AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERA 27 gennaio 2026
Regolamento attuativo in materia di rating di legalita'. (26A00505)
(GU n.33 del 10-2-2026) L'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 27 gennaio 2026;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato»;
Visto l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosi'
come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24
marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
maggio 2012, n. 62;
Visto il «Regolamento attuativo in materia di rating di legalita'»,
adottato dall'Autorita' con delibera del 12 novembre 2012, n. 24075,
come successivamente modificato e integrato, da ultimo, con delibera
del 28 luglio 2020, n. 28361;
Ritenuta la necessita' di modificare le norme di cui al citato
regolamento alla luce della prassi applicativa e dell'evoluzione
degli orientamenti giurisprudenziali, nonche' per esigenze di
sistematizzazione e aggiornamento normativo del dettato
regolamentare;
Visti i pareri del Ministero dell'interno e del Ministero della
giustizia, acquisiti, rispettivamente, in date 1° aprile e 29 maggio
2025 e in data 10 marzo 2025;
Considerati gli esiti della consultazione pubblica deliberata
dall'Autorita' in data 20 maggio 2025 sullo schema di nuovo
regolamento;
Ritenuto di dover approvare in via definitiva il nuovo regolamento
in attuazione dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del
decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;
Delibera:
di approvare il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di
legalita', il cui testo allegato e' parte integrante del presente
provvedimento.
Il regolamento sostituisce il precedente, adottato con delibera
dell'Autorita' del 28 luglio 2020, n. 28361, ed entra in vigore in
data 16 marzo 2026.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e nella
Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente: Rustichelli
Il Segretario generale: Stazi
Allegato
Regolamento attuativo in materia di rating di legalita' (in
attuazione dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del
decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 2012, n. 62)
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Autorita', l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, di cui all'art. 10, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) rating, rating di legalita' istituito dall'art. 5-ter del
decreto-legge n. 1/2012 inteso quale indicatore premiale del rispetto
di elevati standard di legalita' da parte delle imprese che ne
facciano domanda, al fine di promuovere l'introduzione di principi
etici nei comportamenti aziendali e incentivare, premiandole, le
imprese che si distinguono nel rispetto della legge e nel
perseguimento di obiettivi di legalita' e di trasparenza;
c) impresa, qualsiasi entita', societa' o associazione che, a
prescindere dalla forma giuridica, svolge attivita' d'impresa, anche
a titolo individuale;
d) sede operativa, la sede in cui viene materialmente
esercitata l'attivita' d'impresa ove sia presente una persona munita
dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi;
e) fatturato, la somma dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni presenti nella voce A1 del conto economico, nonche'
dell'importo degli altri ricavi e prestazioni per i quali sono state
emesse le relative fatture nell'anno di esercizio, ovvero il volume
di affari risultante dalla dichiarazione IVA presentata
all'amministrazione finanziaria, riferiti alla singola impresa o al
gruppo di appartenenza e risultanti dall'ultimo esercizio chiuso
nell'anno che precede la domanda di rating;
f) registro delle imprese, il registro pubblico informatico
tenuto dalle camere di commercio con competenza provinciale;
g) R.E.A., Repertorio delle notizie economiche e
amministrative, la banca dati pubblica prevista allo scopo di
integrare i dati del registro delle imprese con informazioni di
carattere economico, statistico e amministrativo alla quale anche gli
enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati
all'iscrizione al registro delle imprese sono comunque tenuti a
comunicare le informazioni quando esercitano un'attivita' economica.
Art. 2.
Requisiti di ammissibilita' della domanda di rating
1. Ai fini dell'accesso al rating, l'impresa che ne fa domanda
deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti di
ammissibilita':
a) avere sede operativa nel territorio nazionale;
b) aver realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro; FATTURATO MIMINO DI 2 MLN
c) risultare iscritta, alla data della domanda di rating, da ISCRIZIONE ALLA CCIAA DAL ALMENO DUE ANNI
almeno due anni, nel registro delle imprese o nel R.E.A.
Art. 3.
Requisiti obbligatori per l'attribuzione e il mantenimento del rating
1. Ai fini dell'attribuzione del rating e del relativo
mantenimento, in capo all'impresa devono ricorrere i requisiti
obbligatori dati dall'assenza dei motivi ostativi di cui agli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.
Art. 4.
Soggetti rilevanti dell'impresa
1. Si considerano soggetti rilevanti il titolare, gli SOGGETTI RILEVANTI
amministratori, inclusi i consiglieri, l'institore, il direttore
generale, il direttore tecnico, i procuratori muniti di poteri
decisionali e gestionali assimilabili ai poteri del titolare o degli
amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i procuratori
muniti di delega sulle materie inerenti ai reati rilevanti ai sensi
dell'art. 5 del presente regolamento, ivi inclusa la delega a
partecipare alle gare d'appalto, in materia di ambiente o di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i soci persone
fisiche titolari di partecipazione di controllo o maggioranza, anche
relativa.
2. Sono altresi' rilevanti i soggetti, come individuati al comma
1, la cui carica e/o posizione e' cessata nell'anno precedente la
domanda di rating.
Art. 5.
Motivi ostativi di carattere penale, prefettizio o giudiziario
1. Ai fini del presente regolamento rilevano i seguenti reati: REATI RILEVANTI
i reati citati nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74 e successive modifiche e, a partire dalla relativa entrata in
vigore, quelli corrispondenti di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173;
i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
i reati di cui agli articoli 354, 355, 512-bis, 603-bis, 629 e
644 del codice penale;
il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli articoli 216 e
ss. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e agli articoli 322 e ss.
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983,
n. 638.
2. L'impresa non puo' ottenere o mantenere il rating se nei
confronti dei soggetti rilevanti di cui all'art. 4 del presente
regolamento:
a) sono in corso di efficacia misure di prevenzione e/o misure
cautelari in relazione ai reati di cui al comma 1;
b) e' stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'art.
407-bis c.p.p.: per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1
del codice penale; per i reati di cui agli articoli 603-bis, 629 e
644 del codice penale; per i reati citati negli articoli 24, 25 e
25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) e' stata pronunciata sentenza di condanna, anche non passata
in giudicato, in relazione ai reati di cui al comma 1;
d) e' stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, anche non passata in giudicato, in relazione ai reati di cui
al comma 1;
e) e' stato emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile in relazione ai reati di cui al comma 1.
3. L'impresa non puo' ottenere o mantenere il rating se nei suoi
confronti:
a) sono state emesse misure cautelari per gli illeciti
amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
b) e' stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'art.
407-bis del codice di procedura penale per gli illeciti
amministrativi dipendenti dai reati di cui agli articoli 24, 25 e
25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) e' stata pronunciata sentenza di condanna, anche non passata
in giudicato, per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) e' stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, anche non passata in giudicato, per gli illeciti
amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
e) sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia
interdittive;
f) sono state disposte misure previste dall'art. 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
g) e' stato disposto il controllo giudiziario ex art. 3 della
legge 29 ottobre 2016, n. 199;
h) e' stata disposta l'amministrazione giudiziaria ex art. 34
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
i) e' stato disposto il controllo giudiziario ex art. 34-bis
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
j) e' stata disposta la misura della prevenzione collaborativa
ex art. 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Le misure di cui al comma 3, lettere a), e), f), g), h), i) e
j) sono ostative al rilascio e al mantenimento del rating solo se in
corso di efficacia.
5. Il rating non puo' essere rilasciato in presenza di misure di
prevenzione personali e/o patrimoniali previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che riguardino l'impresa o i
soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento e siano in corso
di efficacia. In deroga alla previsione di cui al periodo precedente,
nel caso in cui oggetto di confisca definitiva siano le
partecipazioni societarie nell'impresa richiedente, il rating potra'
essere rilasciato qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 48,
comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6. Nei casi di cui ai commi 2, lettere c), d) e e), e 3, lettere
c) e d), il rating potra' essere rilasciato:
a) decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna;
b) decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale;
c) decorsi due anni dalla irrevocabilita' del decreto penale di
condanna.
7. In deroga al comma 2, il rating puo' essere rilasciato se
l'impresa dimostra che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati
ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti cessati dalle
cariche nell'anno precedente la domanda del rating, e ha dato
tempestiva comunicazione dell'evento ostativo all'Autorita'.
8. In deroga al comma 3, lettere c) e d), il rating puo' essere
rilasciato decorsi tre anni dall'emissione della sentenza di condanna
oppure due anni dall'emissione della sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti, anche non passate in giudicato, se
l'impresa dimostra che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati e ha
dato tempestiva comunicazione dell'evento ostativo all'Autorita'.
Art. 6.
Motivi ostativi di natura concorrenziale e consumeristica
1. L'impresa non puo' ottenere o mantenere il rating se
destinataria di:
a) provvedimenti di accertamento dell'Autorita' o della
Commissione europea per illeciti antitrust con applicazione di una
sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati dal
Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi del Libro III,
Titolo II del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o della
Corte di giustizia dell'Unione europea, nel biennio precedente la
domanda di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della
sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione
prestata nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;
b) provvedimenti di accertamento dell'Autorita' per abuso di
dipendenza economica ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della legge
18 giugno 1998, n. 192, con applicazione di una sanzione pecuniaria,
divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel
giudizio di appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la domanda
di rating;
c) provvedimenti di accertamento dell'Autorita', con
applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o
confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi
del Libro III, Titolo II del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, nel biennio precedente la domanda di rating, per le fattispecie
di pratiche commerciali scorrette di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, Titolo III (Codice del consumo);
d) provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza a quanto
disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge
10 ottobre 1990, n. 287 o dell'art. 27, comma 12, del Codice del
consumo, con applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti
inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di
appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la domanda di rating.
Art. 7.
Motivi ostativi di natura tributaria, retributiva, contributiva o MOTIVI OSTATIVI:
assicurativa o relativi a finanziamenti pubblici - TRIBUTARI;
- RETRIBUTIVI;
1. L'impresa non puo' ottenere o mantenere il rating in presenza - FINANZIAMENTI PUBBLICI
di atti relativi a violazioni degli obblighi di natura tributaria,
retributiva, contributiva o assicurativa, divenuti definitivi.
2. In deroga al comma 1, l'impresa puo' ottenere o mantenere il
rating se:
a) i debiti sono stati integralmente estinti o pagati, compresi
interessi e sanzioni;
b) l'impresa ha aderito a forme di definizione agevolata o
rateazione e non e' intervenuta la relativa decadenza;
c) l'ammontare dei debiti non supera lo 0,5% del fatturato,
fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro.
3. L'impresa non puo' ottenere o mantenere il rating se
destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di
cui e' o e' stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti
gli obblighi di restituzione, divenuti definitivi nel biennio
precedente la domanda di rating.
Art. 8.
Motivi ostativi amministrativi in materia di tutela della salute e SICUREZZA SUL LAVORO
sicurezza sul posto di lavoro
1. L'impresa non puo' ottenere o mantenere il rating se
destinataria di provvedimenti amministrativi dell'Autorita'
competente all'accertamento del mancato rispetto delle previsioni di
legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, divenuti definitivi nel biennio precedente la domanda di
rating, con esclusione degli atti endoprocedimentali.
2. In deroga al comma 1, il rating potra' essere rilasciato ove
l'accertamento abbia ad oggetto un importo non superiore a 1.200 euro
e, in ogni caso, non superiore a 3.600 euro, nell'ipotesi di piu'
provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la
stessa domanda di rating.
Art. 9.
Provvedimenti interdittivi dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione
(ANAC)
1. L'impresa non puo' ottenere o mantenere il rating se ANTICORRUZIONE
destinataria di provvedimenti interdittivi dell'ANAC in materia di
prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici, che
implichino preclusioni alla stipula di contratti con la pubblica
amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di
affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture,
divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel
giudizio di appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la domanda
di rating.
Art. 10.
Requisiti premiali
1. La sussistenza di tutti i requisiti obbligatori di cui agli PREMIALITA' NEI PUNTEGGI
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento determina il
riconoscimento del punteggio base (espresso con il segno *).
2. Il punteggio base sara' incrementato di un segno + al
ricorrere di ciascuno dei seguenti requisiti, debitamente comprovati
dall'impresa:
a) adesione volontaria ai protocolli o alle intese di legalita'
vigenti finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della
criminalita' organizzata nell'economia legale, sottoscritti dal
Ministero dell'interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni
imprenditoriali e di categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilita' per piu' della meta'
dei pagamenti di importo inferiore rispetto a quello fissato dalla
legge;
c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in
outsourcing, che espleti il controllo di conformita' delle attivita'
aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un
modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
d) adozione di adeguati e certificati processi organizzativi
volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility;
e) iscrizione nella white list prefettizia o nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori;
f) adesione a codici etici adottati dalle associazioni di
categoria cui l'impresa aderisce o previsione, nei contratti con i
clienti, di clausole di mediazione non obbligatorie per legge per la
risoluzione di controversie, o adozione di protocolli tra
associazioni di consumatori e associazioni di imprese per
l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;
g) adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di
contrasto della corruzione;
h) denuncia all'Autorita' giudiziaria o alle forze di polizia
di uno dei reati previsti dal presente regolamento, commessi a danno
dell'imprenditore o dei suoi familiari o collaboratori, purche' sia
stata esercitata l'azione penale.
3. Il punteggio e' ridotto di un segno + ove nel casellario
informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di
cui all'art. 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, risultano annotazioni che integrano condotte di grave negligenza,
di errore grave nell'esecuzione dei contratti o di gravi inadempienze
contrattuali, non ancora impugnate o divenute definitive e pubblicate
nel biennio precedente la domanda di rating. L'accertamento non
potra', in ogni caso, determinare una riduzione del punteggio base.
4. Il punteggio e' aumentato di un segno +, nei limiti del valore
massimo di cui al comma 5, ove l'impresa che presenta domanda di
rinnovo ai sensi dell'art. 18, comma 3, del presente regolamento
abbia gia' conseguito in via continuativa il rinnovo del rating per
almeno tre volte.
5. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di un
segno * aggiuntivo, fino al conseguimento di un punteggio totale
massimo (espresso con il segno ***).
Art. 11.
Domanda di rating
1. L'impresa che intende ottenere il rilascio del rating e' A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
tenuta a trasmettere all'Autorita' un'apposita domanda compilata
seguendo le procedure informatiche previste e le indicazioni fornite
sul sito dell'Autorita'.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale
con firma digitale basata su un certificato elettronico in corso di
validita'.
Art. 12.
Dichiarazioni del legale rappresentante
1. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, DICHIARAZIONI DA PRESENTARE
9 e 10 del presente regolamento e' attestato dal legale
rappresentante dell'impresa con propria dichiarazione resa all'atto
della presentazione della domanda. E' onere del legale rappresentante
acquisire le relative informazioni dai soggetti rilevanti ai sensi
del presente regolamento.
2. Il legale rappresentante dell'impresa e' tenuto, altresi', a
dichiarare se l'impresa e' stata destinataria di provvedimenti di
diniego, annullamento, revoca o sospensione del rating, in tal caso
fornendo gli elementi informativi sopravvenuti rispetto ai motivi
alla base dei citati provvedimenti.
3. Nel caso di pagamenti e transazioni finanziarie, effettuate
esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili,
di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge, il legale
rappresentante dell'impresa e' tenuto ad attestare la veridicita'
della relativa dichiarazione.
4. Il legale rappresentante attesta la permanenza, per la durata
di validita' del rating, della validita' delle informazioni e della
documentazione indicate o prodotte a supporto del possesso dei
requisiti premiali e, ove necessario, ne cura il relativo
aggiornamento, salvo diversa comunicazione da effettuare ai sensi
dell'art. 21 del presente regolamento.
5. Trovano applicazione le norme che sanzionano, anche
penalmente, le dichiarazioni false e mendaci e, in particolare,
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Art. 13.
Procedimento per l'attribuzione del rating PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER L'ATTRIBUZIONE
DEL RATING DI LEGALITA'
1. L'Autorita', viste le tabelle predisposte dalla direzione
competente, delibera l'attribuzione del rating entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda.
2. In caso di incompletezza della domanda presentata o qualora
sia necessario acquisire informazioni e documenti rilevanti ai fini
del rilascio del rating, l'Autorita' ne informa l'impresa entro
quindici giorni con apposita comunicazione. In tali casi, il termine
di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento delle
informazioni complete. In caso di mancato riscontro entro il termine
di trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione la
domanda stessa si intende ritirata, salvo la possibilita' per
l'impresa di ripresentarla in qualsiasi momento.
3. L'Autorita' puo' chiedere all'impresa in ogni momento di
fornire informazioni e documenti utili alla valutazione della
fattispecie.
4. L'Autorita' puo' richiedere informazioni a tutte le pubbliche
amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal
richiedente per l'attribuzione del rating. Qualora la risposta non
pervenga entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta,
l'esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende
confermata.
5. Il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1
e' sospeso a partire dalla richiesta di informazioni di cui al comma
4, fino alla data in cui pervengono le informazioni dalle pubbliche
amministrazioni, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni
per ciascuna richiesta.
6. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'art.
5 del presente regolamento e' verificata dall'Autorita', anche a
campione, mediante domanda all'ufficio del casellario giudiziale di
Roma.
7. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'art. 5
del presente regolamento e' verificata dall'Autorita', anche a
campione, mediante domanda agli uffici giudiziari competenti.
8. Il possesso dei requisiti obbligatori e' verificato
dall'Autorita' anche mediante consultazione diretta della Banca dati
nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui agli articoli
96 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le
modalita' di consultazione sono definite tra Ministero dell'interno e
Autorita'.
Art. 14.
Verifiche ANAC
1. Relativamente alle domande di rating pervenute, ai fini
dell'attribuzione del rating, l'Autorita' trasmette tempestivamente
all'ANAC gli elementi e le informazioni utili per l'espletamento
delle verifiche di competenza sulla base delle dichiarazioni rese
dall'impresa o qualora l'Autorita' lo ritenga necessario.
2. L'ANAC puo' formulare eventuali osservazioni entro trenta
giorni dal ricevimento.
3. L'ANAC collabora con l'Autorita', ai sensi dell'art. 222,
comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la
rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione ai
fini dell'attribuzione del rating.
Art. 15.
Richieste ai Ministeri
1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente
regolamento, l'Autorita' puo' sottoporre ai Ministeri dell'interno e
della giustizia richieste di informazioni e/o di pareri su questioni
di carattere generale o particolare.
Art. 16.
Proroga dei termini
1. L'Autorita', quando ricorrano esigenze istruttorie, puo'
disporre la proroga del termine di cui all'art. 13, comma 1, del
presente regolamento, fino a sessanta giorni, dandone motivata
comunicazione all'impresa richiedente.
Art. 17.
Esito della domanda
1. Nel caso di accoglimento della domanda, l'Autorita' comunica
all'impresa l'attribuzione del rating e la inserisce nell'elenco di
cui all'art. 24 del presente regolamento.
2. Ove riscontri motivi ostativi all'attribuzione del rating,
l'Autorita' ne da' comunicazione all'impresa richiedente. Entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione,
l'impresa ha la facolta' di presentare per iscritto le proprie
osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per
concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo.
3. All'esito del contraddittorio di cui al comma 2, l'Autorita'
adotta le proprie determinazioni conclusive, comunicando all'impresa
la decisione di cui al comma 1 o il diniego di attribuzione del
rating.
Art. 18.
Durata, rinnovo e incremento del punteggio
1. Il rating ha la durata di tre anni dal rilascio. DURATA DEL RATING TRE ANNI
2. Il rating puo' essere rinnovato su domanda dell'impresa, da PUO' ESSERE RINNOVATO
predisporre ed inoltrare all'Autorita' in conformita' con le
prescrizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.
3. La domanda di rinnovo puo' essere presentata a decorrere da
sei mesi antecedenti la scadenza del rating e deve essere trasmessa
almeno sessanta giorni prima della scadenza stessa. In questo caso,
il rating mantiene la propria validita' a tutti gli effetti sino alla
data di adozione della delibera con la quale l'Autorita' si pronuncia
sulla domanda.
4. Nel corso del periodo triennale di validita' del rating,
l'impresa puo' presentare la domanda di incremento del punteggio
riconosciuto, allegando eventuale documentazione a supporto. Ove ne
ricorrono i presupposti, l'Autorita' dispone l'incremento del
punteggio, dandone conto nell'elenco di cui all'art. 24 del presente
regolamento. Tale incremento non incide sulla scadenza originaria del
rating.
5. L'Autorita' delibera sulle domande di rinnovo del rating e di
incremento del punteggio secondo il procedimento di cui all'art. 13
del presente regolamento, dandone comunicazione all'impresa ai sensi
dell'art. 17.
Art. 19.
Annullamento, revoca del rating o riduzione del punteggio
1. Ove il rating sia stato rilasciato o rinnovato in carenza di
uno dei requisiti obbligatori di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del
presente regolamento, l'Autorita' dispone l'annullamento del rating.
2. In caso di sopravvenuta perdita di uno dei requisiti
obbligatori di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente
regolamento, l'Autorita' dispone la revoca dello stesso con
decorrenza dal momento in cui il requisito e' venuto meno.
3. In caso di perdita di uno dei requisiti premiali di cui
all'art. 10 del presente regolamento, durante il periodo triennale di
validita' del rating, l'Autorita' dispone la riduzione del punteggio
dal momento in cui il requisito e' venuto meno.
4. L'Autorita' comunica all'impresa i motivi alla base
dell'annullamento, della revoca del rating o della riduzione, durante
il periodo triennale di validita' del rating, del relativo punteggio.
Al procedimento si applica il comma 2 dell'art. 17 del presente
regolamento.
5. All'esito del contraddittorio di cui al comma 2 dell'art. 17
del presente regolamento, l'Autorita' comunica all'impresa le proprie
determinazioni conclusive.
Art. 20.
Sospensione del rating
1. L'efficacia del rating puo' essere sospesa, per gravi ragioni
e per il tempo strettamente necessario al fine di consentire
all'Autorita' di verificare la sussistenza dei presupposti per la
revoca, l'annullamento o il diniego del rating.
2. L'Autorita' comunica all'impresa i motivi alla base della
sospensione. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione, l'impresa ha la facolta' di presentare per
iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea
documentazione.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
2, l'Autorita' adotta le proprie determinazioni conclusive in ordine
alla sospensione. Il provvedimento di sospensione fissa il relativo
termine, non superiore a novanta giorni, che puo' essere
motivatamente prorogato per una sola volta.
Art. 21.
Misure in caso di violazione di obblighi informativi relativi ai
requisiti
1. L'impresa richiedente o titolare di rating e' tenuta a
comunicare gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti
obbligatori di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente
regolamento entro trenta giorni dal verificarsi degli stessi.
2. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1
determina il diniego al rilascio del rating o l'annullamento o la
revoca del rating gia' attribuito e in corso di validita', con
decorrenza dal momento in cui il requisito e' venuto meno.
3. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1
determina, altresi', il divieto di presentazione di una nuova domanda
prima di diciotto mesi dalla cessazione della rilevanza del motivo
ostativo, come stabilita dal presente regolamento.
4. L'impresa titolare di rating e' tenuta a comunicare
all'Autorita' la perdita di uno o piu' requisiti premiali di cui
all'art. 10 del presente regolamento, nonche' l'iscrizione nel
casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del presente regolamento che
intervengano durante il periodo triennale di validita' del rating,
entro trenta giorni dal verificarsi di tali eventi. In tali casi
l'Autorita' dispone la riduzione del punteggio ai sensi dell'art. 19,
comma 3, del presente regolamento.
5. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 4
determina la riduzione al punteggio base (espresso con il segno *),
con decorrenza dal momento in cui il requisito e' venuto meno e per
tutta la durata residua del rating di cui all'art. 18, comma 1, del
presente regolamento.
6. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nella verifica dei
requisiti per il rilascio del rating, per i profili di loro
competenza, non appena ne siano venute a conoscenza, comunicano
all'Autorita' le eventuali variazioni.
Art. 22.
Verifiche Guardia di finanza
1. Ogni anno l'Autorita' individua un campione rappresentativo, IL 10% DELLE IMPRESE
uniformemente distribuito sul territorio nazionale, pari al 10% delle VERRANNO VERIFICATE DALLA GUARDI DI FINANZA
imprese in possesso del rating, e invia il relativo elenco alla
Guardia di finanza per verificare singoli profili di rilevanza
fiscale e contributiva. Entro sessanta giorni la Guardia di Finanza
comunica all'Autorita' gli esiti delle verifiche.
Art. 23.
Monitoraggio
1. L'Autorita' puo' in ogni momento effettuare verifiche sul
possesso dei requisiti in capo alle imprese titolari di rating
secondo le modalita' previste dal presente regolamento.
Art. 24.
Elenco delle imprese e pubblicita' del rating
1. L'Autorita' pubblica e mantiene costantemente aggiornato in VIENE PUBBLICATO L'ELENCO
un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il DELLE IMPRESE CHE HANNO IL RATING DI LEGALITA'
rating e' stato attribuito e rinnovato, con indicazione del punteggio
e della relativa scadenza, nonche' delle imprese cui il rating e'
stato sospeso, revocato o annullato, con indicazione della relativa
decorrenza. Le iscrizioni relative alla sospensione, alla revoca e
all'annullamento permangono nell'elenco aggiornato fino al maggior
termine tra la scadenza del rating e sei mesi.
2. E' vietato l'utilizzo del logo dell'Autorita'. E' altresi'
vietato l'utilizzo o la pubblicazione, al di fuori delle finalita'
previste e disciplinate dall'ordinamento, del provvedimento con il
quale l'Autorita' attribuisce il rating. L'impresa puo' dichiarare di
aver conseguito il rating e il punteggio attribuito e di essere
presente nell'elenco di cui al comma 1.
3. La violazione dei divieti di cui al comma 2 comporta la
sospensione del rating per la durata della violazione, previo
contradittorio da svolgersi nelle forme di cui al comma 2 dell'art.
17 del presente regolamento.
Art. 25.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento sostituisce il precedente adottato con
delibera dell'Autorita' del 28 luglio 2020, n. 28361, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'Autorita', ed entra in
vigore in data 16 marzo 2026.
2. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento si intendono ritirate ove non rinnovate entro
trenta giorni da tale data. L'impresa interessata puo' trasmettere la
nuova domanda, seguendo le procedure informatiche previste e le
indicazioni fornite sul sito dell'Autorita'. Il termine di cui
all'art. 13, comma 1, del presente regolamento decorre dalla data di
presentazione della nuova domanda.
3. Le imprese richiedenti o titolari di rating sono tenute a
comunicare, ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, gli
eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori e
premiali.
4. Le imprese titolari di rating alla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono tenute, entro sessanta giorni da tale
data, a comunicare all'Autorita' l'eventuale esistenza di eventi,
preesistenti all'entrata in vigore del regolamento, che ai sensi
degli articoli 5, comma 2, lettera b), 5, comma 3, lettere b), f),
g), h), i) e j), 5, comma 5, 6, comma 1, lettere b) e c), 7, comma 1,
costituiscono motivi ostativi al mantenimento del rating. A tal fine,
le imprese utilizzano il modello disponibile sul sito dell'Autorita'.
5. A fronte della comunicazione di cui al comma 4 da parte
dell'impresa, l'Autorita' dispone che il rating continui ad avere
validita' fino alla data del 16 novembre 2026 o, se precedente, fino
alla data di scadenza biennale del rating stesso, con aggiornamento
dell'elenco di cui all'art. 24 del presente regolamento.
6. Ove l'impresa non ottemperi all'obbligo di comunicazione di
cui al comma 4, l'Autorita', qualora venga a conoscenza del motivo
ostativo, dispone la revoca del rating con decorrenza dall'entrata in
vigore del presente regolamento e l'applicazione della misura
accessoria di cui all'art. 21, comma 3, del presente regolamento.
7. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 4, 5 e 6, il rating
in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento
continua ad avere validita' fino alla data di scadenza biennale ed e'
soggetto alle disposizioni del presente regolamento.
8. L'Autorita' pubblica sul proprio sito un comunicato
esplicativo degli adempimenti relativi alle presenti disposizioni
transitorie e finali.
9. Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo di
cui all'art. 18, comma 3, del presente regolamento che venga a
scadere tra la data di pubblicazione del comunicato di cui al comma
precedente e la data di entrata in vigore del presente regolamento,
e' prorogato di trenta giorni.


