INDICE
Legge 30 dicembre 2025 - Numero 199
Allegato V - Beni immateriali agevolabili
Art. 103 del Testo Unico del 22/12/1986 numero 917
Oic 24 immobilizzazioni immateriali
BREVE SINTESI
- L'art. 203 del Tuir prevede la quota di ammortamento annuale non può essere superiore al 50% del costo del bene
- I beni agevolati sono quelli indicato nell'Allegato V, che sostituisce il vecchio allegato B della legge 232/2016
- Nel 2025 i beni immateriali Industria 4.0 non erano agevolabili
- Il Requisito delle territorialità dovrebbe essere chiarito nel decreto attuativo a cui stanno lavorando i tecnici.
EUTEKNE 24/1/2026 (l'articolo è stato caricato nell'area riservata allo studio
- Non è prevista l'ammissibilità dei canoni per l'accesso a soluzioni di cloudcomputing
- L'iperammortamento agevola il "costo di acquisto", dovrebbe essere chiarito che sono agevolate le licenze d'uso
- Nel vecchio iper-ammortamento l'agenzia delle entrate aveva chiarito che erano agevolabili le licenze d'uso iscritte alla voce B.I.3 (Oic 24)
- In passato non sono stati agevolati canoni periodici rilevati come costo d'esercizio
- Software integrato alla macchina, in passato non è stato considerato agevolato separatamente
- Dovrebbe essere esclusi i Software gestionali
LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
Art. 1
427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, e' maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli (VINCOLO SULLA PRODUZIONE DEI BENI) Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30
settembre 2028
429. La maggiorazione di cui al comma 427 e' riconosciuta per gli
investimenti in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi,
rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi
alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura;
Testo unico del 22/12/1986 n. 917
Articolo 103
Ammortamento dei beni immateriali. (ex art.68)
In vigore dal 01/01/2008
Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
- 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di
opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per
cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono
deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo. - 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli
altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge. - 3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo
del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del
valore stesso. - 3-bis Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del
costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a
prescindere dall'imputazione al conto economico. - 4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102.
OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016
ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017,
il 4 maggio 2022 e l’8 dicembre 2025
27. La voce BI3 “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” può
comprendere:
− i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle
opere dell’ingegno;
− i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e
disegni ornamentali;
− i costi per i diritti in licenza d’uso di brevetti;
− i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d'uso del software applicativo
sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
− i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi
della legge sui diritti d'autore;
− i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di
acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno possono essere
trasmessi con licenza d’uso. Sebbene i diritti siano assimilabili dal punto di vista utilizzativo, è
evidente che il brevetto implica un concetto di trasferibilità e di proprietà (anche se limitata nel
tempo) che la licenza d'uso normalmente non ha. Tuttavia, privilegiando gli aspetti sostanziali e
considerando l’utilizzo economico del bene immateriale, è preferibile classificare nella stessa
voce BI3 anche le licenze d'uso per brevetti e beni simili.
31. Nella voce BI7 “altre” immobilizzazioni immateriali si possono iscrivere eventuali costi
capitalizzabili che, per la loro differente natura, non trovano collocazione in altre voci
appartenenti alla voce BI.
A titolo esemplificativo possono essere ricompresi i seguenti costi:
− il costo corrisposto per acquisire l’usufrutto su azioni (paragrafo A.18);
− il costo per la realizzazione interna di un software applicativo “non tutelato” (nei limiti previsti
dai paragrafi A.19-A.21);
− i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi (ossia senza una
autonoma funzionalità) (paragrafi A.22-A.23);
− i costi per il trasferimento e per il riposizionamento di cespiti nei limiti previsti dai paragrafi
A.24-A.26.
Altre immobilizzazioni immateriali
74. L’ammortamento del costo del software non tutelato è effettuato nel prevedibile periodo di
utilizzo.
75. L’ammortamento del software di base, essendo strettamente correlato all’hardware, è trattato
all’interno dell’OIC 16.
Costi di software
A.19 I costi sostenuti per la produzione interna del software applicativo “non tutelato” possono essere
o imputati al conto economico nel periodo di sostenimento oppure possono essere rilevati
inizialmente tra le “altre” immobilizzazioni immateriali se hanno dato luogo a programmi
utilizzabili per un certo numero di anni all'interno della società che presentano le caratteristiche
precisate successivamente. I costi capitalizzabili comprendono i costi diretti e indiretti nella
misura in cui possano essere riferiti alla realizzazione del software. Sono invece esclusi i costi
indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con
funzioni di supervisione ed altre voci simili.
A.20 La capitalizzazione dei costi inizia solamente dopo che la società sia ragionevolmente certa del
completamento e dell'idoneità all'uso atteso del nuovo software. Tale momento potrà variare a
seconda della natura del progetto. Se, ad esempio, il progetto ha un obiettivo specifico e si basa
su di una tecnologia provata (ad esempio, un sistema di contabilità fornitori), la capitalizzazione
può iniziare prima, ma comunque non prima che la fase di fattibilità sia completata (cioè
quando inizia la fase di progettazione del sistema o il contratto con i terzi è firmato). Al
contrario, se il progetto di software inerisce una tecnologia non sperimentata in precedenza ed
ha un obiettivo ambizioso, la capitalizzazione è differita fintanto che la società ha concluso che
il progetto è in grado di soddisfare le esigenze (generalmente non prima che la fase di
progettazione sia completata).
A.21 Il software di base essendo strettamente correlato all’hardware è trattato alla stregua di una
componente di un’immobilizzazione materiale e pertanto rientrante nell’ambito di applicazione
dell’OIC 16, cui si rinvia.
ALLEGATO V (Articolo 1, comma 429)
Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:
a) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
b) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
c) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
d) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
e) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
f) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
g) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
h) software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di Edge Computing per l’elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;
i) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
l) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
m) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
n) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
o) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;
p) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
q) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
r) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori;
s) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
t) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell’energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell’energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;
u) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), incluse funzionalità di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (observability), risposta automatizzata (detection and response) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;
v) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization e Digital Twin che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;
z) sistemi di gestione della supply chain finalizzata anche al drop-shipping per e-commerce;
aa) software e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa;
bb) software, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);
cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid e integrazione FER/accumuli (efficienza, peak-shaving, demand-response);
dd) software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata:
1) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models), per la generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali;
2) software, sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (Agentic AI) in grado di eseguire task complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con capacità decisionale automatizzata nei processi operativi;
3) piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale (MLOps), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e deployment in ambiente operativo;
4) software e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti;
5) software e piattaforme di Process Mining per l’analisi automatica, la mappatura e l’ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema.
ee) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità e la transizione ecologica:
1) software, sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’impronta carbonica di prodotti e processi (Carbon Footprint), per l’analisi del ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment) e per la gestione delle prestazioni ESG;
2) piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (Digital Product Passport) per la tracciabilità, la circolarità e la conformità ai requisiti di sostenibilità di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e MES;
3) software e piattaforme per la gestione dei rifiuti, l’economia circolare e l’ottimizzazione del fine vita di prodotti e materiali (End of Line).
ff) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’interoperabilità e la gestione dei dati:
1) software, sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), per lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra partner di filiera;
2) software, sistemi e piattaforme per la convergenza e l’integrazione dei sistemi IT (Information Technology) e OT (Operational Technology);
gg) piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni di processo.


