4495 - Credito d'imposta sisma: pubblicato il modello che potrà essere utilizzato a partire dal 14 luglio 2022 per richiedere il contributo sugli investimenti 2021 (Provvedimento dell'agenzai delle entrate del 30 giugno 2022)

INDICE

  1. Provvedimento del 30 Giugno 2022
  2. Approfondimenti
  3. Assenza di altri aiuti di stato e di aiuti de minimis
  4. Temporary Framework sezione 3.1: massimali; impresa unica
  5. Rispetto del massimale della sezione 3.1 del temporary framework
  6. www.fiscoggi.it 1/7/2022

Provvedimento del 30 giugno 2022

Oggetto: Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022

 Provvedimento - pdf


PROVVEDIMENTO

Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito
d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato
dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati
dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto
2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche
Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento

Dispone

1. Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del
credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come
modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti
effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24
agosto 2016

1.1 I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per gli investimenti
realizzati nell’anno 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (di
seguito “credito d’imposta sisma”) presentano all’Agenzia delle entrate l’apposita
comunicazione, avvalendosi del modello approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il
provvedimento del 6 giugno 2022, che a tal fine è aggiornato e sostituito con il modello
allegato al presente provvedimento.

1.2 Il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale  SI APPLICA IL REGIME TEMPORANEO
emergenza del COVID-19" (Temporary Framework), ed è stato autorizzato dalla
Commissione europea con la decisione C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.  E' STATO AUTORIZZATO IL 3 GIUGNO 2022

1.3 Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente
provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il
precedente modello a partire dal 14 luglio 2022.  PUO' ESSERE UTILIZZATO A PARTIRE DAL 14 LUGLIO 2022

1.4 La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma
è effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17),
disponibile gratuitamente sul sito internet.

2. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche
Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022

2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come
modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6
giugno 2022, sono apportate le modifiche necessarie per consentire la presentazione della
comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma a decorrere dalla data di cui al
punto 1.3.

2.2 Le modifiche di cui al punto 2.1 sono contenute nel modello e nelle relative istruzioni facenti
parte integrante del presente provvedimento.

2.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

3. Definizione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta sisma

3.1 Il credito d’imposta sisma è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento.

Motivazioni

L’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18-
quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il
credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale
emergenza del COVID-19" (Temporary Framework).

La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione europea
C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.

Atteso il richiamo operato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche per accedere al credito
d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all’Agenzia delle
entrate apposita comunicazione.

Per consentire, pertanto, ai destinatari della misura de qua di fruire del credito d’imposta,
con il presente provvedimento è stabilito che la comunicazione va presentata utilizzando il
modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e
nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”, approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, che a tal fine viene ulteriormente
modificato.

La comunicazione così aggiornata può essere presentata a partire dal 14 luglio 2022.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le
modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del
personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45;
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 giugno 2022
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalment


APPROFONDIMENTI

Assenza di altri aiuti di Stato e di aiuti "De minimis"

Temporary Framework sezione 3.1: massimali ed impresa unica

In caso  di superamento del  massimale il credito d'imposta può essere ridotto.

Devono essere conteggiati tutti i contributi delle aziende che si trovano in un relazione di controllo

 

Rispetto de massimale della Sezione 3.1 del Temporary Framework


RASSEGNA STAMPA - www.fiscooggi.it  1/7/2022 

 

Credito d’imposta investimenti al Sud
aggiornato modello di comunicazione

La nuova versione, disponibile insieme alle istruzioni sul sito dell’Agenzia, potrà essere utilizzata a partire dal 14 luglio in sostituzione di quella approvata il 6 giugno scorso

bonus

Ritoccato il modello per richiedere il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). Il modello consentirà di presentare la comunicazione per la fruizione del bonus all’Agenzia a decorrere dal prossimo 14 luglio. A stabilirlo il provvedimento dell’Agenzia del 30 giugno 2022.  

Va ricordato che il decreto legge per l’attuazione del Pnrr (articolo 43-ter del Dl n. 152/2021) ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework).
Il via libera della Commissione alla misura agevolativa è arrivata il 3 giugno 2022 con la decisione C(2022) 3805 final.

Considerando che per la richiesta del bonus è necessario inviare all’Agenzia apposita comunicazione, il provvedimento odierno aggiorna il modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”, ritoccato da ultimo con il provvedimento del 6 giugno scorso.

Il bonus è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.