IPERAMMORTAMENTO
Dal 15 ottobre 2026 è possibile inviare la comunicazione di completamento degli investimenti
L'articolo 4, comma 1, del Decreto interministeriale 7 maggio 2026 stabilisce che la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, a
La fruizione dell'agevolazione è comunque subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE.
Articolo 4, comma 1, del Decreto interministeriale 7 maggio 2026
«La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni di cui all'articolo 2 rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti di cui all'articolo 3, comma 3, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta.
La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.»
IN SINTESI
Esempio: impresa con esercizio coincidente con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
- Entro il 31 dicembre 2026: l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento dell'investimento,
- Entro il 31 dicembre 2026: il bene entra in funzione e può iniziare l'ammortamento fiscale nell'esercizio 2026.
- Dichiarazione dei redditi 2027 (periodo d'imposta 2026): l'impresa può beneficiare della maggiorazione fiscale, a condizione che abbia ricevuto la comunicazione di esito positivo del GSE.
Pertanto, la trasmissione della comunicazione di completamento e l'entrata in funzione del bene entro il 31 dicembre 2026 consentono, in presenza degli altri requisiti previsti, di far decorrere l'agevolazione dal periodo d'imposta 2026.
AMMORTAMENTO FISCALE
L'ammortamento fiscale decorre dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
Articolo 102, comma 1, del TUIR
«Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.»
Articolo 102, comma 2, del TUIR
Il comma 2 stabilisce che nel primo esercizio i coefficienti fiscali di ammortamento sono ridotti alla metà.
«La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.»
Pertanto, ai fini fiscali:
- L'ammortamento decorre dall'esercizio in cui il bene entra in funzione.
- Nel primo esercizio il coefficiente fiscale ordinario è ridotto alla metà.
- Negli esercizi successivi si applicano i coefficienti fiscali ordinari, nel rispetto dei limiti di deducibilità previsti.
AMMORTAMENTO CIVILISTICO
Il Codice civile non individua espressamente il momento dal quale deve iniziare l'ammortamento.
Articolo 2426, comma 1, n. 2), del Codice civile
«Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.»
Principio contabile OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, paragrafo 61
Il principio contabile OIC 16 chiarisce che l'ammortamento decorre dal momento in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso.
Il medesimo principio ammette, per i cespiti acquistati nell'esercizio, l'utilizzo della metà dell'aliquota ordinaria di ammortamento, purché la quota così determinata non si discosti significativamente da quella calcolata a partire dal momento in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso.
Pertanto, ai fini civilistici:
- L'ammortamento decorre da quando il bene è disponibile e pronto per l'uso.
- Non è necessario che il bene sia già effettivamente utilizzato.
- È possibile applicare la metà dell'aliquota ordinaria nel primo esercizio, purché il risultato non si discosti significativamente dall'ammortamento calcolato in base all'effettiva disponibilità del bene.
TABELLA RIEPILOGATIVA
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Ambito |
Riferimento normativo |
Decorrenza dell'ammortamento |
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Fiscale |
Art. 102, comma 1, TUIR |
Esercizio di entrata in funzione del bene |
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Fiscale – primo esercizio |
Art. 102, comma 2, TUIR |
Coefficienti fiscali ridotti alla metà |
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Civilistico |
Art. 2426, comma 1, n. 2), Codice civile |
Non indica espressamente il momento iniziale |
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Contabile |
OIC 16, paragrafo 61 |
Dal momento in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso |
CONCLUSIONE
La decorrenza dell'ammortamento fiscale e di quello civilistico non coincide necessariamente.
Ai fini fiscali, rileva l'entrata in funzione del bene, mentre ai fini civilistici rileva il momento in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso.
Per l'iperammortamento 2026, oltre all'entrata in funzione, è necessario che la comunicazione di completamento sia trasmessa al GSE nel medesimo periodo d'imposta e che l'impresa riceva l'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa.


