4593 - L’impresa che delocalizza non sempre perde gli aiuti (Il Sole 24 Ore 11/12/2025)

L’impresa che delocalizza non sempre perde gli aiuti
Il Sole 24 Ore – 11 dicembre 2025 – Ro.L.

Il nuovo Codice degli incentivi (Dlgs 184/2025), pubblicato in Gazzetta e in vigore dal 1° gennaio 2026, chiarisce in modo definitivo quando la delocalizzazione comporta la perdita dei benefici pubblici e quando, invece, ciò non avviene.

Il testo distingue tra spostamento fisiologico dell’attività e vera delocalizzazione.


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Dlgs 184/2025
Art. 16 Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi
1. Nei casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l'attivita' economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti, si applica la seguente disciplina: a) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unita' produttiva situata in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie, di qualunque dimensione, decadono dalle agevolazioni fruite se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) gli incentivi erano diretti ad una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attivita' al di fuori dell'area ammissibile all'incentivo; 2) l'operazione di delocalizzazione avviene prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attivita' delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4; b) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unita' produttiva situata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti ad una specifica zona del territorio nazionale, se l'operazione di delocalizzazione avviene prima dei cinque anni dalla data del completamento dell'investimento agevolato, o, per le grandi imprese, dieci anni dalla medesima data. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attivita' delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4. In tali casi, le amministrazioni responsabili irrogano, altresi', una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Fatto salvo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'avvio della procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al comma 1 comunicano preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere a delocalizzazione. La comunicazione deve precedere di almeno novanta giorni, ovvero centottanta giorni nel caso di grandi imprese, l'avvio dell'operazione di delocalizzazione. In assenza di tale comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all'unita' produttiva interessata dall'operazione di delocalizzazione. 3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), per le quali sia stata accertata la decadenza non possono accedere, per i successivi cinque anni, ovvero dieci anni in caso di grandi imprese, decorrenti dalla data dell'operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi di cui al presente codice. 4. Sono fatti salvi i vincoli derivanti dalle norme dell'Unione europea o dai trattati internazionali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in piu' siti facenti capo alla medesima impresa. 5. Ferma restando la disciplina speciale del singolo incentivo fiscale o contributivo, la decadenza e il divieto di accesso agli incentivi, nonche' le sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano anche qualora, all'esito della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge n. 234 del 2021, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 1, comma 225, della medesima legge cessi definitivamente l'attivita' produttiva o una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'anno precedente in relazione all'unita' produttiva oggetto della chiusura. In tali casi, la decadenza comporta per lo stesso datore di lavoro l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi, di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o dei ridimensionamenti di attivita', percepiti nei dieci anni antecedenti la data di avvio della procedura medesima. Il divieto di accesso agli incentivi decorre dalla medesima data. 6. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 5, in caso di incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, i bandi definiscono le conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei livelli occupazionali degli addetti all'unita' produttiva o all'attivita' interessata dal beneficio medesimo successivamente al completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione dovuta a giustificato motivo oggettivo. 7. Le somme rivenienti dalla irrogazione, da parte delle amministrazioni responsabili centrali, delle sanzioni previste dal presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alle stesse amministrazioni e integrano le disponibilita' dell'incentivo, anche per essere destinate, ove possibile, al finanziamento di interventi di sostegno alla reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalle operazioni di delocalizzazione o di cessazione dell'attivita'. In caso di somme rivenienti da sanzioni irrogate dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile.