La cessione dei beni agevolati prima della scadenza del periodo minimo di mantenimento produce effetti differenti a seconda dell’agevolazione utilizzata.
Per l’iperammortamento, diversamente da quanto previsto per i crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0, non è previsto meccanismo di recapture (non devono essere restituite le agevolazioni già fruite ma si perde il beneficio sulle quote residue)..
In tutti e tre i regimi è prevista invece la possibilità di mantenere l’agevolazione mediante la sostituzione del bene ceduto con un nuovo bene avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori
IPERAMMORTAMENTO normativa
articolo 1, comma 432, della legge n. 199/2025
“(VINCOLO) Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, (SOSTITUZIONE BENE) l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento»”
INDUSTRIA 4.0 normativa
articolo 1, comma 1060, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020
1060. (VINCOLO) Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione
di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o
sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se
appartenenti allo stesso soggetto, (RECAPTURE) il credito d'imposta e'
corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di
calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente
gia' utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato
dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le
suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1,
commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (SOSTITUZIONE BENE) in materia di investimenti sostitutivi.
TRANSIZIONE 5.0, normativa
articolo 38, comma 14, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria,(VINCOLO ) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, (RECAPTURE) il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,(SOSTITUZIONE BENE) in materia di investimenti sostitutivi.