30/5/2026 - Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura (2026) - Investimenti 1/1/2026 - 15/11/2026

LINK DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON TUTTA LA NORMATIVA

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/credito-imposta-per-gli-investimenti-nella-zes-unica-per-le-imprese-del-settore-agricolo-della-pesca-e-acquacoltura-2026/che-cos-imprese


Come e quando

LINK: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/come-e-quando1-imprese

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione (“comunicazione”) dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 (il 30 maggio è sabato, le comunicazioni possono essere inviate entro il 1° giugno 2026), nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026.

Si considera tempestiva anche la “comunicazione” trasmessa dal 26 maggio 2026 al 30 maggio 2026, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2026.
 

Attenzione: In caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 30 maggio 2026 (1° giugno 2026).

La trasmissione telematica della “comunicazione” è effettuata utilizzando esclusivamente il software “ZESUNICAAGRICOLA2026” disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione”, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione”.

Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2026.

Attenzione: In caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione integrativa oltre la data del 2 dicembre 2026.

La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software “ZESUNICAINTEGRATIVAAGRICOLA 2026” disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Sul modello integrativo, tra l’altro, devono essere indicati gli estremi della certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Attenzione: Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono dei modelli di comunicazione già approvati con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025. I modelli e le istruzioni aggiornati sono disponibili nella sezione “Modello e istruzioni”

Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322