Il decreto dell’8 agosto 2025 chiarisce che, per accedere alla mini Ires al 20%, i beni 4.0 e 5.0 non devono essere immediatamente interconnessi al sistema aziendale: l’obbligo può essere assolto anche in un momento successivo, purché entro oltre la metà del periodo di sorveglianza quinquennale. In questo modo le imprese possono beneficiare dell’agevolazione già in dichiarazione, salvo l’eventuale riversamento dell’imposta se l’interconnessione non viene poi completata.
Restano comunque fermi gli altri requisiti: accantonamento dell’utile 2024, investimenti minimi entro il 31 ottobre 2026 e incremento occupazionale. Per i beni 5.0 è richiesto inoltre un miglioramento dell’efficienza energetica (riduzione dei consumi tra il 3% e il 5%). Non sono invece previsti adempimenti informativi o comunicazioni preventive come per i crediti d’imposta.
In caso di cessione o delocalizzazione dei beni, l’agevolazione decade salvo sostituzione con altri investimenti di pari valore e caratteristiche.
L'ARTICOLO E' STATO CARICATO NELL'AREA RISERVATA ALLO STUDIO