www.fiscoetasse.com - 7/8/2026
INIDICE
Art 20 bis DL n13 del 12.02.2024 Imposta sostitutiva
Agenzia delle entrate Circolare nr.8 del 6.10.2026
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: QUALI PERDITE FISCALI SI POSSONO RECUPERARE?
Le imprese che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) devono prestare particolare attenzione al trattamento delle perdite fiscali.
Non tutte le perdite sono irrecuperabili. La normativa distingue tre situazioni: perdite derivanti dalla normale attività aziendale, perdite generate dalle rettifiche fiscali e perdite maturate prima dell'adesione al concordato.
1. PERDITE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ ORDINARIA: NON RECUPERABILI
Se il reddito effettivo dell'impresa è inferiore a quello concordato, le imposte vengono comunque calcolate sul reddito concordato.
Esempio
| Descrizione | Importo |
|---|---|
| Reddito concordato 2026 | € 90.000 |
| Reddito effettivo 2026 | € 60.000 |
| Differenza | € 30.000 |
| Reddito fiscalmente rilevante | € 90.000 |
| Differenza recuperabile | € 0 |
2. PERDITE GENERATE DALLE RETTIFICHE FISCALI: RECUPERABILI
Alcune componenti fiscali, espressamente previste dalla normativa, possono ridurre il reddito concordato.
Tra queste rientrano le maggiorazioni fiscali dell'iperammortamento.
Se le rettifiche negative superano il reddito concordato, l'eccedenza può generare una perdita fiscale riportabile secondo gli articoli 8 e 84 del TUIR.
Esempio: perdita derivante dall'iperammortamento
| Descrizione | Importo |
|---|---|
| Reddito concordato 2026 | € 75.000 |
| Maggiorazione fiscale per iperammortamento | − € 100.000 |
| Risultato dopo la rettifica | − € 25.000 |
| Perdita fiscale teoricamente riportabile | € 25.000 |
Il reddito imponibile del periodo resta comunque soggetto al minimo di 2.000 euro previsto dalla normativa del CPB.
3. PERDITE FISCALI DEGLI ANNI PRECEDENTI: UTILIZZABILI
Le perdite fiscali maturate prima dell'adesione al CPB possono essere utilizzate per ridurre il reddito concordato, nel rispetto delle regole ordinarie del TUIR.
Esempio: SRL con perdite pregresse
| Descrizione | Importo |
|---|---|
| Reddito concordato 2026 | € 100.000 |
| Perdite fiscali pregresse disponibili | € 150.000 |
| Perdite utilizzabili (80%) | − € 80.000 |
| Reddito imponibile IRES | € 20.000 |
| Perdite residue riportabili | € 70.000 |
L'esempio riguarda una SRL che non applica l'imposta sostitutiva e non presenta altre rettifiche fiscali.
Per le società di capitali, il limite ordinario di utilizzo delle perdite è generalmente pari all'80% del reddito imponibile, ferme restando le eccezioni previste dalla legge.
4. ATTENZIONE ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA
Chi aderisce al CPB può scegliere di assoggettare il maggior reddito concordato a un'imposta sostitutiva con aliquote agevolate del 10%, 12% o 15%, in funzione del punteggio ISA.
Le perdite pregresse non possono ridurre la quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva, ma possono essere utilizzate sulla parte soggetta a tassazione ordinaria.
Esempio: SRL con punteggio ISA pari a 9
| Descrizione | Con sostitutiva | Senza sostitutiva |
|---|---|---|
| Reddito concordato | € 100.000 | € 100.000 |
| Reddito precedente rettificato | € 60.000 | € 60.000 |
| Quota soggetta a sostitutiva | € 40.000 | € 0 |
| Quota soggetta a IRES ordinaria prima delle perdite | € 60.000 | € 100.000 |
| Perdite pregresse utilizzate (80%) | € 48.000 | € 80.000 |
| Reddito soggetto a IRES | € 12.000 | € 20.000 |
| Imposta sostitutiva (10%) | € 4.000 | € 0 |
| IRES ordinaria (24%) | € 2.880 | € 4.800 |
| Totale imposte | € 6.880 | € 4.800 |
In questo esempio, pur applicando l'aliquota agevolata del 10%, l'imposta sostitutiva risulta meno conveniente perché impedisce di utilizzare immediatamente una parte delle perdite pregresse.
La scelta deve quindi essere valutata caso per caso, considerando anche il valore delle perdite che rimangono disponibili per gli esercizi successivi.
5. DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI
L'imposta sostitutiva può incidere anche sull'utilizzo delle detrazioni e delle deduzioni fiscali.
La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva non concorre alla formazione della base imponibile ordinaria. Di conseguenza, alcune agevolazioni fiscali potrebbero non trovare sufficiente capienza.
6. RIEPILOGO
| Tipologia | Trattamento |
|---|---|
| Reddito effettivo inferiore al concordato | Differenza non recuperabile |
| Perdita derivante dall'attività ordinaria | Generalmente non recuperabile |
| Perdite generate dalle rettifiche ammesse | Riportabili secondo il TUIR |
| Perdite fiscali pregresse | Utilizzabili secondo il TUIR |
| Perdite e imposta sostitutiva | Non utilizzabili sulla quota assoggettata a sostitutiva |
| Reddito minimo CPB | € 2.000 |
7. CONCLUSIONI
Il Concordato Preventivo Biennale non comporta la perdita automatica di tutte le perdite fiscali.
Particolare attenzione merita l'iperammortamento 2026, la cui maggiorazione fiscale può ridurre il reddito concordato e, quando eccede tale reddito, pone il problema del riporto dell'eccedenza negativa.
Art. 16 Reddito d'impresa oggetto di concordato
In vigore dal 23/05/2026 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto-legge del 27/03/2026 n. 38 Articolo 7
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 05/08/2026 n. 141 Allegato
1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all' articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonche' minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all' articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in societa' di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico;
b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.(1)
b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.
3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell' articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente puo' computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 20 Bis DL nr.13 del 12/2/2024 - Imposta sostitutiva
Decreto legislativo del 12/02/2024 n. 13
Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2024
20-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale). -
In vigore dal 13/06/2025 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 12/06/2025 n. 81 Articolo 8
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 05/08/2026 n. 141 Allegato
1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 8;
b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale inferiore a 6.
1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica:(1)
a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle societa', con l'aliquota di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.
3. L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
Agenzia delle entrate - Circolare nr.8 del 6/10/2026 - Punto 1.8
1.8. Ambito oggettivo del CPB
….
Per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d’impresa, il
successivo articolo 16 del decreto CPB dispone che “Il reddito d’impresa,
rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del
concordato, è individuato con riferimento all’articolo 56 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
986 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle
società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto
testo unico delle imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori,
all'articolo 66 del medesimo testo unico”, senza considerare i valori relativi a (Nota 34):
a) plusvalenze e sopravvenienze attive;
b) minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
c) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo
5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti
al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 del TUIR, o gli
utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da
società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, del TUIR (35) (rilevando,
ai fini dell’individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli
59 e 89 (nota36) del medesimo testo unico);
d) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4
del d.lgs. n. 216 del 2023 (37);
e) la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria spettanti ai sensi dell’articolo 1, commi da 427 a
436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (nota38).
(nota 38) L’esclusione dal reddito d’impresa concordato della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, riconducibili al cosiddetto iper-ammortamento, è stata introdotta dall’articolo 7 del d.l. n. 38 del 2026 che ha modificato l’articolo 16, comma 1, del decreto CP
L’articolo 16, comma 3, prevede che le perdite fiscali conseguite dal
contribuente nei periodi di imposta precedenti l’adesione al CPB riducono il
reddito concordato secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR (nota 39).
Ad esempio, una perdita maturata nel periodo d’imposta 2024 può essere utilizzata
in diminuzione del reddito concordato per il periodo d’imposta 2026
(nota 39) A decorrere dal 1° gennaio 2027, le disposizioni in esame sono confluite rispettivamente negli articoli 8 e 93 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
Il successivo comma 4 dispone, altresì, che il saldo netto tra il reddito
d’impresa concordato e le componenti reddituali sopra indicate non possa essere
inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società di persone e di soggetti a esse equiparati
ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, nonché dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116
dello stesso testo unico, tale importo è ripartito tra i soci o gli associati in
proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può
computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 (nota 40) e
conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai
medesimi periodi e a quelli successivi, secondo le disposizioni di cui agli articoli
8 e 84 del TUIR.
(nota 40) Il comma 2 dell’articolo 16 in commento prevede che “Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili”.
Come chiarito nella risposta al quesito n. 6.17 della circolare n. 18/E del
2024, le eventuali perdite d’impresa conseguite nel medesimo periodo d’imposta
oggetto di concordato, derivanti da partecipazioni in società trasparenti dichiarate
nel quadro RH del modello REDDITI, possono essere dedotte dal reddito
d’impresa concordato, fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione
non può essere inferiore a 2.000 euro.
Inoltre, nella risposta al quesito n. 6.18 contenuta nella medesima circolare
18/E del 2024, è stato precisato che le perdite pregresse o di periodo non rilevano
ai fini della determinazione della base imponibile che può essere assoggettata a
imposizione sostitutiva in quanto il contribuente che decide di optare per l’imposta
sostitutiva può calcolarla facendo riferimento esclusivamente all’eccedenza tra
reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli
cui si riferisce la proposta (nota 41).
(nota 41) Sul tema si richiamano anche i chiarimenti forniti con la FAQ n. 5 dell’8 ottobre 2024.
Con specifico riferimento all’impresa familiare, la relazione illustrativa
chiarisce che l’importo minimo pari a 2.000 euro sarà dichiarato dai partecipanti
in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all’impresa, tenuto conto di
quanto disposto rispettivamente dagli articoli 230-bis del codice civile e 5 del
TUIR (Nota 42).
(nota 42) Con la FAQ n. 3 dell’8 ottobre 2024 è stato ulteriormente chiarito che, sulla base di quanto evidenziato nella relazione illustrativa, anche il versamento della maggiorazione, in caso di calcolo degli acconti con il cosiddetto metodo storico o il versamento dell’imposta sostitutiva, nel caso di esercizio della relativa opzione, da parte dei collaboratori dell’impresa familiare devono essere effettuati pro quota.


