Italia oggi 14/4/2026
decreto in arrivo: deduzione utilizzabile a prescindere dagli investimenti in rinnovabili
Iperammortamento, copertura massima decisa anno per anno
DIRITTO_IMPRESA
di Bruno Pagamici
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Le soglie massime degli investimenti previste per l'applicazione dell'iperammortamento saranno relative alla singola annualità (e non all'intero triennio 2026-2028), la maxi deduzione fiscale potrà essere utilizzata per gli investimenti in beni materiali e immateriali indipendentemente dagli investimenti in energia rinnovabile, le comunicazioni ex ante potranno essere più di una (es. relativamente alle categorie di beni progressivamente acquistate) e di conseguenza anche le comunicazioni di chiusura saranno riferite ai vari step previsti in sede preventiva.
Poiché gli investimenti agevolabili dovranno essere completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, potranno accedere al beneficio anche le imprese che hanno effettuato i relativi ordini a fine 2025 (con consegna sia avvenuta dopo l'1/1/2026). È quanto prevede il decreto attuativo (provvisorio) per l'iperammortamento 2026-2028, formulato dopo la rimozione del vincolo territoriale del “Made in Eu” che, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, prevede inoltre l'obbligo della perizia tecnica asseverata per tutti i beni (non solo per quelli > di 300.000 euro) e di invio della “comunicazione di conferma” dell'investimento con cui dimostrare il pagamento del 20% dei costi di acquisizione.
Le comunicazioni obbligatorie. Con le nuove regole potranno essere inviate al Gse una o più comunicazioni preventive (ex ante) relativamente ai beni oggetto di investimento che possono essere raggruppati anche per categorie (funzionali, tecniche, ecc.). Ciò al fine di rendere più flessibile l'operatività aziendale e il ricorso al beneficio in quanto, di conseguenza, anche le comunicazioni di completamento dell'investimento potranno essere riferite alle singole comunicazioni ex ante, senza dover necessariamente completare l'intero investimento per poter fruire della maxi detrazione. La comunicazione “intermedia” (o seconda comunicazione) dovrà invece essere inviata per confermare l'investimento dimostrando di aver versato almeno il 20% dei costi ammissibili.
La perizia tecnica asseverata. Dovrà essere allegata alla comunicazione di completamento e dimostrare, oltre alla rispondenza dei beni di cui agli allegati IV e V, l'interconnessione dei beni e la rispondenza ai requisiti di ammissibilità degli investimenti per l'auto-produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Dovrà inoltre essere redatta anche per investimenti di piccolo importo (e non solo per quelli di importo maggiore di 300mila euro come nel Piano 5.0) da tecnici abilitati anche, ovvero ingegneri o periti industriali iscritti negli albi professionali (o dottori agronomi, agrotecnici laureati o periti agrari laureati per il settore agricolo). È richiesta inoltre una certificazione contabile che attesti il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla contabilità.
Investimenti in beni strumentali e in energia rinnovabile. Con le nuove regole gli investimenti nei beni materiali e immateriali di cui agli allegati IV e V potranno essere agevolabili indipendentemente dagli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia rinnovabile per l'autoconsumo.
Software as-a-service. Potranno essere ammissibili all'iperammortamento anche i canoni relativi ai software acquistati in modalità as-a-service. Si tratta di un software che opera in cloud in cui le applicazioni sono ospitate dal fornitore e accessibili in rete. Invece di acquistare e installare il software localmente gli utenti pagano un abbonamento per utilizzarlo, sollevandosi da manutenzione e aggiornamenti.


