A livello generale la sospensione opera per questi periodi:
dal 1° al 31 agosto) e per il periodo natalizio (dal 1° al 31 dicembre) e preclude all’agenzia delle Entrate l’invio di determinati atti.
La sospensione non opera quando vi sono casi di indifferibilità e urgenza (si veda la circolare 9/E/2024 delle Entrate).
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