4841 - Unico 2026, redditi 2025 - Quadro RS, Aiuti di Stato

Istruzioni quadro RS – Aiuti di stato

17.42 AIUTI DI STATO

L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA.

Il citato decreto prevede l’interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA di pertinenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al RNA, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici.

L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell’aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.

Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis determina l’illegittimità della fruizione.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’articolo 10 del Regolamento.

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del presente prospetto occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo. Per i contributi a fondo perduto per i quali il beneficiario ne ha richiesto l’utilizzo sotto forma di credito d’imposta, si ha riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso.

ATTENZIONE Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato” – consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI – già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU (ad esclusione dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia nonché dell’aiuto identificato dal codice 42 che vanno dichiarati nel presente prospetto anche se non hanno trovato evidenziazione negli altri quadri della dichiarazione). L’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

In caso di fruizione dell’aiuto “de minimis” riconosciuto dai commi 1 e 2 dell’art. 188-bis del TUIR per i redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d’Italia, va compilato il presente prospetto riportando il codice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo RS410 (che va, invece, utilizzato per fruire dell’agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 188-bis per i redditi prodotti in euro).

Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Nell’ipotesi in cui l’aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d’investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo. In tal caso, nei righi successivi al primo, non vanno compilate le colonne 12, 13 e 17.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione del rigo RS401.

Nella colonna 1 va esposto l’aiuto di Stato o l’aiuto de minimis spettante nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella “Codici aiuti di Stato” consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI. La tabella è unica per tutti i modelli REDDITI ed è, pertanto comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo aiuto. Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura, quindi, di individuare il codice ad essa riferibile in relazione alla natura dell’aiuto spettante.

ATTENZIONE: Il codice residuale 999 va utilizzato unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato” consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI. Deve trattarsi di aiuti di Stato o aiuti de minimis fiscali automatici o semi-automatici, esposti nella presente dichiarazione e i cui presupposti si sono realizzati nel periodo d’imposta di riferimento della medesima dichiarazione.

A titolo esemplificativo, il codice 999 non va utilizzato per:

  • gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già presenti nella tabella “Codici aiuti di Stato”;
  • gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello IRAP);
  • gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
  • gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza, ai sensi dell’art. 9 del citato Regolamento, ad Amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate (ad esempio, l’agevolazione ZFU, in quanto, pur rappresentando un aiuto fiscale de minimis, non rientra tra gli aiuti automatici, essendo subordinata a un apposito provvedimento di attribuzione adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
  • le agevolazioni esposte nei quadri della presente dichiarazione non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti de minimis, in quanto, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presentano profili di selettività ma hanno una portata applicativa generale e, pertanto, non costituiscono aiuti di Stato;
  • gli importi residui utilizzati nel periodo d’imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti de minimis i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d’imposta.

Le colonne da 3 a 11 vanno compilate solo se nella colonna 1 è indicato il codice 999.

In tal caso, nella colonna 3 va indicato il quadro del presente modello nel quale è indicato l’aiuto. Nelle colonne da 4 a 11 vanno riportati gli estremi della norma che disciplina il regime di aiuti. Nel caso in cui la misura agevolativa sia disciplinata da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere, va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l’articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l’agevolazione da indicare nel presente prospetto.

In particolare, nella colonna 4, occorre indicare una delle seguenti tipologie, riportando uno dei seguenti codici:

  1. Decreto-legge
  2. Decreto Legislativo
  3. Legge
  4. Legge Regionale/Provinciale
  5. Decreto del Presidente della Repubblica

Nella colonna 11A, nel caso in cui in colonna 1 sia indicato il codice 999, va riportato il codice CAR identificativo della misura agevolativa, desumibile dalla sezione trasparenza del RNA, sempre che la misura sia stata registrata nel predetto registro dall’Autorità responsabile entro la data di presentazione della dichiarazione. Qualora sia compilata la presente colonna non vanno compilate le colonne da 4 a 11.

Nella colonna 12, va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica desunto dalla “Tabella forma giuridica” consultabile nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI.

Nella colonna 13, va indicata la dimensione dell’impresa, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, riportando uno dei seguenti codici:

  1. micro impresa
  2. piccola impresa
  3. media impresa
  4. grande impresa
  5. non classificabile (solo per i soggetti pubblici).

Nella colonna 14, va indicato il codice corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività.

Nella colonna 15, va indicato il settore dell’aiuto fruito dal beneficiario, riportando uno dei seguenti codici:

  1. GENERALE: Aiuti di Stato (diversi dagli aiuti SIEG e dagli aiuti nei settori AGRICOLTURA e PESCA) ovvero aiuti de minimis fruiti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831;
  2. SIEG: Aiuti SIEG ovvero aiuti de minimis SIEG fruiti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832 da un beneficiario attivo sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG);
  3. AGRICOLTURA: Aiuti di Stato di cui all’art. 107 del TFUE ovvero aiuti de minimis relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ovvero aiuti de minimis fruiti ai sensi del Reg (UE) 1408/2013 (o successivi);
  4. PESCA: Aiuti di Stato di cui all’art. 107 del TFUE ovvero aiuti de minimis relativi al settore della pesca e dell’acquacoltura ovvero aiuti de minimis fruiti ai sensi del Reg (UE) 717/2014 (o successivi).

Nel caso in cui nella colonna 15 sia stato indicato il settore Sieg (codice 3), nella colonna 16 va indicato il codice relativo alla descrizione del Servizio di Interesse Economico Generale desunto dal seguente elenco:

  1. Edilizia Sociale
  2. Servizi di rete settore Energia
  3. Servizi di telecomunicazioni compresa la banda larga
  4. Servizi finanziari
  5. Servizi postali
  6. Trasporto terrestre passeggeri - Ferroviario
  7. Trasporto marittimo
  8. Trasporto Aereo
  9. Servizi di radiodiffusione radiotelevisiva
  10. Servizi di rete settore Acqua
  11. Servizi di rete settore Gas
  12. Trasporto terrestre passeggeri - Strada
  13. Servizi sanitari o sociali.

Nella colonna 17 va indicato l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante, consistente nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’imposta. Nel caso in cui siano stati compilati più righi con riferimento alla medesima agevolazione, nella presente colonna va riportata la somma degli importi indicati nella colonna 29 di tutti i righi compilati.

Nelle colonne da 18 a 29 vanno riportati i dati dei singoli progetti. Nel caso in cui non sia prevista alcuna localizzazione di progetto le colonne 20 e 21 non devono essere compilate in quanto le informazioni ivi richieste devono intendersi riferite alla sede dell’impresa. In particolare, vanno indicati:

  • nelle colonne 18 e 19, la data di inizio e di fine del progetto. Tali colonne non vanno compilate se le date coincidono con quelle di inizio e fine del periodo d’imposta;
  • nelle colonne 20 e 21, i codici della regione e del comune di localizzazione del progetto;
  • nella colonna 25, l’obiettivo per la componente di aiuto. A tal fine, va indicato il codice obiettivo rilevato dalla tabella “Codici aiuti di Stato”;
  • nella colonna 26, la tipologia del costo sostenuto che deve essere compatibile con quello previsto per la misura di aiuto, riportando il relativo codice desunto dal seguente elenco:

Codice

Tipologia del costo

1

Materiali - Terreni

2

Materiali - Immobili

3

Materiali - Impianti/Macchinari/Attrezzature

4

Materiali - Progettazione/studi/consulenze

5

Immateriali - Licenze

6

Immateriali - Know-How

7

Immateriali - Conoscenze Tecniche Non Brevettate

8

Immateriali - Marchi

9

Immateriali - Diritti Di Brevetto

Prosecuzione dell’elenco delle tipologie di costo:

Codice

Tipologia del costo

10

Costi di personale - Formazione Professionale

11

Costi di personale - Costo del personale

12

Materie prime, di consumo e merci

13

Servizi - Servizi professionali

14

Oneri diversi di gestione

15

Ammortamenti - Costo di strumenti e attrezzature

16

Ammortamenti - Costo dei fabbricati e dei terreni

17

Ammortamenti - Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato

18

Costi generali - Spese generali

19

Oneri finanziari

20

Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari

31

Servizi - Altri servizi

Qualora la spesa relativa alla misura non sia ricompresa tra quelle individuabili secondo le definizioni di cui ai regolamenti comunitari, né ad esse riconducibile, va inserito il codice 20. Tale codice va utilizzato anche nel caso in cui la misura non sia riconosciuta a fronte di costi specifici.

  • nella colonna 27, l’ammontare delle spese agevolabili. Tale colonna può non essere compilata qualora nella colonna 26 sia indicato il codice 20 e la misura agevolativa non sia parametrata ad una spesa sostenuta;
  • nella colonna 28, l’intensità di aiuto espressa in percentuale, se prevista dalla misura agevolativa;
  • nella colonna 29, l’ammontare dell’aiuto spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27.

Nel rigo RS402, vanno riportati, in caso di aiuti de minimis o di altri aiuti di Stato per i quali rileva ai fini del calcolo dei massimali la nozione di impresa unica, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 2023/2831.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  1. a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

Nel caso in cui il contribuente non abbia fruito di aiuti per i quali rileva ai fini del calcolo dei massimali l’impresa unica oppure in assenza di impresa unica, come sopra definita, il presente rigo non va compilato e va barrata la casella “Assenza impresa unica”.

Quadro RS – Aiuti di Stato