4569 - Turismo - Il Ministero ha pubblicato l'elenco dei 598 beneficiari per il bonus riqualificazione (Decreto 21.11.2022))

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DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA PER LE STRUTTURE RICETTIVE

21/11/2022

Nella pagina Atti di concessione è pubblicato il decreto di autorizzazione alla fruizione delle  agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico del 10 giugno 2022 (prot. 7527/22), unitamente all’elenco delle strutture ricettive beneficiarie “Allegato 1”.

La pubblicazione del decreto assolve all’obbligo di comunicazione alle imprese autorizzate previsto dall’articolo 3, comma 2 dell’Avviso pubblico prot. 7527/22, del 10 giugno 2022.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, sarà pubblicata la Risoluzione di istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dell’agevolazione fiscale.


WWW.FISCOOGGI.IT - 22/11/2022

Bonus riqualificazione alberghi,
in rete l’elenco dei beneficiari

Terminata la fase delle verifiche sulla regolarità della documentazione presentata dalle potenziali imprese ammesse all’agevolazione, il ministero del Turismo dà l’ok a 598 di queste

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Sul sito del ministero del Turismo è online il decreto che dà il via alla fruizione del credito d’imposta destinato alle imprese che gestiscono strutture ricettive turistico-alberghiere, le quali, dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, hanno sostenuto spese per il miglioramento delle stesse, e hanno presentato istanza per accedervi (vedi articolo “Bonus riqualificazione alberghi, istanze al Turismo dal 13 giugno”). Nell’allegato al provvedimento l’elenco delle 598 strutture ricettive beneficiarie, con l’ammontare del credito spettante a ciascuna di esse.

In proposito, ricordiamo brevemente che si tratta dell’agevolazione introdotta, per gli anni 2014-2016, dall’articolo 10 del Dl n. 83/2014, reiterata, per il biennio 2017-2018, dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 232/2016 e riproposta con qualche modifica dal Dl “Agosto” (articolo 79), consistente in un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, individuate dall’articolo 2 del decreto interministeriale del 17 marzo 2022.

Lo sconto fiscale è commisurato al 65% delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019; quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta del 2020 e del 2021. È utilizzabile soltanto in compensazione, tramite F24, pertanto, il decreto annuncia che a breve l’Agenzia delle entrate, con risoluzione, istituirà l’apposito codice tributo da indicare nel modello.

Il beneficio in questione spetta per le spese sostenute entro il 6 novembre 2021 – per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, acquisto di mobili e componenti d’arredo, e inoltre, per i soli stabilimenti termali, per la realizzazione di piscine e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali – in quanto, poi, è stato sostituito da un nuovo credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del Pnrr (vedi articolo “Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico”).