NORMATIVA
- Natura dell'agevolazione: l'iperammortamento consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile dei beni strumentali, attraverso maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing. Il beneficio si concretizza in una riduzione del reddito imponibile.
- Imprese in perdita: se l'impresa registra una perdita fiscale, oppure dispone di un reddito insufficiente ad assorbire l'intera maggiorazione, la deduzione non viene persa. Essa contribuisce a determinare o incrementare la perdita fiscale dell'esercizio.
- Recupero negli anni successivi: le perdite fiscali possono essere riportate senza limiti temporali, secondo le disposizioni degli articoli 8 e 84 (soggetti Ires) del TUIR, e utilizzate per compensare i redditi d'impresa futuri.
- Limite dell'80%: le perdite pregresse possono essere utilizzate fino all'80% del reddito imponibile di ciascun esercizio. L'eventuale importo residuo rimane riportabile negli anni successivi.
- Imprese di nuova costituzione: le perdite fiscali maturate nei primi tre periodi d'imposta, alle condizioni previste dalla normativa, possono essere utilizzate senza il limite dell'80%, fino a compensare integralmente i redditi futuri.
- Imprese individuali e società di persone: anche per questi soggetti è previsto il riporto illimitato delle perdite, con utilizzo ordinariamente limitato all'80% dei successivi redditi d'impresa.
- Effetti economici: il riporto delle perdite consente di conservare la possibilità di beneficiare della maggiorazione, ma ne rinvia il vantaggio fiscale. Il recupero effettivo dipenderà dalla capacità dell'impresa di generare redditi imponibili negli anni successivi.
Conclusione: l'iperammortamento può risultare conveniente anche per le imprese che registrano perdite fiscali. Tuttavia, il vantaggio non è immediato e il suo effettivo recupero dipende dalla produzione di redditi futuri sufficienti. Pertanto, nella valutazione dell'investimento è importante considerare non soltanto l'ammontare teorico dell'agevolazione, ma anche i tempi previsti per il suo utilizzo.
Nota: sintesi originale del contenuto fornito, rielaborata con formulazioni autonome. Le disposizioni normative richiamate non sono state oggetto di verifica indipendente.
Iperammortamento 2026 – Esempio di recupero delle perdite fiscali
Si ipotizza una società soggetta a IRES che nel 2026 registra una perdita fiscale di € 100.000, anche per effetto dell'iperammortamento.
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Anno |
Reddito fiscale prima del riporto |
Perdita utilizzata (max 80%) |
Reddito imponibile |
Perdita residua |
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2026 |
−100.000 € |
— |
0 € |
100.000 € |
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2027 |
50.000 € |
40.000 € (50.000,00€ *0,8) |
10.000 € |
60.000 € |
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2028 |
40.000 € |
32.000 € |
8.000 € |
28.000 € |
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2029 |
35.000 € |
28.000 € |
7.000 € |
0 € |
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Totale recuperato |
100.000 € |
0 € |
Risultato: l'intera perdita fiscale di € 100.000 viene recuperata entro il 2029
Art.8 del Tuir - Soggetti IRPEF
Determinazione del reddito complessivo.
In vigore dal 01/01/2019
Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.
Art.84 del Tuir - Soggetti IRES
Riporto delle perdite. (ex art.102) (1) (2) (3)
In vigore dal 12/08/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 07/08/2026 n. 148 Articolo 8
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.


