4960 - Piano Transizione 4.0, il punto della situazione (IlSole24Ore - 26/6/2025)

Se ricevono la comunicazione di:

- "prenotazione", devono effettuare il versamento dell'acconto del 20% entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di prenotazione;

- "risorse esaurite", devono attendere ipotetici scorrimenti; in questo caso i 30gg decorrono dalla data del finanziamento della domanda.

Alcune aziende non stanno ricevendo comunicazioni dal Gse: ne quella di conferma e ne quella di esaurimento delle risorse. Questa ipotesi non è contemplata dalla normativa e se la comunicazione di accoglimento arrivasse in ritardo il rischio è che le aziende non siano in grado di pagare l'acconto entro il termine di 30gg dall'invio della domanda di prenotazione.

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DECRETO DIRETTORIALE DEL 15 MAGGIO 2025

Art. 2
(Contenuto, modalità e termini di invio del modello di comunicazione)

1. Il modello di comunicazione si compone di un frontespizio, per l’indicazione dei dati
identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione, e di una sezione, per l’indicazione
delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e l’importo
del credito d’imposta.

2. Il modello di comunicazione è trasmesso dall’impresa in via preventiva, e comunque entro e
non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti
in beni di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 che si intendono effettuare e del relativo
credito d’imposta prenotato. Ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico
di invio della comunicazione in via preventiva.


3. Entro 30 giorni dall'invio del modello di comunicazione in via preventiva, l'impresa trasmette
nuovamente il modello in via preventiva con l’indicazione della data e dell’importo del
pagamento relativo all'ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del
costo di acquisizione.


4. Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli
investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre
2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.


5. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste
dai commi da 1 a 4 comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del
credito d’imposta.

6. Per le imprese che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno comunicato tramite il
modello di cui all’allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024, investimenti di cui al comma
446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in via preventiva ovvero di completamento, ai fini
della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via
preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via
preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto
disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati. Le imprese di cui al
periodo precedente, che non adempiono alle indicazioni di cui al presente comma entro il
termine ivi previsto, devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e ai fini della prenotazione delle risorse rileva
l’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva.

7. Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito
d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti
comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Al perfezionamento dell’invio
del modello di comunicazione di cui al presente decreto, l’impresa ottiene una ricevuta di
avvenuto invio del modello, con l’indicazione del credito d’imposta comunicato.

8. Ai sensi del comma 448 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il Ministero delle imprese e del
made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa,
entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse
a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta
utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, con modalità
telematiche e secondo i termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in
compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi. Il credito d’imposta è utilizzabile in
compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese
successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy
all’Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non
deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle imprese e del
made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

9. Nel caso di indisponibilità, anche parziale, delle risorse di cui al citato comma 446, le
comunicazioni di cui al presente decreto si intendono in ogni caso trasmesse. Nel caso di nuova
disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa secondo l’ordine cronologico
di trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 2.