È un impegno gravoso per le aziende, che si protrae per tutto il periodo di ammortamento del bene; non è comunque previsto a pena di revoca, a differenza delle altre tre comunicazioni obbligatorie.
NORMATIVA MONITORAGGIO
Decreto attuativo del 4/5/2026 articolo 3, comma 6
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6. Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 12, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa ai sensi del comma 1, e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 4, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere: |
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a) entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio; |
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b) entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio. |
REVOCA PER LE TRE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
1) Prenotazione;
2) Conferma del 20%;
3) Completamento del progetto
Decreto attuativo del 4/5/2026 articolo 3, comma 5
| 5. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni di cui ai commi da 1 a 4 nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio |


