissione, anche se successivamente sanata.
Il Ministero ha confermato che, per ottenere la regolarità contributiva, l’importo complessivo dovuto — tra contributi, sanzioni e interessi — non deve superare i 150 euro, soglia individuata come “scostamento non grave”.
Tale limite si applica a ciascun ente e consente l’emissione del Durc solo quando il debito complessivo resta entro quella cifra.
La richiesta di chiarimento era stata presentata da Anpit, che sosteneva la possibilità di rilasciare il Durc anche se il debito residuo era composto unicamente da sanzioni.
Il Ministero ha però respinto questa interpretazione, precisando che le sanzioni sono parte integrante dell’obbligazione contributiva e hanno la funzione di compensare il danno causato all’ente in caso di ritardo o omissione nei versamenti.
In conclusione, un’impresa può ottenere il Durc solo se tutti i debiti contributivi, inclusi gli accessori di legge, non superano complessivamente 150 euro.
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