SCHEMA DI ATTO INCOMPLETO: IL SILENZIO DEL FISCO NON COMPORTA L’ARCHIVIAZIONE
Il Sole 24 Ore – 21 ottobre 2026
- 60 giorni per rispondere: il contribuente che riceve uno schema di atto ha 60 giorni dalla notifica per presentare osservazioni e controdeduzioni, chiedendo eventualmente l’archiviazione.
- Nessun obbligo di risposta: l’Agenzia delle Entrate non è tenuta a comunicare entro un termine specifico l’accoglimento delle osservazioni o l’archiviazione della posizione.
- Nessun silenzio-assenso: la mancata risposta dell’ufficio non significa che le osservazioni siano state accolte o che il procedimento sia stato archiviato.
- Accertamento ancora possibile: anche dopo diversi anni dalla presentazione delle controdeduzioni, l’ufficio può notificare l’accertamento, purché rispetti i termini di decadenza.
- Termini di accertamento: per le dichiarazioni regolarmente presentate, il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione; in caso di dichiarazione omessa o nulla, il termine è di sette anni.
- Esempio pratico: per il periodo d’imposta 2023, con dichiarazione presentata nel 2024, uno schema di atto notificato nel 2026 può lasciare il contribuente nell’incertezza fino al 31 dicembre 2029.
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