4554 - Credito d'imposta beni strumentali: confermata l'esclusione del leasing operativo (Risposta nr.41 del 17/1/2023)

Risposta n. 41 del 17/01/2023

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 184 a 197 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa - pdf


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

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Al riguardo, si ritiene di non poter concordare con la tesi dell'Istante per i motivi
di seguito esposti.

Come precisato nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente
dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'iper
ammortamento ­ di cui il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
rappresenta sostanzialmente l'evoluzione normativa ­ consiste in una maggiorazione
del costo di acquisizione fruibile dai soggetti che acquisiscono da terzi, in proprietà
o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato
A annesso alla legge n. 232 del 2016. I beneficiari dell'agevolazione, quindi, sono i
proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto
tramite leasing finanziario).

Con la recente circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 è stato confermato che, anche
relativamente al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, i beneficiari
dell'agevolazione sono i proprietari e i locatari finanziari (v. paragrafo 2.1); per questi
ultimi, il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante è rappresentato
dal ''costo per l'acquisto del bene'' sostenuto dal locatore (v. paragrafo 4.4).

La citata circolare n. 4/E del 2017 ha chiarito che sono, invece, esclusi dal
beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per
tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare all'impresa di
noleggio o che effettua la locazione operativa, ma ­ come chiarito dal principio di diritto
n. 2 del 2020 richiamato dall'Istante ­ solo a condizione che il noleggio o la locazione
operativa costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire
che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca,
sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte
dall'impresa.

La finalità dell'agevolazione, infatti, è proprio quella di incentivare l'effettuazione
di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per
lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di
prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa.

Il citato principio di diritto ha evidenziato che tutti i soggetti potenzialmente
destinatari dell'agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente
attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul
piano economico­patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli
investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici
derivanti dall'esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi
beni strumentali sono inseriti.

In considerazione delle numerose analogie esistenti ­ sia in termini di ratio
dell'agevolazione sia per quanto concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi ­ tra la
disciplina del super e dell'iper ammortamento e la disciplina del credito d'imposta
per investimenti in beni strumentali nuovi (che ridefinisce la disciplina degli incentivi
fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0), si ritengono applicabili al caso di
specie i chiarimenti forniti ­ in tema iper ammortamento ­ nella circolare n. 4/E
del 2017 e nel principio di diritto n. 2 del 2020 (ai quali si rinvia per ulteriori
approfondimenti) relativamente alla concessione in locazione operativa a terzi dei beni
oggetto dell'investimento.

Pertanto, in linea con la risposta n.720 del 18 ottobre 2021, a cui si rinvia per
ulteriori approfondimenti, risultano esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai clienti di
ALFA (soggetti locatari) in base ad un contratto di locazione operativa. Per tali beni,
il credito d'imposta, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare ­ in linea teorica ­
all'impresa che effettua la locazione operativa ma, nel caso dispecie, come correttamente
osservato nell'istanza di interpello, la Società (soggetto locatore) non potrà beneficiare
dell'agevolazione in quanto, come emerge dalle clausole contrattuali, essa non sopporta
il rischio dell'investimento