4537 - Sabatini: per i contratti di finanziamento stipulati dall'1/1/2022 al 30/6/2023 il termine di realizzazione dell'investimento è stato prorogato di sei mesi (Art.1 comma 415 legge 29 dicembre 2022, n.197)

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2023, 

415. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal
1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il  termine  di  dodici  mesi  per
l'ultimazione degli  investimenti,  previsto  dai  decreti  attuativi
adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma  5,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e' prorogato per ulteriori sei mesi. 



Conseguente è prorogato di 6 mesi il termine per la richiesta di erogazione del contributo.

COMUNICATO DEL MISE

Proroga del termine di ultimazione degli investimenti

In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 415, della legge di bilancio 2023, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e dall’articolo 9, comma 10, del decreto interministeriale 22 aprile 2022, è prorogato per ulteriori 6 mesi.

 Per le suddette iniziative, è conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.