4511 - La cumulabilità delle agevolazioni fiscali del 65% per il risparmio energetico (Approfondimento dello studio)

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO (Richiamata dall'Agenzia delle entrate)

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2020)

                                            Art. 6.
Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in  materia
                      di efficienza energetica

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione
    di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza
    energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari,
    regionali o locali, fatta salva  la  possibilita'  di  cumulo  con  i
    certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.((2))
     
  2. Gli incentivi di diversa natura sono  cumulabili  nella  misura
    massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del  costo
    e  dell'equa  remunerazione  degli  investimenti,  con  decreti   del
    Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente
    per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
    Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici  redatti
    dall'Unita' per l'efficienza energetica di cui  all'articolo  4.  Con
    gli stessi decreti sono  stabilite  le  modalita'  per  il  controllo
    dell'adempimento alle disposizioni di cui al presente comma.((2))

 

AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ha disposto (con l'art. 28, comma 5)
che "I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30  maggio
2008, n. 115, sono abrogati a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera  f),  del  presente
articolo. Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
di incentivazione di cui al  comma  3  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche  con  fondi
di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse".

Da <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;115>

GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AGGIORNATA A MARZO 2019

 

LA FAQ DELL'ENEA SCARICATA IL 30.9.2022