(3363) Verifica “impegno Deggendorf”: l’inidoneità all’Aiuto corre su Pec

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Verifica “impegno Deggendorf”:
l’inidoneità all’Aiuto corre su Pec
L’adempimento è assolto solo se la casella di posta elettronica certificata risulta tra quelle presenti nell’Indice delle Pa gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid)
Verifica “impegno Deggendorf”:|l’inidoneità all’Aiuto corre su Pec
“Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione….” della Commissione europea. Questo dice testualmente il comma 1, articolo 46, della legge 234/2012, ampiamente commentata su Fiscooggi (vedi gli approfondimenti in tre puntate “Aiuti di Stato, la disciplina Ue entra nelle norme nazionali” 1 – 2 – 3). Pertanto, prosegue la norma, le Amministrazioni pubbliche che intendono “sostenere” le imprese nazionali attraverso la concessione di agevolazioni, anche fiscali, devono verificare che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto, e non restituito, aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Ue.
In sostanza devono rispettare l’“impegno Deggendorf”, delineato e richiesto dalla stessa Commissione nel corso del 2006 e assunto dall’Italia già nella Finanziaria per il 2007, con la previsione di un obbligo di autocertificazione “liberatoria” da parte degli eventuali destinatari degli aiuti. Attualmente, l’autocertificazione costituisce solo un’opzione, mentre a carico delle Amministrazioni rimane il compito di verificare se i beneficiari siano in regola.

Tanto premesso, dal 1° gennaio 2016, il controllo in questione, sul fronte dei benefici fiscali, potrà essere effettuato inviando un’apposita richiesta, tramite Pec, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Una modalità in grado di velocizzare le informazioni, garantire la sicurezza dei riscontri, proteggere la privacy dei soggetti coinvolti.
L’osservanza dell’“impegno Deggendorf” è assolta, infatti, solo se la casella Pec della Pa risulta tra quelle presenti nell’Indice delle Pubbliche amministrazioni (Ipa) gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid).

Parte dell’excursus normativo e ulteriori informazioni sono rintracciabili sul sito dell’Agenzia seguendo il percorso: cosa devi fare – richiedere – Aiuti di stato concessi da soggetti pubblici (“impegno Deggendorf”).
r.fo.
pubblicato Martedì 22 Dicembre 2015