4776 - Per fruire dei benefici fiscali, la prova deve essere efficace

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Per fruire dei benefici fiscali, la prova deve essere efficace

La perizia di parte non è prevista dall’ordinamento: a essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo

SINTESI: Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 30957 del 2025; Cass. n. 2052 del 2025) quello secondo cui, nel processo tributario, la perizia depositata dalla parte, sia essa contribuente o Amministrazione finanziaria, prodotta, singolarmente o nel contesto di scritti difensivi, ha il valore di allegazione difensiva a contenuto tecnico (Cass. Sez. U. n. 13902 del 2013, Cass.  n. 33503 del 2018, Cass. n. 22965 del 2017). La stessa non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall’ordinamento la pre-costituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. n. 33503 del 2018).

Ordinanza n. 2118 del 1° febbraio 2026 (udienza del 3 dicembre 2025)
Cassazione civile, sezione V – Presidente - Crucitti Roberta
Onere della prova - In materia di agevolazioni tributarie, l’onere di provare i presupposti che legittimano la fruizione di un regime di favore grava sul contribuente che intenda avvalersene; la perizia stragiudiziale di parte, anche se giurata, non è dotata di efficacia probatoria piena, ma costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico