16 Gennaio 2026
Iperammortamento: la “competenza” temporale e il nodo delle “prenotazioni” 2025
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Normativa di riferimento
431. Il beneficio di cui al comma 427 e' cumulabile con ulteriori (CUMULO)
agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra
le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di
innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La (CALCOLO AL NETTO DELLE ALTRE AGEVOLAZIONI)
relativa base di calcolo e' assunta al netto delle altre sovvenzioni
o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi
ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del (NON E' CUMULABILE CON INDUSTRIA 4.0)
presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2024, n. 207.
Considerazioni del quotidiano
Per i beni ordinati nel 2025 e consegnati nel 2026 non si rilevano criticità, in quanto rientrano nell’iperammortamento in applicazione del principio di competenza.
Più complessa è invece la questione del coordinamento con il credito d’imposta 4.0 (legge n. 178/2020 e legge n. 207/2024). La normativa prevede che i beni ordinati entro il 31 dicembre 2025, con pagamento di un acconto almeno pari al 20%, possano essere consegnati entro il 30 giugno 2026.
La legge di bilancio 2026 introduce il divieto di cumulo tra le due agevolazioni. Possono pertanto verificarsi due diverse situazioni:
-
Prenotazione effettuata e credito d’imposta 4.0 riconosciuto: l’impresa dovrà fruire del credito d’imposta.
-
Prenotazione effettuata ma fondi del credito d’imposta esauriti: l’investimento potrebbe essere agevolato tramite l’iperammortamento.
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