4978 - 30/7/2025 - Aiuti di Stato, oneri più pesanti con gli otto anni per i recuperi (Il Sole 24 Ore - 30/7/2025)

Per il recupero di questi aiuti  sono stati concessi all'agenzia delle entrate 8 anni anzichè  gli ordinari 5.


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NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 81

Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. (25G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2025

NORMATIVA

Art. 23


Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.»;
b) all'articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.».