4551 - Le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento pubblico sono di compente del giudice ordinario e non di quello amministrativo (Tar Sicilia - Sentenza n.1000/2022)

IL SOLE 24 ORE - 10.10.2022

Amministrativo

Fondi pubblici, la fase esecutiva non spetta al Tar

di Roberta Raimondo

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 1000/2022, ha chiarito che devono essere devolute al giudice ordinario e non al giudice amministrativo le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento pubblico