4785 - L'iperammortamento deve essere calcolato sul costo del bene la netto di altri contributi (Il Sole 24 Ore - 26/2/2026)

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 Ore

26 Febbraio 2026

L’iperammortamento ora dà meno vantaggi al Sud

Roberto Lenzi

  La nuova disciplina modifica il cumulo tra iperammortamento 2026 e contributi pubblici: l’agevolazione fiscale si applica solo alla quota di investimento non già coperta da altri incentivi.

  Fino al 2025 (con estensione al 2026), il credito d’imposta 4.0 si calcolava sull’intero investimento agevolabile; ora la base di calcolo deve essere “nettizzata”, cioè ridotta dei contributi ricevuti sugli stessi costi.

  La legge 199/2025 consente il cumulo con altre agevolazioni nazionali o UE, ma vieta la sovrapposizione sulle stesse quote di costo e il superamento del costo sostenuto.

  Effetto generale: il beneficio complessivo diminuisce e si riduce il vantaggio relativo per le imprese del Sud, dove i contributi a fondo perduto sono più elevati.


NORMATIVA

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212) (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2026, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 335, 371, 397, 460 e 766, primo periodo dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2025.

Art. 1

431. Il beneficio di cui al comma 427 e' cumulabile  con  ulteriori    (CUMULO)
agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che  abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno  non  copra
le medesime quote di costo dei singoli investimenti del  progetto  di
innovazione e non  porti  al  superamento  del  costo  sostenuto.  La (CALCOLO AL NETTO DELLE ALTRE AGEVOLAZIONI)
relativa base di calcolo e' assunta al netto delle altre  sovvenzioni
o dei contributi a qualunque titolo ricevuti  per  i  medesimi  costi
ammissibili. La maggiorazione del costo  di  cui  al  comma  427  del (NON E'CUMULABILE CON INDUSTRIA 4.0)
presente articolo non si applica agli  investimenti  che  beneficiano
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della  legge  30
dicembre 2024, n. 207. 

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