La Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) stabilisce che, ai fini della variazione della dimensione dell'impresa, il superamento dei parametri dimensionali deve verificarsi per due esercizi consecutivi.
RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE
Allegato – Titolo I
Definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione
Articolo 4 – Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
- I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
- Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
- Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
IL D.M. 18 APRILE 2005
Questa specifica previsione non è stata espressamente recepita nel D.M. 18 aprile 2005, con il quale è stata adeguata alla disciplina comunitaria la normativa nazionale relativa alla definizione di microimprese, piccole imprese e medie imprese.
Dopo l'approvazione del D.M. 18 aprile 2005, con decreto direttoriale del 4 ottobre 2005 è stata costituita la Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, rimasta operativa fino al 21 maggio 2021 e intervenuta nel corso degli anni con numerosi chiarimenti interpretativi.
Su questo specifico argomento è stato fornito un chiarimento particolarmente importante: deve essere applicata la disciplina comunitaria, che prevede che la perdita o l'acquisizione della qualifica di PMI si verifichi soltanto quando il superamento dei parametri avviene per due esercizi consecutivi.
ATTENZIONE AI SINGOLI BANDI
Nella pratica, tuttavia, non tutte le amministrazioni hanno adottato un'impostazione uniforme. Si incontrano quindi bandi che richiamano esclusivamente il D.M. 18 aprile 2005 e altri che fanno espresso riferimento anche alla Raccomandazione 2003/361/CE, con conseguenti dubbi interpretativi per le imprese.
A titolo di esempio, tra le agevolazioni che fanno riferimento alla disciplina comunitaria sulla definizione di PMI troviamo:
- Nuova Sabatini;
- Voucher Cloud Computing e Cyber Security 2026.
Pertanto, quando un'impresa supera i parametri dimensionali previsti per la propria categoria, è opportuno verificare attentamente la disciplina richiamata dallo specifico bando e le relative disposizioni applicative, soprattutto quando il superamento si è verificato per un solo esercizio.
COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA
https://www.mimit.gov.it/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/commissione-dimensione-aziendale
QUESITO NR. 32 DEL 19/7/2010
Ministero dello sviluppo economico
Direzione DIREZIONE GENERALE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
QUINTA RIUNIONE – 19 LUGLIO 2010 – RISPOSTE AI QUESITI
Quesito nr. 32
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D. Quali sono i collegamenti tra Raccomandazione 2003/361/CE e Decreto D. M. del Ministero
interpreta in modo restrittivo la normativa comunitaria (cioè che esclude i due anni di
transizione ammessi invece dalla Raccomandazione), oppure Decreto e Raccomandazione sono
coerenti sia sui parametri di riferimento dei calcoli dimensionali che sui due anni di transizione?
Nel caso in cui ci fossero dei punti di divergenza sulla questione specifica, prevarrebbe la
normativa nazionale o quella comunitaria? Infine, quando si parla di chiusura dei conti è
corretto ritenere che i dati di riferimento siano sempre quelli relativi all’ultimo bilancio
approvato? (ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI NOVARA – 5^ RIUNIONE - 19/07/2010)
(PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI)
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R. Premesso che la Raccomandazione, nella tipologia degli atti previsti dai Trattati istitutivi
dell’Unione europea, non ha alcun valore cogente intrinseco, laddove altro atto legislativo
giuridicamente vincolante vi faccia riferimento (poco importa se a livello europeo, nazionale o
regionale), prevedendo trattamenti diversificati in funzione della dimensione aziendale, la
definizione di micro, piccola e media impresa data dalla Raccomandazione 2003/361/CE (nel
seguito “la Raccomandazione”) acquisisce, indirettamente, a sua volta valore cogente. Questo
vale, in particolare, nella materia degli aiuti di Stato (ma non solo), dove da ultimo il Regolamento
(EC) 800/2008 del 6 agosto 2008 (cd GBER – GUCE L 379 del 28.12.2006) l’ha recepita nella sua
interezza.
Anche se il quesito non lo specifica, è verosimile che esso si riferisca precisamente ad un caso di
applicazione di un regime agevolativo, in quanto tale tenuto al rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato. A questo riguardo, dubitare che il D.M. 18 aprile 2005 (nel seguito “il
Decreto”) possa interpretare “in modo restrittivo” la normativa comunitaria equivale a dubitare
della sua legittimità, non potendo, nella gerarchia delle fonti, un Decreto derogare ad una fonte
primaria ove ciò non sia espressamente previsto.
La soluzione di questo apparente paradosso sta nell’interpretazione di entrambi gli atti alla luce
dei normali principi di equità e proporzionalità, che devono guidare l’attività legislativa.
L'articolo 4, comma 2 dell'allegato alla Raccomandazione (“Se un'impresa, alla data di chiusura
dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli
effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media,
piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.” - ripreso
in forma semplificata all'articolo 2, comma 6 del decreto) nasce come norma di tutela nei confronti
di PMI che, in ragione di eventi eccezionali, abbiano visto occasionalmente crescere i propri
parametri fondamentali al punto di superare le soglie stabilite dalla Raccomandazione.
L'espressione “nell'uno e nell'altro senso” non può essere interpretata in senso “restrittivo” e deve
applicarsi, mutatis mutandis, nel caso, non infrequente nella realtà, in cui la norma si applichi solo
alle imprese di dimensioni superiori a tali soglie.
Pertanto, nell’esperienza pratica se un’impresa (A), all’atto di presentare una domanda di
agevolazione presenta, con riferimento all’anno cui si riferisce l’ultimo esercizio contabile chiuso
ed approvato(anno t) le caratteristiche proprie di una PMI, nessuno è tenuto a chiederle da quanti
anni ne era in possesso. Qualora invece; nel caso eccezionale in cui un’impresa (B), all’atto di
presentare una domanda di agevolazione, non presenti le caratteristiche proprie di una PMI, dovrà
dimostrare che le possedeva con riferimento all’anno precedente a quello cui si riferisce l’ultimo
esercizio contabile chiuso ed approvato (anno t-1). Tanto basta a dimostrare il rispetto del criterio
dei due anni di transizione. Questa interpretazione è perfettamente compatibile sia con il testo
comunitario, sia con il testo del decreto.
Lo stesso vale, a contrario, ove la norma agevolativa si applichi solo alle grandi imprese.
Una interpretazione alternativa, oltre a rendere il decreto difforme dalla norma europea e dunque
illegittimo e inapplicabile, condurrebbe a conclusioni aberranti: da un lato occorrerà chiedere a
tutte le imprese di tipo A, all’atto di presentare una domanda di agevolazione, di dimostrare il
possesso dei requisiti di PMI per due anni consecutivi, dall’altro alle imprese di tipo B non ci si
potrà limitare a chiedere il rispetto dei limiti dimensionali nell’anno t-1, ma anche nell’anno t-2. In
entrambi i casi, laddove non omogenei, si renderebbe necessario procedere indietro nel tempo, al
limite fino alla data di costituzione dell’impresa!
Come ampiamente argomentato, quindi, non vi sono, né vi potrebbero essere, punti di divergenza
fra la normativa nazionale (il Decreto) e quella comunitaria (la Raccomandazione), che la prima
intendeva declinare in termini compatibili con l’ordinamento giuridico nazionale al fine di
semplificarne l’applicazione.
Infine, si conferma che quando si parla di chiusura dei conti, i dati di riferimento sono sempre
quelli relativi all’ultimo bilancio approvato
4.3 Il modulo di domanda prevede una dichiarazione sulla dimensione di impresa secondo quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, dall’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, (GBER), o dall’allegato 1 al regolamento (UE) n. 2022/2472 (ABER), o dall’allegato 1 al regolamento (UE) n. 2022/247 (FIBER), nonché secondo quanto previsto dal D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005. In termini di applicazione dei parametri il legislatore italiano non ha disposto nulla in merito alla decorrenza della mutazione della classe dimensionale. Ciò significa che non è stata accolta la previsione unionale secondo la quale la modifica scatta solo con la variazione dei dati per 2 esercizi consecutivi (cfr. art. 4 punto 2 dell’allegato della raccomandazione CE)? Quale previsione si applica per l’accesso ai finanziamenti previsti?
Nel caso di specie si rimanda al parere della “Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive” reso nella quinta riunione del 19 luglio 2010 in risposta al quesito n. 32 pubblicato sul portale web del Ministero al seguente link:
https://www.mimit.gov.it/images/stories/recuperi/Sviluppo_Coesione/domandericorrenti/Pareri_5_riunione.pdf
FAQ 3 - VOUCHER CLOUD COMPUTING E CIBER SECURITY 2026
Faq 3) Un’impresa che ha superato le soglie dimensionali delle PMI nell’ultimo esercizio può accedere al Voucher Cloud e Cybersecurity
Sì. Un’impresa che era qualificabile come PMI e che ha superato le soglie dimensionali previste dalla normativa europea in un solo esercizio non perde automaticamente tale qualifica. La variazione di dimensione assume rilevanza solo se il superamento delle soglie viene confermato per due esercizi consecutivi. Pertanto, un'impresa che nel 2024 possedeva i requisiti di PMI e nel 2025 ha superato le relative soglie dimensionali può, in linea generale, continuare a essere considerata PMI ai fini dell'accesso alla misura, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal bando. Tuttavia, qualora il superamento di tali limiti continui per il secondo anno consecutivo, le agevolazioni maturate saranno oggetto di revoca per mancato rispetto dei requisiti di accesso della misura.
(Cfr. Art. 1, lett. c), del Decreto 18 luglio 2025; Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, art. 4, par. 2; Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER); Parere della Commissione per la determinazione della dimensione aziendale, quinta riunione del 19 luglio 2010, quesito n. 32)


