4761 - Legge di bilancio 2026 approvata e Ufficiale (www.fiscoggi.it - 31/12/2025)

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Legge di bilancio 2026 approvata e Ufficiale

Dopo la votazione favorevole alla Camera, nella stessa giornata promulgazione del Capo dello Stato e pubblicazione in Gazzetta. Panoramica sulle disposizioni fiscali

Di seguito proponiamo una panoramica delle disposizioni di interesse fiscale.

Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (commi 3 e 4)
La prima misura di carattere fiscale della legge di bilancio 2026 è la riduzione della seconda aliquota dell’Irpef dal 35 al 33 per cento.
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio (Commi 7-13)
Per i dipendenti del settore privato, sono incentivati i premi di produttività ed i trattamenti accessori attraverso la previsione delle seguenti imposte sostitutive dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali:

  • 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell’anno 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026
  • 1% (rispetto al 5% previgente)- sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015), per gli anni 2026 e 2027 con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell’importo fruibile
  • 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l’anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40mila euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

Anche per l’anno 2026, inoltre, si estende l’esenzione al 50% da imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 1.500 euro annui (articolo 6, comma 1 terzo periodo, legge n. 76/2025).

Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (comma 14)
È innalzato, da 8 a 10 euro, l’importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.

Misure in favore delle imprese del settore agricolo (comma 15)
Vengono prorogate, per il 2026, le franchigie Irpef previste sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (Iap):

  • 100 per cento, fino a 10mila euro
  • 50 per cento, superiore a 10mila euro e fino a 15mila euro.

Si tratta del regime agevolativo introdotto inizialmente dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 44 legge n. 232/2016), più volte esteso alle annualità successive fino al 2025. Non beneficiano dell’agevolazione le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale.

Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (comma 17)
Ritoccata la disciplina riguardante le locazioni brevi. Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione si presume percepito relativamente ad un’attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile e non più dal quinto.

Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (commi 18-21)
È previsto anche per il periodo 1° gennaio- 30 settembre 2026 un trattamento integrativo speciale, non imponibile, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro notturno o straordinario effettuate nei giorni festivi dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d'imposta 2025. Analogamente alla misura prevista nella legge di bilancio 2025, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025. Per effetto di tale erogazione il sostituto d’imposta matura un credito che può utilizzare in compensazione.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (comma 22)
Viene prorogato per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto per l’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed antisismici (aliquota del 36% o, per le abitazioni principali, del 50%) e confermato, anche per l’anno 2026, il cosiddetto bonus mobili (fino a 5mila euro).

Adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille (comma 24)
È incrementata, da 525 a 610 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'Irpef.

Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (commi 25-26)
Sono elevati, rispettivamente, da 200mila a 300mila euro e da 25mila euro a 50mila euro, gli importi forfettari dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da:

  • persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge
  • loro familiari per i quali il soggetto principale ne ha fatto richiesta.

Condizioni di accesso al regime forfetario (comma27)
È esteso anche al 2026 l’aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l'accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.

Disposizioni in materia di criptoattività e imposta sulle transazioni finanziarie (commi 29 - 31)
Ritocchi anche per il regime fiscale riguardante le criptoattività. Vengono infatti escluse dall’incremento dal 26% al 33% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva previsto dal 1° gennaio 2026 (articolo 1 comma 24 legge n. 207/2024) le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 (regolamento MiCA).Viene precisato che per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea e che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Inoltre, viene disposto un aumento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (conosciuta anche come “Tobin tax”) sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento).

Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali (commi 35-41)
Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di "assegnazione agevolata" di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, avvenuta entro il 30 settembre 2026, da parte sia di società commerciali, sia di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% (10,5% per le società considerate

non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione). Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Inoltre, per le imprese individuali, viene ancora prevista la facoltà di estromissione agevolata, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva (pari all’8%) sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (commi 42 e 43)
È ridefinita la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con una riscrittura dell’articolo 86 comma 4 del Tuir, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:

- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni

- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di participation exemption (Pex), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (commi 44-45)
Sono riaperti i termini per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.

Revisione della disciplina Irap dei dividendi infra-Ue e Spazio economico europeo (commi 46-50)
Viene disposta, a determinate condizioni, la non imponibilità ai fini Irap per banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione, del 95% dell’ammontare dei dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per i periodi precedenti, è prevista la possibilità di richiedere rimborso ai sensi dell'articolo 38 del Dpr n. 602/1973. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà le regole di attuazione riguardo ai rimborsi.

Modifiche alla disciplina delle plusvalenze sulle partecipazioni e dei dividendi (commi 51-55)
È modificato il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, per cui viene limitato l’accesso al rispettivo "regime di esenzione", previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Modifiche anche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi.

Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese (commi 56 e 57)
Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi tre,  con riferimento agli intermediari finanziari si stabilisce che per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti siano deducibili in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico. Ciò in deroga a quanto previsto ai fini Ires e Irap rispettivamente da articolo 106 comma 3 del Tuir e dall’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del Dlgs n. 446/1997).

Conseguentemente viene meno la possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (cosiddette Deferred Tax Assets- DTA) iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito (articolo 2 commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter del Dl n. 225/2010) e di farle concorrere alla formazione della base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari stessi devono pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle DTA in credito d'imposta (articolo 11 comma 2, Dl n. 59/2016).

Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (commi 65-67)
Negli esercizi 2025 e 2026 è accordata ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L’opzione richiede di destinare una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, l’Ivass definirà con proprio regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà.

Revisione dell’imposta straordinaria sui margini di interesse delle banche e affrancamento della riserva (commi 68-73)
È modificata la disciplina dell’imposta straordinaria sui margini di interesse delle banche operanti nel territorio dello Stato, istituita con il Dl n. 104/2023 (articolo 26). In particolare, viene stabilita una presunzione legale secondo la quale, a decorrere dall’esercizio che ha inizio successivamente al 1° gennaio 2028, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva che i soggetti passivi dell’imposta potevano accantonare in luogo del pagamento dell’imposta medesima. La presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve obbligatorie da parte delle banche di credito cooperativo. Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, inoltre, è possibile applicare un’imposta sostitutiva per l’affrancamento, a tasso agevolato, della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (aliquota al 27,5%) e al termine dell’esercizio successivo (aliquota al 33%), senza pagamento degli interessi.

Incremento dell’aliquota Irap per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione (commi 74 e 75)
Sono incrementate di due punti percentuali, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote Irap per banche e società finanziarie (6,65 anziché 4,65 per cento e per le imprese di assicurazione (7,9 anziché 5,9 per cento). Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione di tali disposizioni e quella che si sarebbe determinata in assenza di esse, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a 90mila euro. Sono esclusi una serie di soggetti (articolo 6 commi 2, 3, 4 e 9 del Dlgs n. 446/1997.

Intermediari finanziari, sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle Dta (commi 76-81)
Viene disposto, nella determinazione delle basi imponibili di Ires ed Irap per gli intermediari finanziari, il differimento parziale della quota di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo. Inoltre, è limitato temporaneamente, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027, l’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di aiuti alla crescita economica (Ace).

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (Commi 82-101)
Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del Dpr n. 633/1972, oppure derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Questi debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio. Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026. È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata entro il 30 aprile 2026, con l’indicazione del numero di rate scelto.

Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali (commi 102-110)
È attribuita alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali, con esclusione dell’Irap, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Liquidazione Iva in caso di omessa dichiarazione (commi 111-115)
Viene previsto che, in caso di omessa dichiarazione Iva, l’Agenzia delle entrate possa procedere alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. In sintesi, se emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta con interessi e sanzioni. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

Compensazione orizzontale (comma 116)
Viene ridotto, da 100 mila a 50 mila euro l’importo delle somme iscritte a ruolo sopra il quale non è possibile compensare imposte di natura diversa (cosiddetta compensazione orizzontale o esterna). La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (l'articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl n. 223/2006 e l'articolo 5, comma 7, del nuovo testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione (commi 117-118)
In attuazione della “Riforma dell'amministrazione fiscale” del Pnrr, sono messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione i dati relativi dei corrispettivi risultanti dal sistema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati, emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, così da consentire all'agente della riscossione di svolgere attività di analisi più mirate per l’avvio di procedure esecutive presso terzi.

Differimento dell’entrata in vigore della plastic-tax e della sugar-tax  (commi 125)
Viene posticipata al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore della plastic tax (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Macsi) e della sugar tax (imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate), rispettivamente posticipate di sei mesi (dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027) e di un anno (dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027).

Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni (commi 126-128)
Viene istituito un contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue di modico valore (ossia non superiore a 150 euro), riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante (comma 129)
Vengono parificate le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per mille litri. Sono esclusi dall’aumento dell’accisa i carburanti utilizzati a scopi agricoli, per i macchinari o i motori fissi usati in stabilimenti industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti (Tabella A n. 5 e 9 del testo unico di cui al Dlgs n. 504/1995).

Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (comma 130)
Sono modificati i limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari per i soggetti Ires, con modifiche all’articolo 94 e all’articolo 101 del Tuir.  

Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa (commi 131- 132)
Vengono definiti per il 2026 in attesa della relativa attuazione della legge di delega fiscale n. 111/2023, un regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, la deducibilità di oneri connessi a piani di stock option e specifiche regole di deducibilità del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.

Limiti alla deducibilità degli interessi passivi (commi 133-136)
È limitata, temporaneamente, la deduzione degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, secondo una scaletta forfetaria, dal 96 al 99 per cento, con alcune eccezioni, rispettivamente, per i periodi d'imposta dal 2026 al 2029, con ripresa della deduzione integrale a partire dal periodo d'imposta 2030. Non rientrano in tale limitazione i soggetti partecipanti al consolidato nazionale.

Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario (comma 137)
È stabilita la non applicazione dell’aliquota d’imposta dell’addizionale del 10% dovuta sugli emolumenti variabili che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario (ad esempio, bonus e stock option) nonché dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore (articolo 33 del Dl n. 78/2010), a condizione che il soggetto che eroga tali emolumenti eroghi, a favore di enti del Terzo Settore che non controllano il soggetto erogatore, né sono controllati da esso o da uno stesso soggetto che controlli entrambi, una somma almeno doppia rispetto all’addizionale dovuta.

Base imponibile Iva per operazioni permutative e dazioni in pagamento (commi 138-139)​​​​
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Sono modificati i criteri di determinazione della base imponibile Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.

Estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale (commi 140-142)
Vengono inclusi nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alcuni soggetti in precedenza esentati. Si tratta di agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. L’estensione della ritenuta opererà dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

Operazioni sui mercati effettuate dal ministero dell’Economia e delle Finanze (comma 143)
Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al Dpr n. 398/2003, e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3 del medesimo testo unico corrisposti al ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro non si applicano l'articolo 14 della legge n. 28/1999, nonché gli articoli da 2 a 5 del Dlgs n. 239/1996. Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo periodo.

Il Dossier dei Servizi studi delle Camere, riprendendo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, spiega che questa disposizione intende escludere da ogni forma di imposizione i redditi di capitale e diversi derivanti dalle operazioni effettuate dalla Direzione del Tesoro del Mef per la gestione del debito pubblico. Fanno eccezione dei comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione al trattamento fiscale dei proventi stessi.

Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (comma 144)
Viene aumentata l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate dal 18 al 21 per cento.

Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito (commi 145-146)
È introdotta un’esenzione dall’imposta di bollo su particolari categorie di contratti di credito stipulati a partire dal 20 novembre 2026, ossia sui:

  •  contratti di credito di importo inferiore a 200 euro
  •  contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri
  •  contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.

Fiscalità della previdenza complementare (commi 201-202)
Modifiche su diverse disposizioni riguardanti la previdenza complementare: tra queste, è elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. Modifica anche all’applicazione delle disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.

Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici (commi 237-239)
Viene introdotta, per il periodo di imposta relativo all'anno 2026, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e con un reddito da lavoro dipendente non sia superiore a 50mila euro, un'imposta del 15% (fino al limite di 800 euro), sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio (comprese indennità di natura fissa e continuativa). Resta escluso il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate che benefici dell’analogo regime tributario agevolato cui all’articolo 45, comma 2, del Dlgs. n. 95/2017, e successive modificazioni.

Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437)
Viene introdotta una disciplina a favore delle imprese di maggiorazione dell'ammortamento (cosiddetto "iper-ammortamento”) per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV -Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0” - e V - Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese - annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:

  • 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Sono anche definiti il perimetro dell’agevolazione e viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura.

Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (commi 438-452)​​
​​​​​Si estende agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), anche per le zone assistite delle regioni Marche ed Umbria. Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.

Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa richiesta per l’accesso al contributo spetta un contributo “aggiuntivo”, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl n. 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa.
Anche il credito d'imposta per le imprese delle Zone logistiche semplificate (Zls) si estende agli anni 2026, 2027 e 2028.

Crediti d’imposta per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (commi 454-466)
Viene istituito uno specifico credito d'imposta del 40 per cento (e fino a 1 milione di euro) degli investimenti effettuati, dal 1° gennaio al 28 settembre 2028, in determinate tipologie di beni materiali e immateriali strumentali nuovi (Allegati IV e V della legge di bilancio), da parte dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. La misura è prevista nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

Inoltre, viene prevista la rimodulazione e l’estensione al 2026 del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura situate nella Zes Unica (articolo 16-bis comma 1 del Dl n. 124/2023). In particolare, vengono rideterminate le percentuali dell’agevolazione già stabilite lo scorso12 dicembre, nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale.

Per il 2026, sono agevolabili gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Gli operatori dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026 e devono poi comunicare dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute. Per le comunicazioni va utilizzato il modello già approvato per il 2025, con le stesse modalità di trasmissione.

Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale (comma 580)
Sono prorogate le esenzioni dei redditi da fabbricati, ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici nell’Italia centrale del 2016 e 2017, dal reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2025, nonché le esenzioni, per i medesimi fabbricati, dall’Imu e dalla Tasi, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali estensioni sono operate tramite modifiche all’articolo 48 del Dl n. 189/2016.

Proroga termini in materia di Zona franca urbana Sisma Centro Italia (comma 591)
Vengono prorogate anche per l’anno 2026 alcune esenzioni fiscali (Irpef, Irap, Imu) e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all’interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia, delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma (articolo 17-ter, comma 1, del Dl n. 215/2023. Anche per l’annualità 2026 si applicano la normativa dell’Unione europea sugli aiuti “de minimis” e le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo “Convergenza”.

Esenzione Imu per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria (comma 595)
È prorogata all’anno 2026 l’esenzione dall’Imposta municipale propria (già prevista fino al 31 dicembre 2025) per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2026.

Incremento del contributo per la ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009 (commi 616-618)
Relativamente agli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è ammesso l’incremento da parte dei Commissari straordinari del contributo per la ricostruzione privata, nei limiti delle risorse disponibili. L'incremento è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 2 del Dl n. 11/2023).

Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef (commi 649-651)
Viene estesa, fino all'anno 2028, la possibilità, per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Pagamento dei liberi professionisti che lavorano in favore delle amministrazioni pubbliche (comma 725)
È stabilito che, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5mila euro dovuti da amministrazioni pubbliche a liberi professionisti per l’attività professionale svolta debba essere prodotta da detti percettori una certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0” (comma 770)
Viene istituito un fondo da ripartire di 1,3 miliardi di euro, per l’anno 2026 a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta Industria 4.0, ossia in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

Acconto del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (comma 771)
È modificato il sistema di pagamento del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, attraverso l’introduzione del versamento di un acconto pari all’85% dell’importo versato nell’anno precedente, da pagare entro il 16 novembre di ogni anno. Tale importo potrà essere scomputato, per esigenze di liquidità, dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell’anno successivo.

Esenzione Imu degli immobili degli enti non commerciali (commi 853-856)
La legge di bilancio 2026 interviene con una disposizione di interpretazione autentica sull’esenzione Imu sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160/2019).

Proroga del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica (commi 925-926)
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è prorogato il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica articolo 1 comma 202 legge n. 160/2019) , in misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, utilizzabile in un’unica quota annuale, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, e nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026.

Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea (commi 934-936)
Viene rivista la disciplina del tax free shopping, ossia dello sgravio dell’Iva sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio Ue. Infatti, è attribuito al direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di risposta alle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente all’uscita dal territorio doganale. In particolare, è previsto che tali modalità implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario. Infine, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto viene allungato da quattro a sei mesi dal momento di compimento dell’operazione.

Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate (commi 944-945)
Con riferimento ai compensi erogati dall’anno 2026, è esteso agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell’Irpef delle relative addizionali regionali e comunali del 5%, già previsto dalla legge di bilancio 2025 per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Benefici per imprese energivore (commi 962-965)
Infine, sono introdotti benefici finanziari, mediante l’istituzione di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, riservato alle imprese a forte consumo di energia (cosiddette “imprese energivore”) rientranti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), relativamente agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa indicati negli allegati A e B della legge n. 232/2016 effettuati nel 2025. La determinazione del credito d’imposta segue le regole indicate all’articolo 38 commi 4, 5, 7 e 8 del Dl n. 19/2024 (Transizione 5.0). Il limite massimo di spesa è fissato in 10 milioni di euro per l’anno 2026. Con decreto interministeriale siano definiti i criteri e le modalità per l’attuazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, ad eccezione di quelle al comma 6, e quelle del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024

Nella seduta di martedì 30 dicembre, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge di bilancio 2026, dopo il sì del Senato già registrato il 23 dicembre. Nella stessa giornata la promulgazione del Presidente della Repubblica e l’approdo in Gazzetta ufficiale quale legge n. 199 del 30 dicembre 2025, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.