PREMESSA
Chi ha seguito la vicenda degli autovelox ha capito benissimo che, in certi casi, nemmeno la Cassazione sembra avere le idee chiare. Dalla lettura del Codice della strada, che costituisce la fonte primaria del diritto in materia, non dovrebbero esserci dubbi: una cosa è l'omologazione, altra cosa è la taratura.
Per anni la Cassazione ha sostanzialmente equiparato omologazione e taratura. Successivamente, con diverse sentenze del 2024 e del 2025, ha invece affermato quanto emerge chiaramente dal testo di legge, ossia che si tratta di due istituti distinti. Nel 2026, però, sembra essere tornata sui propri passi, sostenendo nuovamente l'equiparazione tra omologazione e taratura.
Temo che, anche sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo, si possa arrivare a una situazione analoga.
CASSAZIONE
Il Sole 24 Ore del 9 giugno 2026 richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 18155/2026, secondo la quale il parere del MISE non è obbligatorio. La Suprema Corte si è attenuta al tenore letterale della norma, che prevede che tale parere "può" essere richiesto e non che "deve" esserlo.
Il quotidiano conclude:
«L'assenza del parere tecnico non rende quindi invalido l'atto, ma può indebolire la posizione dell'Amministrazione sul piano probatorio, poiché i verificatori potrebbero non possedere le competenze specialistiche necessarie per contestare efficacemente il contenuto tecnico del progetto.»
TAR LAZIO
È la terza sentenza consecutiva che afferma un principio chiaro: il Manuale di Frascati non deve essere applicato, perché non è previsto da alcuna fonte del diritto.
È quanto noi consulenti abbiamo sempre sostenuto, senza però essere mai ascoltati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Stiamo parlando del principale tribunale amministrativo italiano. Resta comunque da attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato, che potrà fornire una parola definitiva sulla questione.
Siamo in Italia e, fino ad allora, tutto è ancora possibile.
SENTENTE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Continuano a vincere quasi sempre le aziende, si resta in attesa della prima sentenza della Cassazione sul Manuale di Frascati e su credito non spettante/credito inesistente.
CHE FINE HA FATTO IL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024 PER CHI HA ADERITO AL RIVERSAMENTO?
Al momento, nulla di nuovo. Siamo in Italia.
Le aziende hanno dovuto rispettare rigorosamente le scadenze previste per il riversamento; lo Stato, invece, continua a non dare risposte sui tempi di erogazione del contributo previsto dalla legge.
CONCLUSIONI
Premesso che è doveroso riconoscere come, nell'ambito dei cosiddetti "crediti d'imposta fai da te", vi siano state numerose frodi e che non siano mancati casi di utilizzo improprio dell'agevolazione, l'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate è apparso, in molti casi, difficilmente condivisibile.
Anziché esaminare il merito dei singoli progetti, l'Agenzia ha spesso preferito qualificare i crediti come inesistenti, equiparando di fatto tutte le situazioni a ipotesi di frode. Ne sono derivati atti di recupero con applicazione della sanzione del 100%.
Le imprese che hanno scelto di impugnare tali atti sono state costrette a versare l'intero importo del credito contestato, oltre alla sanzione, salvo poi richiedere la sospensione dell'esecuzione davanti al giudice tributario.
Per importi superiori a 50.000 euro si aggiunge anche il profilo penale. Si sono così verificate situazioni paradossali: imprenditori costretti a comparire davanti a un tribunale penale perché, secondo funzionari dell'Agenzia delle Entrate privi di specifiche competenze tecniche, il progetto non sarebbe stato innovativo.
Non sorprende, quindi, che molte imprese abbiano progressivamente perso fiducia nello Stato. Questa vicenda rappresenta purtroppo un ulteriore elemento di sfiducia.
È altresì rammaricante constatare che, nonostante vi fossero valide ragioni per difendersi, molte imprese e numerosi consulenti abbiano preferito rinunciare al contenzioso, scoraggiati dai costi, dalla durata del procedimento e dai rischi connessi. Far valere i propri diritti, in questi casi, richiede risorse economiche, tempo e determinazione.
Fortunatamente, alcuni contribuenti hanno deciso di non arrendersi, spesso per una questione di principio, affrontando il contenzioso fino in fondo. Ed è proprio grazie a queste iniziative che oggi stanno emergendo importanti pronunce favorevoli.
Quando è stato pubblicato l'atto di indirizzo del Vice Ministro dell'Economia, che ha chiarito come le contestazioni riguardanti esclusivamente il requisito dell'innovatività configurino un credito non spettante e non un credito inesistente, con conseguente applicazione del termine di decadenza quinquennale, sono improvvisamente scomparsi molti degli "esperti" che sostenevano l'esatto contrario e ritenevano impossibile che il Ministero adottasse tale interpretazione.
In realtà, il principio era giuridicamente evidente: le circolari amministrative non sono fonti del diritto e non possono modificare quanto previsto dalla legge. "A.B.C del diritto" che si studia in primo superiore !!!!!!


