4482 - Credito d'imposta beni strumentali: la dicitura deve essere riportata anche sui documenti di trasporto, nessun obbligo per collaudo ed interconnessione. E' possibile regolarizzare. (Agenzia delle Entrate - Risposta nr. 270 del 18.5.2022)

 Risposta n. 270 del 18/05/2022

Articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020 - Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi - pdf


Rassegna stampa - www.fiscooggi.it 18.5.2022

 


Risposta n. 270/2022

OGGETTO: Articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020. Credito
d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato,
non sono in alcun modo oggetto del presente interpello i requisiti necessari per
accedere al credito d'imposta in argomento, nelle diverse versioni pro tempore vigenti,
rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte
dell'amministrazione finanziaria. Al riguardo, si precisa che la risposta al presente
interpello non comporta in nessun caso l'implicito riconoscimento della spettanza del
credito d'imposta e, in particolare, dell'ammissibilità al beneficio dell'investimento nel
bene al quale fa riferimento l'istanza.

Si rammenta che con la circolare n. 9/E del 2016 è stato ribadito che, assumendo
a riferimento la relazione illustrativa al decreto delegato n. 156 del 2015, è stata
illustrata la generale volontà del legislatore di escludere dall'area dell'interpello
"qualificatorio" tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla loro natura, alle finalità
dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate
dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre
amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate che presuppongono
specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo
tecnico cfr. ipotesi sub b), paragrafo 1.1).

Per quanto d'interesse, si segnala che la riconducibilità del bene menzionato in
istanza tra quelli ammissibili all'agevolazione di cui si tratta, nelle diverse versioni pro
tempore vigenti, rappresenterebbe una richiesta di un parere tecnico nell'accezione
sopra descritta, da ritenersi esclusa dall'area di applicazione dell'interpello, in quanto
l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale
rientranti nell'ambito operativo di altre amministrazioni. Trova, quindi, applicazione il
chiarimento di portata generale contenuto nella citata circolare n. 9/E del 2016 (cfr. circolare n. 31/E
del 2020) ed eventuali richieste in merito a tali aspetti potranno essere trasmesse dal
contribuente direttamente alla competente Direzione generale per la politica
industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero per lo sviluppo
economico, restando fermo che a tal riguardo, in ogni caso, non si producono gli effetti di cui al comma 3
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente).

Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1,
commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal
Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli
investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli
stessi.

Successivamente l'articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre
2020 (legge di bilancio 2021) ha innovato la predetta disciplina come di seguito: «Alle
imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A
annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino
al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il
credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la
quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura
del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e
fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di
euro».

Il comma 1062 del citato articolo 1 dispone che «Ai fini dei successivi controlli,
i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la
revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e
la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri
documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso
riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».

Con riferimento al caso in esame, i dubbi rappresentati dall'istante, ai fini della
fruizione del beneficio fiscale, attengono al comma 1062 dell'articolo 1 citato e, in
particolare, alla circostanza per cui «(...) l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da
1054 a 1058-ter (...)» debba essere indicato anche nel documento di trasporto e nel
verbale di collaudo e interconnessione.

Il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a
carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In
particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare,
pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni
agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la
medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali

PER IL VERBALE DI COLLAUDO E DI INTERCONNESSIONE NON ESISTE L'OBBLIGO DELLA DICITURA

il «documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo. Nel
presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino
univocamente i beni oggetto dell'investimento (cui
si riferiscono i documenti summenzionati) essendo tali documenti, per le
caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il
relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l'obbligo di riportare
l'espresso riferimento di cui al citato comma 1062.

E' POSSIBILE COMUNQUE PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE

Da ultimo, come chiarito nella risposta n. 438 del 2020, si rammenta che la
regolarizzazione dei documenti già emessi, ove dell'impresa beneficiaria entro la data
in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.


RASSEGNA STAMPA - www.fiscooggi.it  18.5.2022

Tax credit beni strumentali nuovi,
collaudo senza riferimenti normativi

Le disposizioni che disciplinano l’agevolazione devono essere riportate sui documenti che dimostrano la spesa sostenuta secondo gli scopi dell’agevolazione e la corretta determinazione del bonus

Le fatture e i documenti di trasporto e gli altri documenti comprovanti l’acquisto di un bene che consente di accedere al bonus “beni strumentali nuovi” devono contenere l’indicazione delle disposizioni che disciplinano l’agevolazione.
L’annotazione non è richiesta per i verbali di collaudo e interconnessione. È quanto precisa la risposta n. 270 del 18 maggio 2022.

A chiedere delucidazioni è una società che ha effettuato un nuovo acquisto le cui caratteristiche consentono di accedere al credito d'imposta 4.0 previsto dalla legge di bilancio 2021, in caso di investimenti per beni strumentali nuovi. L’istante ha versato un acconto pari al 20% del prezzo pattuito entro il 31 dicembre 2021. La fattura relativa all’acconto riporta l'indicazione della norma agevolativa relativa al bonus.
La società chiede di conoscere se, per fruire dell’agevolazione, il riferimento alla disposizione che disciplina il credito d’imposta, debba essere indicato, oltre che sulle fatture di acquisto, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo/interconnessione.

L’Agenzia delle entrate premette di non rappresentare la struttura competente per stabilire se il bene acquistato ha i requisiti tecnici per rientrare tra i beni agevolabili. Il parere, in tal senso, deve essere richiesto alla direzione generale per la Politica industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie imprese del ministero per lo Sviluppo economico.
Detto ciò ricorda che la legge di bilancio 2021 – articolo 1, comma 1056, legge n. 178/2020 –, ritoccando la precedente disciplina sugli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0, ha previsto crediti d'imposta, in caso di investimenti in beni strumentali nuovi, parametrati all’ammontare della spesa sostenuta. Il beneficio è applicabile per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 o entro il 30 giugno 2022 a patto che entro il 31 dicembre 2021 l’ordine d’acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo del bene.

Ai fini di eventuali controlli da parte del Fisco, i beneficiari del tax credit, prevede l’articolo 1 comma 1062 della legge di bilancio 2021, devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei precedenti commi da 1054 a 1058-ter della stessa norma, che delineano l’agevolazione.
L’istante chiede se le suddette norme debbano essere indicate anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione.
Il richiamo alle disposizioni deve comparire sui documenti comprovanti l’acquisto e la corretta applicazione dell’agevolazione, quindi, precisa l’Agenzia, sicuramente va fatto su fatture e documenti di trasporto. Non è necessario, invece, aggiungerlo ai verbali di collaudo o di interconnessione, visto che tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non sono attribuibili a beni diversi da quelli cui si riferisce il verbale stesso e, quindi, a beni agevolabili il cui acquisto è certificato dalla fattura e dal documento di trasporto.
Infine, l’Agenzia conferma quanto chiarito nella risposta n. 438/2020 e cioè che la regolarizzazione dei documenti emessi senza i suddetti riferimenti normativi deve essere effettuata entro la data di inizio di eventuali attività di controllo.