Spett.le ................................................................
C.F. .....................................................................
|
OGGETTO: FONDO DI GARANZIA – F.Gar. L. 662/96 |
Si comunica che il Consiglio di gestione del Fondo, in data 04/08/2026, ha ammesso l'operazione in oggetto all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96.
La garanzia di cui sopra decadrà se almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria non sarà perfezionato entro il 04/02/2027, salvo che prima dello scadere di tale termine, non venga richiesta ed accordata una proroga, da parte del Consiglio di gestione del Fondo. A pena di decadenza della garanzia di cui sopra, inoltre, la data del perfezionamento e le altre informazioni previste dalle Disposizioni Operative dovranno essere comunicate al Gestore entro 3 mesi dalla medesima data del perfezionamento.
La garanzia di cui sopra avrà termine non oltre 60 mesi dalla data in cui sarà perfezionato almeno il 25% dell'operazione finanziaria.
La validità della garanzia rimane comunque subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di inefficacia della garanzia di cui alle Disposizioni Operative.
Il finanziamento per il quale è richiesta la presente agevolazione beneficia del sostegno dell'Unione Europea nell'ambito del Fondo InvestEU. Inoltre, la stessa è resa possibile grazie al supporto di CDP, quale Istituto Nazionale di Promozione, il cui ruolo prevede il sostegno delle esigenze finanziarie delle PMI.
Revoca agevolazioni
Si ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, fatta salva l'efficacia della garanzia, il Gestore MCC avvia il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale:
a.Il programma d’investimento deve essere ultimato entro 3 anni dal perfezionamento dell’operazione finanziaria
- a) nei soli casi in cui la garanzia sia concessa su "operazioni finanziarie a fronte d'investimento" così come definite dalle Disposizioni Operative, qualora il programma di investimento, oggetto delle medesime operazioni, non sia completato entro il termine di tre anni dalla data di perfezionamento dell'operazione finanziaria;
b.Conservazione della documentazione per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza dell’operazione
- b) nei soli casi in cui la garanzia sia concessa su "operazioni finanziarie a fronte d'investimento" così come definite dalle Disposizioni Operative, qualora la relazione finale sul programma di investimento, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati, non sia conservata per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal Fondo e non sia trasmessa dal soggetto beneficiario finale al Gestore del Fondo entro il termine di un mese dalla relativa richiesta;
c.Rispetto dei parametri dimensionali
- c) qualora, diversamente da quanto dichiarato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale nell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative, il soggetto beneficiario finale non rispetti i parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003 e le ulteriori indicazioni fornite dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005;
d.Se richiesta la documentazione deve essere inviata entro tre mesi
- d) qualora il soggetto beneficiario finale non fornisca al Gestore del Fondo, entro 3 mesi dalla richiesta dello stesso ai fini dell'espletamento dei controlli documentali, ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di escussione della garanzia, la documentazione necessaria alla verifica dei parametri dimensionali di cui alla precedente lettera c);
e.Se richiesta la documentazione deve essere inviata entro tre mesi
- e) nei soli casi in cui il soggetto richiedente ha alimentato i dati del modulo economico-finanziario del modello di valutazione attraverso acquisizione automatica dal Portale per le imprese, qualora il soggetto beneficiario finale non fornisca al Gestore del Fondo, entro 3 mesi dalla richiesta dello stesso ai fini dell'espletamento dei controlli documentali, ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di escussione della garanzia, la documentazione contabile necessaria alla verifica dei predetti dati;
- f) nei soli casi in cui il soggetto richiedente ha alimentato i dati del modulo economico-finanziario del modello di valutazione attraverso acquisizione automatica dal Portale per le imprese, qualora sia verificata la mancata rispondenza sostanziale dei dati acquisiti dal Portale per le imprese con quelli risultanti dalla documentazione contabile di cui alla precedente lettera e) e tale mancata rispondenza sostanziale sia stata determinante ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo;
- g) qualora l'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale, contenga dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo;
h.Subentro di altri soggetti
- h) qualora nell'operazione finanziaria subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l'ammissione alla garanzia, fatta eccezione per il caso in cui nell'operazione finanziaria subentri una persona fisica a seguito di cessazione dell'attività d'impresa e cancellazione presso il Registro delle imprese;
- i) qualora il soggetto beneficiario finale sia destinatario di provvedimenti giudiziari per violazione di obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, ai sensi degli articoli 30, comma 3 e 80, comma 1 e successivi del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50;
- j) qualora il soggetto beneficiario finale sia destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
In caso di revoca totale o parziale dell'agevolazione, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.


