4901 - Un iperammortamento in salita (ItaliaOggi - 10/5/2026)

ItaliaOggi, 10 maggio 2026 – Bruno Pagamici

  • Le imprese dovranno inviare complessivamente cinque comunicazioni al Gse:
    • comunicazione preventiva;
    • comunicazione di conferma;
    • comunicazione di completamento;
    • comunicazione annuale sugli investimenti e sull’utilizzo del beneficio;
    • comunicazione integrativa con piano di ammortamento.
  • Viene confermato l’obbligo della perizia tecnica asseverata per attestare caratteristiche e interconnessione dei beni, anche per investimenti inferiori a 300 mila euro, eliminando quindi la precedente possibilità di autodichiarazione per i beni di minor valore.
  • Per gli impianti di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili viene introdotto il limite del 105% rispetto al fabbisogno energetico dell’azienda, per evitare utilizzi speculativi dell’energia incentivata.
  • I sistemi di accumulo energetico (Bess) potranno beneficiare dell’agevolazione solo se collegati a nuovi impianti di produzione energetica e in misura proporzionata alla capacità installata.
  • Il decreto esclude dal beneficio i software utilizzati in modalità “as-a-service” basati su cloud e abbonamento, elemento considerato penalizzante per molte imprese.
  • Per gli investimenti energetici sono agevolabili: impianti di produzione elettrica; trasformatori e misuratori; impianti termici destinati al calore di processo; servizi ausiliari; sistemi di stoccaggio dell’energia.
  • Gli impianti devono essere collocati sulle stesse particelle catastali dell’azienda oppure collegati tramite Pod riferibili alla stessa struttura produttiva
  • Per i beni materiali e immateriali il completamento coincide con la data di effettuazione dell’investimento; per gli impianti energetici rileva invece la data di fine lavori.
  • Rimane il vincolo europeo per i pannelli fotovoltaici, che dovranno provenire dalle categorie indicate nel registro Enea.
  • Il diritto al beneficio fiscale scatterà dal periodo d’imposta in cui il bene entrerà in funzione e verrà trasmessa la comunicazione finale al Gse.
  • L’agevolazione decade in caso di cessione del bene o trasferimento all’estero senza sostituzione con beni tecnologicamente equivalenti o superiori.
  • Le spese ammissibili dovranno inoltre essere certificate da un revisore contabile, senza previsione di rimborso dei relativi costi professionali.

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