5146 - Sabatini, quali sono le spese ammesse ?

FAQ DEL MISE

6.1 Quali sono le spese ammissibili alle agevolazioni?

Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti unionali del settore di riferimento, sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali nuovi di fabbrica, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software applicativi classificabili alla voce B.I.3 e B.I.4 dell’attivo dello stato patrimoniale, aventi uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare localizzate nel territorio nazionale.

Il programma d’investimento deve essere configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento e deve essere articolato conformemente alle linee di intervento indicate nel provvedimento di concessione, nel rispetto dei relativi requisiti d’ammissibilità (investimenti in beni strumentali, investimenti 4.0 e/o investimenti green). Non è in ogni caso ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

(Punti 6 e 7 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)


OIC16 – Immobilizzazioni materiali

  1. La voce BII2 “impianti e macchinario” può comprendere:

− impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio:

servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);

− impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda;

− altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);

− macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di

svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate

operazioni.

 

  1. La voce BII3 “attrezzature industriali e commerciali” può comprendere: 

− attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo

svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di

laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);

− attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la  capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo  d’usura; comprende convenzionalmente gli utensili

 

  1. La voce BII4 “altri beni” può comprendere:

− mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di

officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed

assistenziali);

− macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);

− automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di

trasporto interni);

− imballaggi da riutilizzare;

− beni gratuitamente devolvibili.

 

OIC 24  - Immobilizzazioni immateriali

  1.  La voce BI3 “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” può comprendere:

− i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;

− i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;

− i costi per i diritti in licenza d’uso di brevetti;

− i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d'uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;

− i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore;

− i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno possono essere trasmessi con licenza d’uso. Sebbene i diritti siano assimilabili dal punto di vista utilizzativo, è evidente che il brevetto implica un concetto di trasferibilità e di proprietà (anche se limitata nel tempo) che la licenza d'uso normalmente non ha. Tuttavia, privilegiando gli aspetti sostanziali e considerando l’utilizzo economico del bene immateriale, è preferibile classificare nella stessa voce BI3 anche le licenze d'uso per brevetti e beni simili.

 

  1. La voce BI4 “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” può comprendere:

− i costi per l’ottenimento di concessioni su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici quali ad esempio il suolo demaniale);

− i costi per l’ottenimento di concessioni per esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio autostrade, trasporti, parcheggi, ecc.);

− i costi per le licenze di commercio al dettaglio;

− i costi di know-how per la tecnologia non brevettata;

− i costi per l’acquisto, la produzione interna (si veda Appendice A) e per i diritti di licenza d’uso dei marchi.