4702 - Così si cumula il credito Zes con il tax credit beni 4.0 (Il Sole 24 Ore - 26/1/2026)

Agevolazioni fiscali

A cura di
Micaela Marini

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Così si cumula il credito Zes
con il tax credit beni 4.0

D) Per un investimento effettuato nel 2024, una società ha beneficiato del credito Zes, nella misura del 60 per cento. Uno dei beni per cui si è beneficiato di tale credito ha le caratteristiche per beneficiare anche del credito 4.0.
La società può beneficiare pure di questo credito, considerato che, in sede di invio dell'istanza per il credito Zes, non è stato dichiarato che sul bene si sarebbe fatta richiesta del credito 4.0 e, soprattutto, considerato che, in sede di richiesta del credito Zes, non è stata effettuata una decurtazione del credito 4.0, pur essendo stata fatta richiesta del credito in misura "piena" del 60 per cento?
Il quesito si pone perché, secondo la normativa, il cumulo non consente di superare il costo sostenuto dal contribuente e i limiti di intensità previsti dalle normative europee di riferimento. Sembrerebbe, pertanto, sussistere un doppio limite:
- il cumulo non deve superare il costo del bene;
- il cumulo non deve superare l'intensità massima prevista dalla normativa europea, che, nel caso di specie, potrebbe essere il 60% previsto dalla Zes.
Qual è il parere dell'esperto?

R) La risposta è affermativa.

Viene citato l'interpello 360/2020 relativo al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Risposta n. 360 del 16/09/2020

Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Cumulo del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali - pdf

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che non costituisce oggetto del presente interpello la verifica del possesso dei requisiti per beneficiare dei crediti di imposta in argomento.

L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto un credito di imposta a favore delle Pagina 3 di 5 imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

In particolare, il comma 102, nella versione vigente, prevede che Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento>>.

Il successivo comma 192 prevede testualmente che Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto>>.

Come detto, la disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri gli aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale. 

Alla luce di quanto sopra, in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla legge di Bilancio 2020, si ritiene che, in relazione ai
medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

Si evidenzia, infine, che, in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, la scrivente, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, aveva già precisato che
lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento). Misura, quest'ultima, analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020.


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