4825 - Nuovi incentivi per le PMI della moda (DM 6 agosto 2026)

INDICE

Sintesi della normativa

Agevolazioni

Spese ammesse

Testo completo del decreto 6 agosto 2026


SINTESI DELLA NORMATIVA

  • Normativa: DM 6 agosto 2026, attuativo della legge annuale sulle PMI n. 34/2026.
  • Dotazione: 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.
  • Obiettivo: sostenere programmi di sviluppo delle PMI della moda, tessile e accessori che:
    • valorizzano le produzioni realizzate in Italia;
    • utilizzano semilavorati di origine italiana;
    • favoriscono le aggregazioni tra imprese lungo la filiera.
  • Dimensione dei programmi: investimenti compresi tra 1 e 20 milioni di euro.
  • Beneficiari: PMI appartenenti alla filiera della moda con attività riconducibili ai codici ATECO 2025: 13, 14, 15 e parte dei codici 16, 18, 20, 22, 25, 26, 32 e 74.
  • I progetti possono essere presentati da una singola PMI oppure congiuntamente da 3 a 6 imprese.
  • Nei progetti congiunti, l'investimento della singola impresa partecipante deve essere di almeno 200.000 euro.
  • Riserva per micro e piccole imprese: 25% delle risorse.
  • Riserva Mezzogiorno: 40% delle risorse, pari a 40 milioni di euro.
  • Investimenti produttivi ammissibili: creazione, ampliamento, riconversione o ristrutturazione delle unità produttive.
  • Innovazione: possono essere inseriti progetti di innovazione di processo e organizzativa, fino al 40% dell'investimento.
  • Formazione: ammessi piani di formazione del personale fino al 20% dell'investimento.
  • Ricerca e sviluppo: per programmi di investimento produttivo con spese ammissibili superiori a 5 milioni di euro possono essere agevolati anche progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
  • Agevolazione: combinazione di contributo a fondo perduto + finanziamento agevolato, complessivamente fino a un massimo del 75% delle spese ammissibili.
  • E' un aiuto di stato, per alcuni investimenti può essere applicato anche il de minimis
  • Apporto dell'impresa: per gli investimenti produttivi deve essere garantita una copertura di almeno il 25% delle spese ammissibili, con risorse proprie o finanziamenti esterni privi di qualsiasi sostegno pubblico.
  • Presentazione delle domande: termini e modalità saranno stabiliti con un successivo provvedimento del MIMIT.
  • Non è un click day ma ci sarà una graduatoria
  • Gli investimenti devono essere avviata dopo la presentazione della domanda
  • Termini per la realizzazione del programma:  36 mesi

Articolo 7 - Spese ammissibili

1. In relazione ai programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 6, comma 1, sono ammissibili le spese riferite all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10% del complessivo programma di investimento produttivo ammissibile;

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali, nei limiti del 40% del complessivo programma di investimento produttivo ammissibile;

c) macchinari, impianti ed attrezzature vari, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva oggetto di intervento;

d) immobilizzazioni immateriali, così come individuate all'articolo 2, punto 30, del Regolamento GBER.

2. Sono altresì ammissibili nella misura massima del 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento produttivo, le spese relative a consulenze connesse al programma medesimo, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del Regolamento GBER.

3. In relazione ai progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto;

b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonché servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto;

d) spese generali derivanti direttamente dal progetto e materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, nei limiti del 20 (venti) per cento del complessivo progetto ammissibile.

4. In relazione ai progetti per la formazione del personale di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, nei limiti del 10% dei costi ammissibili dello stesso progetto di formazione.

 


Articolo 8 (Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e, ove richiesto, del finanziamento agevolato. Le predette agevolazioni sono riconosciute alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e, in particolare:

a) dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile, per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 6, comma 1, realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;

b) dall'articolo 17 del Regolamento GBER per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 6, comma 1, da realizzare in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;

c) dall'articolo 18 del Regolamento GBER per le spese per servizi di consulenza di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;

d) dall'articolo 29 del Regolamento GBER per i progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3;

e) dall'articolo 31 del Regolamento GBER per i progetti di formazione del personale di cui all'articolo 7, comma 4;

f) dall'articolo 25 del Regolamento GBER per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui all'articolo 7, comma 5.

2. Il finanziamento agevolato concedibile può essere riconosciuto, su richiesta dell'impresa, in misura pari al 20 (venti) per cento degli investimenti ammissibili. Il predetto finanziamento agevolato:

a) ha una durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di tre anni, commisurato alla durata del programma;

b) ha un tasso agevolato di finanziamento pari al 20 (venti) per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea;

c) è rimborsato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato;

d) non è assistito da forme di garanzia, ferma restando la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice degli incentivi.

3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione.

4. La somma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato non può essere in nessun caso superiore al 75 (settantacinque) per cento degli investimenti complessivamente ammissibili. Per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 6, comma 1, agevolati ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER, l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili complessive.

5. Su richiesta dell'impresa, per i programmi di investimento produttivo di cui al comma 1, lettere a) e b), le agevolazioni possono essere riconosciute nel rispetto dei limiti e delle disposizioni previsti dal Regolamento de minimis, fermo restando che l'intensità di aiuto non potrà eccedere il limite del 50 (cinquanta) per cento degli investimenti ammissibili e che la somma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato non può essere in nessun caso superiore al 75 (settantacinque) per cento degli investimenti complessivamente ammissibili.

6. Per i programmi di investimento produttivi finalizzati al rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto, le agevolazioni sono riconosciute nel rispetto dei limiti e delle disposizioni previsti dal Regolamento de minimis. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

7. Qualora l'importo dell'agevolazione richiesta ecceda l'importo massimo concedibile, l'agevolazione è ridotta al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione dell'iniziativa agevolata, effettuati i controlli previsti, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.

8. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. Le agevolazioni di cui al presente titolo sono altresì cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che non si configurino quali aiuti di Stato, fermo restando il divieto di sovracompensazione delle spese ammissibili.


 TESTO COMPLETO DEL DECRETO 6 AGOSTO 2026

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 2026

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTA la legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 della predetta legge che, al fine di promuovere la realizzazione di programmi di sviluppo da parte delle piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda, diretti a valorizzare l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, nonché i programmi proposti da aggregazioni di imprese, assegna un importo pari a 100 milioni di euro all'apposita sezione del “Fondo per la crescita sostenibile”, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda;

VISTO il comma 2, del citato articolo 3, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy volto ad individuare le condizioni e le modalità per la concessione delle predette agevolazioni;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante “Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”;

VISTO l'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, che individua, al comma 1, i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni responsabili per l'attivazione degli incentivi e che stabilisce, al comma 2, che tali bandi sono redatti in conformità al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, fatta salva la possibilità di derogare a disposizioni del medesimo bando-tipo non compatibili con le caratteristiche e le finalità dell'incentivo;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 giugno 2026, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2026, che definisce, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il bando-tipo cui le amministrazioni responsabili centrali e regionali sono tenute a conformarsi per la redazione dei bandi di propria competenza;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e, in particolare, l'articolo 52, relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e, in particolare, l'articolo 18-ter, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2021, recante i criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica Incentivi.gov.it, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, gli articoli 4 e 5, comma 3, relativi alla “certificazione della parità di genere”;

VISTO l'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di rating di legalità;

VISTO l'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché l'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, recanti disposizioni relative alla certificazione della parità di genere;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che, al comma 101, prescrive l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, a carico delle imprese con sede legale in Italia e delle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, e al comma 111, dispone la non applicazione della predetta disciplina alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di principi per il riequilibrio territoriale;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia relativa al periodo 1º gennaio 2021 – 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021) 8655 final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia), come successivamente modificata con decisione della Commissione europea C(2024) 6797 final del 3 ottobre 2024 - Aiuto di Stato SA.115842 (2024/N) - Italia;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 marzo 2026, n. 34;

DECRETA

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 marzo 2026, n. 34, disciplina le condizioni e le procedure per sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo da parte delle PMI operanti nella filiera della moda, diretti a valorizzare l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, nonché i programmi proposti da aggregazioni di imprese.

2. L'incentivo disciplinato dal presente bando presenta le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e opera nel quadro del Regolamento GBER e del Regolamento de minimis, secondo quanto specificato negli articoli seguenti.

Articolo 2 (Definizioni)

  • "Soggetto gestore": il soggetto di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto;
  • "certificazione della parità di genere": la certificazione istituita dall'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022;
  • "Codice degli incentivi": il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
  • "comunicazione n. 14/2008": la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
  • "delocalizzazione": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio Economico Europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
  • "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy;
  • "operazione di delocalizzazione": ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 16 del Codice degli incentivi, il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento;
  • "PMI": le micro, piccole e medie imprese secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al Regolamento GBER e alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
  • "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale": la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, applicabile;
  • "rating di legalità": la certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
  • "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  • "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023;
  • "innovazione dell'organizzazione": la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
  • "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
  • "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
  • "sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
  • "aiuti alla formazione": azioni finalizzate a promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori.

Articolo 3 (Risorse disponibili)

1. All'attuazione del presente intervento sono destinate le risorse previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 11 marzo 2026, n. 34, complessivamente pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.

2. La dotazione di cui al comma 1 può essere incrementata da successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie, anche di provenienza unionale.

3. A valere sulle risorse di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Codice degli incentivi, si applicano le seguenti riserve:

  • una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse è destinata alle iniziative proposte da imprese di micro e piccola dimensione;
  • una quota pari al 40 (quaranta) per cento delle risorse è destinata, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, alle iniziative da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Articolo 4 (Gestione delle attività)

1. L'Ufficio di riferimento dell'amministrazione responsabile in relazione al presente intervento è la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Codice degli incentivi, per lo svolgimento delle attività relative all'accoglienza e all'istruttoria delle domande di agevolazione, di erogazione delle agevolazioni e di controllo connesse all'agevolazione delle iniziative, l'amministrazione responsabile può avvalersi di enti in house o di società o enti selezionati tramite procedure di gara ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Gli oneri connessi alle attività di cui al presente articolo sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziate per l'incentivo ai sensi dell'articolo 3, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 7 del Codice degli incentivi.

Articolo 5 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente provvedimento le PMI in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente tra di loro secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4.

3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le PMI di cui al comma 1 devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  • operare nella filiera della moda; ai fini del presente decreto rientrano nella predetta filiera le PMI che svolgono almeno una delle attività appartenenti alla classificazione ATECO 2025 di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento;
  • non essere sottoposte a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  • nel caso di aiuti concessi ai sensi del Regolamento GBER, non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del medesimo Regolamento o delle corrispondenti disposizioni tempo per tempo applicabili;
  • nel caso di aiuti concessi ai sensi del Regolamento de minimis, non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che determini il superamento dei massimali previsti dalla disciplina europea di riferimento. Qualora il predetto superamento possa configurarsi con il riconoscimento delle agevolazioni richieste ai sensi del presente provvedimento, le agevolazioni sono riconosciute in misura parziale nel rispetto del massimale concedibile;
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • (Delocalizzazione) nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER, non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice degli incentivi, sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente provvedimento, i soggetti:

  • nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
  • nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
  • che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • rispetto ai quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 3 e 5 del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;
  • rispetto ai quali sia stata disposta la revoca di benefici per dichiarazione mendace, qualora non sia decorso il periodo di due anni dall'adozione da parte dell'amministrazione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'articolo 75, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. Sono, altresì, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente provvedimento, i soggetti che controllano direttamente o indirettamente o che sono controllati direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La causa di esclusione di cui alla presente lettera non si applica qualora il soggetto dimostri una presenza economica sostanziale (sostenuta da personale, attrezzature, attività e locali, come attestato da fatti e circostanze pertinenti) e svolga un'attività economica sostanziale nelle giurisdizioni non cooperative.

6. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Articolo 6 (Piani di sviluppo ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente provvedimento, i piani di sviluppo che prevedono programmi di investimento produttivo realizzati da PMI operanti nella filiera della moda come definita all'allegato n. 1, conformi ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, diretti a:

  • la creazione di una nuova unità produttiva;
  • l'ampliamento della capacità di produzione di un'unità produttiva esistente;
  • la riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza;
  • la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente;
  • l'acquisizione di attivi di uno stabilimento esistente.

2. I programmi di investimento produttivo di importo non superiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) possono altresì riguardare interventi finalizzati al rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, non rientranti nelle fattispecie indicate al comma 1, purché funzionali al mantenimento o al miglioramento della capacità produttiva. Per tali programmi le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.

3. I programmi di investimento di cui al comma 1 possono essere completati, nei limiti e con le modalità indicate, da:

  • progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione, in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui all'articolo 29 del Regolamento GBER, per un importo non superiore al 40 (quaranta) per cento dell'investimento complessivo previsto dal piano di sviluppo;
  • progetti per la formazione del personale, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del Regolamento GBER, per un importo non superiore al 20 (venti) per cento dell'investimento complessivo previsto dal piano di sviluppo. Non sono in ogni caso ammissibili i progetti di formazione organizzati dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione;
  • nel caso di programmi di investimento produttivo con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale conformi alle disposizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento GBER.

4. Il piano di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta da parte di più PMI, fermo restando un numero complessivo di PMI partecipanti non inferiore a tre e non superiore a sei. Ai fini della presentazione del piano di sviluppo in forma congiunta, le PMI partecipanti sono tenute a rappresentare puntualmente la natura dei collegamenti esistenti o previsti e gli obiettivi comuni perseguiti e posti a base della presentazione di un piano di sviluppo congiunto.

5. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di cui ai commi 1, 2 e 3 devono:

  • essere realizzati presso un'unità locale ubicata nel territorio nazionale;
  • prevedere spese ammissibili di importo non inferiore complessivamente a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00). Nei casi di cui al comma 4, fermi restando i predetti limiti, il progetto della singola PMI partecipante al programma congiunto non deve essere di importo inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00);
  •  essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 9. Per “data di avvio” si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori;
  • prevedere un termine di ultimazione non superiore a 36 (trentasei) mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, ferma restando la possibilità da parte del Ministero, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, di autorizzare una proroga del predetto termine non superiore a 12 (dodici) mesi. Per “data di ultimazione” del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

Articolo 7 (Spese ammissibili)

1. In relazione ai programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 6, comma 1, sono ammissibili le spese riferite all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10% del complessivo programma di investimento produttivo ammissibile;
  • opere murarie eゼンassimilate e infrastrutture specifiche aziendali, nei limiti del 40% del complessivo programma di investimento produttivo ammissibile;
  • macchinari, impianti ed attrezzature vari, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva oggetto di intervento;
  • immobilizzazioni immateriali, così come individuate all'articolo 2, punto 30, del Regolamento GBER.

2. Sono altresì ammissibili nella misura massima del 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento produttivo, le spese relative a consulenze connesse al programma medesimo, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del Regolamento GBER.

3. In relazione ai progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

  • personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto;
  • strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
  • ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonché servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto;
  • spese generali derivanti direttamente dal progetto e materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, nei limiti del 20 (venti) per cento del complessivo progetto ammissibile.

4. In relazione ai progetti per la formazione del personale di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, nei limiti del 10% dei costi ammissibili dello stesso progetto di formazione.

5. In relazione ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

  • spese del personale del soggetto proponente, relativo a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
  • costi relativi a strumentazione e attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il predetto progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del medesimo progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
  • costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
  • le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto in misura forfettaria pari al 20 (venti) per cento del totale degli altri costi ammissibili del progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera e) regolamento GBER.

Articolo 8 (Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e, ove richiesto, del finanziamento agevolato. Le predette agevolazioni sono riconosciute alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e, in particolare:

  • dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile, per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 6, comma 1, realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
  • dall'articolo 17 del Regolamento GBER per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 6, comma 1, da realizzare in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE;
  • dall'articolo 18 del Regolamento GBER per le spese per servizi di consulenza di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;
  • dall'articolo 29 del Regolamento GBER per i progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3;
  • dall'articolo 31 del Regolamento GBER per i progetti di formazione del personale di cui all'articolo 7, comma 4;
  • dall'articolo 25 del Regolamento GBER per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui all'articolo 7, comma 5.

2. Il finanziamento agevolato concedibile può essere riconosciuto, su richiesta dell'impresa, in misura pari al 20 (venti) per cento degli investimenti ammissibili. Il predetto finanziamento agevolato:

  • ha una durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di tre anni, commisurato alla durata del programma;
  • ha un tasso agevolato di finanziamento pari al 20 (venti) per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea;
  • è rimborsato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato;
  • non è assistito da forme di garanzia, ferma restando la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice degli incentivi.

3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione.

4. La somma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato non può essere in nessun caso superiore al 75 (settantacinque) per cento degli investimenti complessivamente ammissibili. Per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 6, comma 1, agevolati ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER, l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili complessive.

5. Su richiesta dell'impresa, per i programmi di investimento produttivo di cui al comma 1, lettere a) e b), le agevolazioni possono essere riconosciute nel rispetto dei limiti e delle disposizioni previsti dal Regolamento de minimis, fermo restando che l'intensità di aiuto non potrà eccedere il limite del 50 (cinquanta) per cento degli investimenti ammissibili e che la somma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato non può essere in nessun caso superiore al 75 (settantacinque) per cento degli investimenti complessivamente ammissibili.

6. Per i programmi di investimento produttivi finalizzati al rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto, le agevolazioni sono riconosciute nel rispetto dei limiti e delle disposizioni previsti dal Regolamento de minimis. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. Qualora l'importo dell'agevolazione richiesta ecceda l'importo massimo concedibile, l'agevolazione è ridotta al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione dell'iniziativa agevolata, effettuati i controlli previsti, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.

8. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. Le agevolazioni di cui al presente titolo sono altresì cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che non si configurino quali aiuti di Stato, fermo restando il divieto di sovracompensazione delle spese ammissibili.

Articolo 9 (Procedura di accesso)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa, secondo le modalità definite dai successivi commi.

2. I termini iniziale e finale e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore. Con il medesimo provvedimento è precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Soggetto gestore, nonché sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Soggetto gestore. A ciascuna domanda di accesso regolarmente trasmessa è assegnato il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nel medesimo sito saranno resi disponibili, con congruo anticipo rispetto ai termini di presentazione della domanda, gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di sviluppo.

3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di agevolazione, sia in forma singola che congiunta.

4. Le domande di agevolazioni sono presentate al Soggetto gestore, che procede all'istruttoria delle domande nel rispetto dell'ordine assunto dalle domande di agevolazione nella graduatoria formata sulla base dei seguenti indicatori:

  • copertura finanziaria del piano di sviluppo, data dal rapporto tra la somma dei mezzi propri, dei debiti a medio termine e di altre disponibilità sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda;
  • margine operativo lordo/totale dell'investimento: rapporto tra il margine operativo lordo (EBITDA) e il totale delle spese ammissibili indicate in domanda;
  • certificazioni etico-sociali e tracciabilità della supply chain: possesso da parte del soggetto proponente di certificazioni di natura etico-sociale, nonché di strumenti volti a garantire la tracciabilità della catena di fornitura.

5. In conformità all'articolo 8 del Codice degli incentivi, al punteggio conseguito attraverso l'applicazione dei criteri di cui al comma 4 sono applicate le seguenti maggiorazioni:

  • 3 (tre) per cento, nel caso di possesso da parte del soggetto proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
  • 3 (tre) per cento, nel caso di possesso da parte del soggetto proponente della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;
  • 3 (tre) per cento per l'utilizzo prevalente, nell'ambito del processo produttivo, di semilavorati di origine UE o italiana, corrispondente alla percentuale dei semilavorati di origine italiana o unionale utilizzata sul totale degli approvvigionamenti, calcolata con riferimento all'ultimo esercizio chiuso e dimostrata attraverso il possesso della documentazione idonea a comprovare l'origine dichiarata. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione in questione, il soggetto proponente è tenuto a trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • 3 (tre) per cento per i piani di sviluppo presentati in forma congiunta, solo qualora le imprese partecipanti all'aggregazione concorrano a diverse fasi della catena del valore;
  • 10 (dieci) per cento qualora, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio di esercizio approvato prima della presentazione della domanda, sia riscontrabile un'incidenza del costo del personale superiore al 15 (quindici) per cento del fatturato.

6. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 4, alla domanda è attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con il provvedimento di cui al precedente comma 2 con il quale vengono fornite, altresì, le indicazioni in ordine agli eventuali punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono fornite le necessarie specificazioni per la determinazione dei punteggi e delle relative maggiorazioni in caso di progetti congiunti.

7. Il Soggetto gestore procede alla formazione e alla pubblicazione sul proprio sito internet della graduatoria di cui al comma 4 entro 30 giorni dal termine finale di presentazione delle domande di agevolazione. La medesima graduatoria è pubblicata sul sito internet del Ministero.

8. Il Soggetto gestore avvia le attività istruttorie nel rispetto della graduatoria di cui al comma 7 e completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al comma 7.

9. L'attività istruttoria è articolata in due fasi. L'accesso alla seconda fase è subordinato all'esito positivo delle verifiche svolte nella prima fase istruttoria. In particolare, il Soggetto gestore procede alla:

  • verifica della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni richieste. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie, ferma restando la verifica, da parte del Soggetto gestore, della sostenibilità del correlato nuovo piano finanziario;
  • verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto nonché verifica dell'assenza di evidenti elementi di incongruenza del piano di sviluppo con l'inquadramento normativo.

10. Per le domande che hanno superato con esito positivo le verifiche di cui al comma 9, il Soggetto gestore procede alla:

  • verifica della solidità economica e finanziaria dell'impresa proponente;
  • verifica della fattibilità tecnica del piano di sviluppo;
  • verifica della cantierabilità del programma di investimenti, sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi, la documentazione concernente la materia edilizia;
  • quantificazione delle spese ammissibili. Ai fini della predetta quantificazione delle spese, è verificata, da parte del soggetto preposto, la pertinenza e la congruità delle stesse. L'esame di congruità deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, essendo l'accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase di rendicontazione delle spese, fatto salvo l'accertamento in fase istruttoria di elementi chiaramente incongrui.

11. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere individuati criteri, anche parametrici, per lo svolgimento delle verifiche di cui al comma 10 nonché procedure semplificate per i progetti di dimensioni ridotte.

12. Con riferimento alla valutazione dei progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione e di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, il Soggetto gestore si avvale di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'Albo di cui al decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attività produttive, sulla base delle procedure di selezione concordate secondo principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. La procedura per la selezione e la nomina degli esperti è pubblicata sul sito internet del Soggetto gestore. In alternativa, quest'ultimo si avvale di enti di ricerca, con i quali la Direzione generale per gli incentivi alle imprese e il Soggetto gestore stipulano apposite convenzioni. Gli oneri connessi all'attività prestata dagli esperti esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma è posta a carico delle risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.

13. Qualora, nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 9 e 10, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Codice degli incentivi, può, una sola volta, richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. È, altresì, causa di rigetto o inammissibilità della domanda la presentazione delle domande attraverso modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.

14. Per le domande in relazione alle quali le verifiche istruttorie si concludono con esito positivo e che risultino in posizione utile in graduatoria, il Soggetto gestore procede alla registrazione e ai controlli degli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

15. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Soggetto gestore procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

16. Qualora in esito alle attività di cui al presente articolo e fermo restando quanto previsto al comma 8, dovesse riscontrarsi un incompleto assorbimento delle risorse riservate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto, in conseguenza della mancata presentazione di un adeguato numero di domande ovvero delle attività istruttorie di competenza del Soggetto gestore o di rinuncia da parte del beneficiario, le risorse inutilizzate sono destinate al finanziamento delle eventuali domande non rientranti nelle richiamate riserve.

Articolo 10 (Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dell'impresa beneficiaria, in non più di 3 (tre) stati di avanzamento lavori di importo, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo, non inferiore al 25 (venticinque) per cento delle spese ammesse. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 50 (cinquanta) per cento delle spese ammesse alle agevolazioni, e, relativamente ai programmi per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione, di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione del personale, della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Al Soggetto gestore è riservata la facoltà di richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta di erogazione del SAL ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte dell'impresa beneficiaria. La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle relative attestazioni di avvenuto pagamento.

2. La prima erogazione delle agevolazioni può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 25 (venticinque) per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. L'erogazione in anticipazione è disposta previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile nel sito internet del Soggetto gestore e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L'anticipazione erogata è recuperata in quote proporzionali al contributo che il soggetto beneficiario matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell'anticipazione erogata.

3. Con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, sono fornite specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle modalità di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente decreto. I termini, le modalità e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito web e del sito del Ministero www.mimit.gov.it.

4. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come definita all'articolo 6, comma 5, lettera d).

5. A seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:

  • verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
  • verificare la vigenza al Registro delle imprese;
  • verificare, in caso di variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, l'assenza di cause interdittive ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;
  • svolgere i controlli previsti dall'articolo 18, comma 4, del Codice degli incentivi e, in particolare:
    1. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante acquisizione d'ufficio del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il Soggetto gestore provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile e che, in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, hanno reso l'apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva;
    2. effettuare la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina;
    3. verificare, attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
  • verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma di spesa;
  • determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati.

6. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli all'impresa mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione ovvero la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo, il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa.

8. L'erogazione dello stato avanzamento lavori a saldo delle agevolazioni è subordinata agli esiti delle verifiche in loco, svolte dal Soggetto gestore, finalizzate ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e che il soggetto beneficiario delle agevolazioni sia effettivamente operativo.

Articolo 11 (Variazioni)

1. Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente al Soggetto gestore ogni variazione sostanziale relativa ai soggetti beneficiari o all'operazione agevolata, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Per “variazione sostanziale” si intende una variazione conseguente a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda), ovvero una variazione dei contenuti e delle modalità attuative dell'operazione agevolata suscettibile di incidere sugli obiettivi originari. Vi rientrano le variazioni relative alla localizzazione dell'iniziativa e alla tempistica di realizzazione, ferme restando le disposizioni in materia di proroga.

2. Le variazioni che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non sono oggetto di comunicazione preventiva e sono valutate dal Soggetto gestore in fase di erogazione delle agevolazioni.

3. Ricevuta l'informativa di cui al comma 1, il Soggetto gestore svolge un'attività istruttoria sulla variazione comunicata volta a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata ai sensi della normativa di riferimento e procede, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione, a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione, adottando, successivamente, gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi i maggiori termini derivanti dalla eventuale richiesta ai soggetti beneficiari di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari ai fini della valutazione istruttoria. Le variazioni non possono in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione concessa.

4. In caso di variazioni che comportano la variazione di titolarità della concessione, il nuovo soggetto beneficiario subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'agevolazione concessa.

5. Le richieste di proroga del termine di ultimazione degli investimenti devono essere presentate entro 30 (trenta) giorni prima della predetta scadenza ed essere adeguatamente motivate, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 3.

6. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino ad avvenuta autorizzazione della variazione.

7. Nell'ambito dell'attività istruttoria delle variazioni, il Soggetto gestore procede, altresì, alle verifiche e agli adempimenti nell'ambito del RNA, in caso di variazioni soggette all'obbligo di registrazione nel predetto registro ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Articolo 12 (Revoche)

1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

  • assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
  • mancata realizzazione del programma di investimento entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 5, lettera d) o entro i maggior termini autorizzati in caso di proroga;
  • qualora i beni oggetto dell'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni dalla data di completamento dell'investimento;
  • intervento di un'operazione di delocalizzazione di cui all'articolo 16, comma 1, del Codice degli incentivi;
  • apertura, nei confronti del soggetto beneficiario, di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o di altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  • mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni o del divieto di doppio finanziamento;
  • mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento;
  • accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 5, comma 4, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del Codice degli incentivi nel caso di DURC irregolare;
  • accertamento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario non autorizzate ai sensi dell'articolo 11 o, comunque, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
  • il soggetto beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del programma di spesa;
  • accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario in merito al possesso di uno o più degli elementi di premialità;
  • rinuncia alle agevolazioni da parte del soggetto beneficiario;
  • negli altri casi di violazione degli ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico del soggetto beneficiario previsti dal presente provvedimento, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo.

2. Le fattispecie di cui al comma 1 determinano la revoca totale ovvero parziale delle agevolazioni sulla base dei seguenti criteri:

  • nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), h), l), n), la revoca è totale;
  • nel caso di cui al comma 1, lettera b), la revoca è parziale e limitata alla parte del programma di spesa non realizzato, qualora la parte dell'iniziativa realizzata entro i termini prescritti risulti organica e funzionale. È totale qualora tale condizione non si verifichi;
  • nei casi di cui al comma 1, lettere c) e e), la revoca è commisurata al periodo di mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento. In ogni caso, la revoca è totale, qualora la fattispecie si verifichi prima della data di ultimazione dell'iniziativa. Nel caso di apertura di una procedura ai sensi del Codice della crisi di impresa, è fatta salva la possibilità per il Soggetto gestore di valutare la compatibilità della procedura medesima con il mantenimento delle agevolazioni;
  • nei casi di cui al comma 1, lettera f), al soggetto beneficiario è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazione conforme ai limiti previsti;
  • nel caso di cui al comma 1, lettera g), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle da rimborsare, non restituita dall'impresa alla data di contestazione dell'inadempimento;
  • nel caso di cui al comma 1, lettera m), la revoca è totale qualora l'elemento premiante sia risultato determinante ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;
  • nei casi di cui al comma 1 lettere i) e o), la revoca è totale o parziale, in relazione alla gravità della violazione e, con riferimento alla fattispecie di variazione non autorizzata, all'importanza della stessa rispetto agli obiettivi e ai contenuti dell'iniziativa;

3. La revoca totale delle agevolazioni comporta la perdita del diritto a ricevere le erogazioni e l'obbligo per il soggetto beneficiario di restituire l'intero ammontare delle agevolazioni eventualmente erogate in ogni forma. Qualora, tuttavia, il beneficiario abbia già avviato il piano di rimborso del finanziamento agevolato, è dovuta la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate già rimborsate.

4. Nei casi di revoca parziale, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia fruito sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.

5. Agli importi oggetto di restituzione si applicano le maggiorazioni previste dall'articolo 17, comma 4, del Codice degli incentivi.

6. La revoca, totale o parziale, è disposta dal Soggetto gestore che procede, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute, al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. Resta ferma la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice degli incentivi.

7. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'articolo 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

Articolo 13 (Controlli, ispezioni, monitoraggio e ulteriori obblighi del soggetto beneficiario)

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Ministero delle attività di monitoraggio sull'andamento dell'incentivo, nonché delle attività di valutazione in itinere ed ex post, ai sensi dell'articolo 21 del Codice degli incentivi, volte a verificare il grado di raggiungimento degli originari obiettivi e impatti attesi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, il soggetto beneficiario è tenuto a:

  • corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche successivamente alla conclusione delle iniziative agevolate;
  • acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
  • mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Soggetto gestore, alla loro sostituzione. Restano fermi gli obblighi di mantenimento dell'attività individuati dall'articolo 12 come causa di revoca.

3. In aggiunta gli obblighi di cui al comma 2, il soggetto beneficiario è tenuto a collaborare ai fini del rispetto di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente incentivo, garantendo, tra l'altro, l'indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni, ai fini del monitoraggio dell'uso delle risorse pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del Codice degli incentivi.

Articolo 14 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali degli interessati sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del Soggetto gestore.

Articolo 15 (Disposizioni finali)

1. Con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, è pubblicato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

2. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente decreto è dato, altresì, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice degli incentivi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
ADOLFO URSO

MISE / 80230390587
06.08.2026 17:03:23 GMT+02:00