FAQ DEL MISE
6.1 Quali sono le spese ammissibili alle agevolazioni?
Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti unionali del settore di riferimento, sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali nuovi di fabbrica, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software applicativi classificabili alla voce B.I.3 e B.I.4 dell’attivo dello stato patrimoniale, aventi uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare localizzate nel territorio nazionale.
Il programma d’investimento deve essere configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento e deve essere articolato conformemente alle linee di intervento indicate nel provvedimento di concessione, nel rispetto dei relativi requisiti d’ammissibilità (investimenti in beni strumentali, investimenti 4.0 e/o investimenti green). Non è in ogni caso ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.
(Punti 6 e 7 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)
OIC16 – Immobilizzazioni materiali
- La voce BII2 “impianti e macchinario” può comprendere:
− impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio:
servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
− impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda;
− altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);
− macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di
svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate
operazioni.
- La voce BII3 “attrezzature industriali e commerciali” può comprendere:
− attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo
svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di
laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);
− attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura; comprende convenzionalmente gli utensili
- La voce BII4 “altri beni” può comprendere:
− mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di
officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed
assistenziali);
− macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);
− automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di
trasporto interni);
− imballaggi da riutilizzare;
− beni gratuitamente devolvibili.
OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
- La voce BI3 “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” può comprendere:
− i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
− i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
− i costi per i diritti in licenza d’uso di brevetti;
− i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d'uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
− i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore;
− i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno possono essere trasmessi con licenza d’uso. Sebbene i diritti siano assimilabili dal punto di vista utilizzativo, è evidente che il brevetto implica un concetto di trasferibilità e di proprietà (anche se limitata nel tempo) che la licenza d'uso normalmente non ha. Tuttavia, privilegiando gli aspetti sostanziali e considerando l’utilizzo economico del bene immateriale, è preferibile classificare nella stessa voce BI3 anche le licenze d'uso per brevetti e beni simili.
- La voce BI4 “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” può comprendere:
− i costi per l’ottenimento di concessioni su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici quali ad esempio il suolo demaniale);
− i costi per l’ottenimento di concessioni per esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio autostrade, trasporti, parcheggi, ecc.);
− i costi per le licenze di commercio al dettaglio;
− i costi di know-how per la tecnologia non brevettata;
− i costi per l’acquisto, la produzione interna (si veda Appendice A) e per i diritti di licenza d’uso dei marchi.


