4816 - Transizione 5.0, due Faq del 30/6/2026 dell'agenzia delle entrate chiariscono quando deve essere indicato in Unico il credito d'imposta

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Deve essere indicato nell'esercizio in cui il GSE comunica il credito effettivamente utilizzabile in compensazione tramite il modello F24

Un operatore economico ha effettuato investimenti agevolabili con il credito d'imposta “Transizione 5.0”, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (codice credito T6). In particolare:

  • gli investimenti sono stati completati nell'anno 2025;
  • la comunicazione preventiva di cui all'articolo 12, comma 1, del D.M. 24 luglio 2024 è stata trasmessa nell'anno 2025;
  • la comunicazione di completamento del progetto agevolabile di cui all'articolo 12, comma 6, del D.M. 24 luglio 2024 è stata trasmessa nell'anno 2026;
  • la comunicazione del GSE all'operatore economico dell'importo effettivamente utilizzabile in compensazione, di cui all'articolo 12, comma 7, del medesimo D.M., è ricevuta nell'anno 2026.

Si chiede se tale credito d'imposta debba essere esposto nel modello Redditi 2026 oppure nel modello Redditi 2027.

Nel caso prospettato, il credito d'imposta deve essere indicato nel modello Redditi 2027. Le istruzioni dei modelli REDDITI 2026 precisano, infatti, che “…nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d’imposta oggetto della pre­sente dichiarazione”.

Pertanto, ai fini dell'esposizione in dichiarazione rileva il momento in cui il GSE comunica all'operatore economico, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, l'importo del credito d'imposta effettivamente utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.


Un operatore economico ha maturato il credito d'imposta di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante il codice tributo "7079", a seguito della comunicazione di concessione ricevuta dal GSE nell'anno 2026 ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8. In particolare:

  • gli investimenti agevolabili sono stati completati nell'anno 2025;
  • la comunicazione preventiva di cui all'articolo 12, comma 1, del D.M. 24 luglio 2024 è stata trasmessa nell'anno 2025;
  • la comunicazione di completamento del progetto di cui all'articolo 12, comma 6, del D.M. 24 luglio 2024 è stata trasmessa nell'anno 2026.

Si chiede se tale credito d'imposta debba essere indicato nel modello Redditi 2026 oppure nel modello Redditi 2027.

Nel caso prospettato, il credito d'imposta deve essere indicato nel modello Redditi 2027. Ai fini dell'esposizione in dichiarazione rileva, infatti, il momento in cui il GSE comunica all'operatore economico, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il credito d'imposta effettivamente utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.


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