L’impresa che delocalizza non sempre perde gli aiuti
Il Sole 24 Ore – 11 dicembre 2025 – Ro.L.
Il nuovo Codice degli incentivi (Dlgs 184/2025), pubblicato in Gazzetta e in vigore dal 1° gennaio 2026, chiarisce in modo definitivo quando la delocalizzazione comporta la perdita dei benefici pubblici e quando, invece, ciò non avviene.
Il testo distingue tra spostamento fisiologico dell’attività e vera delocalizzazione.
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Dlgs 184/2025
Art. 16
Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia
dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi
1. Nei casi di incentivi per la realizzazione di investimenti
localizzati nel territorio nazionale, qualora l'attivita' economica
interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad
altri siti, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di
un'altra unita' produttiva situata in ambito nazionale, dell'Unione
europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le
imprese beneficiarie, di qualunque dimensione, decadono dalle
agevolazioni fruite se ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
1) gli incentivi erano diretti ad una zona specifica del
territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento
di attivita' al di fuori dell'area ammissibile all'incentivo;
2) l'operazione di delocalizzazione avviene prima di cinque
anni dalla data di completamento dell'investimento. La decadenza
comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi
fruiti in relazione all'attivita' delocalizzata, con le maggiorazioni
di cui all'articolo 17, comma 4;
b) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di
un'altra unita' produttiva situata in Stati non appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese
beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli
investimenti realizzati, anche se non diretti ad una specifica zona
del territorio nazionale, se l'operazione di delocalizzazione avviene
prima dei cinque anni dalla data del completamento dell'investimento
agevolato, o, per le grandi imprese, dieci anni dalla medesima data.
La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli
incentivi fruiti in relazione all'attivita' delocalizzata, con le
maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4. In tali casi, le
amministrazioni responsabili irrogano, altresi', una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in
misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Fatto salvo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'avvio della
procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, le imprese beneficiarie delle agevolazioni
di cui al comma 1 comunicano preventivamente al Ministero delle
imprese e del made in Italy e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l'intenzione di procedere a delocalizzazione. La
comunicazione deve precedere di almeno novanta giorni, ovvero
centottanta giorni nel caso di grandi imprese, l'avvio
dell'operazione di delocalizzazione. In assenza di tale
comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi
all'unita' produttiva interessata dall'operazione di
delocalizzazione.
3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), per le quali sia stata
accertata la decadenza non possono accedere, per i successivi cinque
anni, ovvero dieci anni in caso di grandi imprese, decorrenti dalla
data dell'operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi di cui
al presente codice.
4. Sono fatti salvi i vincoli derivanti dalle norme dell'Unione
europea o dai trattati internazionali. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 non si applicano alle imprese che operano attraverso
cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul
territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni
strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in piu' siti
facenti capo alla medesima impresa.
5. Ferma restando la disciplina speciale del singolo incentivo
fiscale o contributivo, la decadenza e il divieto di accesso agli
incentivi, nonche' le sanzioni amministrative di cui al comma 1, si
applicano anche qualora, all'esito della procedura prevista
dall'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge n. 234 del 2021,
il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui
all'articolo 1, comma 225, della medesima legge cessi definitivamente
l'attivita' produttiva o una parte significativa della stessa, con
contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di
quello impiegato mediamente nell'anno precedente in relazione
all'unita' produttiva oggetto della chiusura. In tali casi, la
decadenza comporta per lo stesso datore di lavoro l'obbligo di
restituzione dell'importo degli incentivi, di cui hanno beneficiato
gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o dei
ridimensionamenti di attivita', percepiti nei dieci anni antecedenti
la data di avvio della procedura medesima. Il divieto di accesso agli
incentivi decorre dalla medesima data.
6. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 5, in caso di incentivi che
prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, i bandi
definiscono le conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei
livelli occupazionali degli addetti all'unita' produttiva o
all'attivita' interessata dal beneficio medesimo successivamente al
completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di
domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura
proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla
decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione
dovuta a giustificato motivo oggettivo.
7. Le somme rivenienti dalla irrogazione, da parte delle
amministrazioni responsabili centrali, delle sanzioni previste dal
presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alle
stesse amministrazioni e integrano le disponibilita' dell'incentivo,
anche per essere destinate, ove possibile, al finanziamento di
interventi di sostegno alla reindustrializzazione o riconversione
industriale delle aree interessate dalle operazioni di
delocalizzazione o di cessazione dell'attivita'. In caso di somme
rivenienti da sanzioni irrogate dalle regioni e dagli enti locali, si
applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile. 

