10/11/2026 Sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi

INDICE

Circolare dello studio

Sintesi della normativa

Decreto Ministeriale 18 luglio 2025

Decreto direttoriale 4 agosto 2026


SINTESI DELLA NORMATIVA

Sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi

1.      Link del ministero con tutta la normativa

https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/sostegno-alla-domanda-di-servizi-di-cloud-computing-e-cyber-security

2.      Finalità

Il presente decreto definisce gli interventi di sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell'acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso, al fine di promuovere lo sviluppo e l'adozione di servizi applicativi digitali innovativi.
(punto 1 art 2 decreto 18 luglio 2025).

3.      Fondi stanziati:  € 150mln di cui € 71mln per il Sud
4.      Click day il 10/11/2026, la domanda puo’ essere caricata dal 20 ottobre
5.      Soggetti ammessi

Micro, piccole e medie imprese (PMI) e i lavoratori autonomi/liberi professionisti operanti in Italia

6.      Soggetti esclusi: le imprese che operano nei settori esclusi  dal de minimis
7.      Imprese agricole

Faq 12) Le aziende agricole possono accedere al Voucher Cloud & Cybersecurity?
Le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono escluse dall'ambito di applicazione della misura. Tuttavia, qualora un'impresa eserciti, oltre alle attività escluse, anche attività economiche diverse rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis), l'agevolazione può essere riconosciuta con riferimento a tali attività, a condizione che:

8.      Soggetto gestore: Mimit con la collaborazione di Invitalia
9.      Agevolazione: contributo a fondo perduto del 50%
10. Agevolazione massima: € 20.000,00
11. Spesa minima: € 4.000,00
12. Agevolazione è in de minimis

Max € 300.000,00 per l’impresa unica, considerando anche le collegate

13. Regole di cumulo
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche "de minimis", nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

(punto 2 art 6 decreto 18 luglio 2025).

14. Requisito di accesso

Per accedere all'agevolazione è necessario disporre, al momento della presentazione della domanda, di una connessione Internet con velocità di download pari ad almeno 30 Mbps

15. Servizi ammessi
  1. soluzioni hardware cyber security: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch sicuri; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS)
  2. soluzioni software cyber security: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità
  3. servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS): virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS); database
  4. servizi Cloud SaaS: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX). Rientrano tra i servizi di cui alla presente lettera anche i sistemi per erogare la formazione, fatta eccezione per le spese afferenti ai contenuti formativi
  5. i servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi ivi inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione delle PMI e lavoratori autonomi beneficiari del contributo. I servizi di cui alla presente lettera sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati dal presente comma, in quanto intesi come servizi accessori funzionali a promuovere le finalità di transizione digitale e sviluppo di soluzioni tecnologiche individuate dal decreto 18 luglio 2025.

I servizi e) sono ammissibili entro il limite del 30% del valore complessivo del piano di spesa.

16. Servizi esclusi (NB sono agevolabili sono i servizi migliorativi)

Faq 19) Quali spese non sono finanziabili?
Il voucher finanzia esclusivamente l'acquisto di soluzioni nuove o significativamente migliorative rispetto a quelle già in uso. Pertanto, non sono ammissibili le spese che non determinano un reale avanzamento tecnologico o un incremento del livello di sicurezza informatica dell'impresa. A titolo esemplificativo, non sono finanziabili:

  • soluzioni o servizi con prestazioni analoghe a quelli già utilizzati dall'impresa
  • estensioni di licenze già possedute
  • aumenti del numero di postazioni, utenti o utenze di servizi già in uso
  • semplici aggiornamenti di versione che non introducano un miglioramento sostanziale della soluzione esistente
  • interventi che si limitino al mantenimento dell'infrastruttura tecnologica già disponibile senza apportare nuove funzionalità o maggiori livelli di sicurezza.
17. Il servizi possono essere fornititi solo dai soggetti presenti nell’elenco ministeriale

L’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security è stato definito con il decreto 29 luglio 2026.

Consulta l'elenco (invitalia.it)

18. Obbligo della polizza catastrofale alla data della domanda
19. Ammesse le sole spese sostenute dopo la presentazione delle domande
20. Termine per la realizzazione del progetto

Faq 36) Quali sono i termini per la realizzazione del progetto, il sostenimento delle spese e la presentazione della rendicontazione finale?
La durata del progetto e i relativi termini variano in base alla modalità di acquisizione dei prodotti e servizi agevolati:

  1. Nel caso di acquisto diretto, le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione del progetto
  2. Nel caso di servizi acquisiti tramite abbonamento, il contratto deve essere sottoscritto successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione. Le spese ammesse saranno quelle sostenute relativamente ai primi 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di abbonamento. La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione del progetto
  3. Nel caso di acquisto misto, che prevede sia acquisti diretti sia servizi in abbonamento, il contratto di abbonamento deve essere sottoscritto successivamente alla presentazione della domanda ed entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione. La durata massima complessiva del progetto è pari a 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di abbonamento. Le spese relative agli acquisti diretti devono essere sostenute entro i 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione, mentre le spese relative al contratto di abbonamento devono essere sostenute entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. La documentazione relativa agli acquisti diretti potrà essere presentata in sede di rendicontazione finale, insieme a quella relativa all'abbonamento. Anche in questo caso, la rendicontazione finale dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.
21. Erogazione del contributo

Faq 32) Come viene erogato il contributo?
Le agevolazioni previste dalla misura sono riconosciute a rimborso delle spese sostenute dal beneficiario e regolarmente pagate al fornitore. Il soggetto beneficiario è pertanto tenuto a sostenere e pagare integralmente le spese relative ai servizi e ai prodotti agevolati e successivamente a presentare la richiesta di erogazione, allegando la documentazione di spesa e di pagamento prevista dalla normativa. Il contributo, erogato dal Ministero sul conto corrente indicato dal beneficiario, può essere richiesto:

  • in due quote, la prima dopo aver sostenuto almeno il 50% delle spese, la seconda a conclusione del piano di spesa
  • in un'unica soluzione al completamento del piano di spesa.
22. Cosa serve per presentare la domanda ?

Faq 27 - Per compilare la domanda occorrono:

  • SPID, CIE o CNS
  • firma digitale
  • PEC attiva
  • descrizione della situazione tecnologica iniziale e del miglioramento atteso
  • offerte dei fornitori contenenti codici identificativi e dettaglio dei costi
  • possesso dei requisiti richiesti dalla misura, compresa la disponibilità di una connessione Internet di almeno 30 Mbps
  • DSAN polizza catastrofale (per le PMI).
23. Varianti

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a comunicare, con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, eventuali variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a comunicare:
a) l'eventuale recesso anticipato dall'abbonamento, ove previsto, oggetto delle agevolazioni;
b) l'eventuale variazione del soggetto fornitore dei servizi oggetto delle agevolazioni

(art. 10 decreto 18/7/2025)


DECRETO MINISTERIALE 18 LUGLIO 2025 

Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Visto il decreto-legge n. 22 del 1º marzo 2021 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) con il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria;

Vista la Strategia italiana per la Banda Ultralarga 2023-2026 approvata il 6 luglio 2023 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) che definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea con la Comunicazione "2030 Digital Compass: the European Way for the Digital Decade";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga", come integrata dalla Delibera CIPE n. 6 del 1º maggio 2016, recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica della delibera CIPE n. 65/2015 (Piano diffusione Banda ultra larga)";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 71 del 7 agosto 2017 con la quale, tra l'altro, in attuazione del punto 4.3 della delibera n. 65/2015, vengono assegnati, a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, 1,3 miliardi di euro al Ministero dello sviluppo economico per interventi a sostegno della domanda;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 29 aprile 2021, n. 9, recante "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico", che ha approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 14-20 del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel quale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, sono stati riclassificati gli strumenti di programmazione nella titolarità del Ministero destinatari di assegnazioni di risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2014-2020;

Vista la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante "Fondo sviluppo e coesione Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione", che, ai sensi dell'articolo 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC e disciplina le procedure di riprogrammazione dei PSC;

Visto l'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha definito la dotazione iniziale del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020, stabilendone la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

Vista la delibera CIPESS del 29 novembre 2024, n. 78, recante "Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e s.m.i. Attuazione delle delibere CIPESS 1 del 2022 e 35 del 2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del ministero delle infrastrutture e dei trasporti", che dispone il definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei PSC dei precitati Ministeri;

Vista la nota informativa (prot. MIMIT n. 26562 del 13 marzo 2025) con la quale l'Autorità Responsabile del PSC MIMIT 14-20 ha informato il Comitato di Sorveglianza del Piano circa la destinazione delle economie accertate nell'ambito dell'Area tematica 02 - "Digitalizzazione" per il finanziamento di interventi di sviluppo tecnologico valutati positivamente dal punto di vista tecnico dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) nelle riunioni del 7 agosto 2024 e del 6 luglio 2023 in riferimento alla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2);

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza);

Visto il regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 13 luglio 2024;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, che, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, ha sostituito il precedente regolamento «de minimis» (UE) n. 1407/2013;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale "Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che dispone che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali", convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 agosto 2020, recante "Piano voucher sulle famiglie a basso reddito", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 1° ottobre 2020;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 dicembre 2021, recante "Piano voucher fase 2, per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2022;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 aprile 2022, recante modifica del sopramenzionato decreto 23 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2022;

Considerato che in data 22 aprile 2023 si è conclusa la consultazione pubblica riguardante il "Piano Voucher per l'incentivazione della domanda di connettività delle imprese - Servizi applicativi";

Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica, da cui è emerso un generale interesse nei confronti di voucher volti ad agevolare servizi cloud e di cyber security;

Ritenuto opportuno sostenere la domanda di servizi di cloud computing e cyber security attraverso il riconoscimento di un contributo alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi funzionale all'acquisizione di servizi innovativi nell'ambito dei predetti ambiti;

DECRETA

Art. 1. (Definizioni)

  1. 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
    a) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy;
    b) "lavoratore autonomo": la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
    c) "PMI": le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall'allegato I del regolamento GBER;
    d) "Registro nazionale degli aiuti": il registro, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti "de minimis" e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
    e) "regolamento n. 21007/24": regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    f) "regolamento de minimis": regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023;
    g) "regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2. (Finalità)

  1. Il presente decreto definisce gli interventi di sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell'acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso, al fine di promuovere lo sviluppo e l'adozione di servizi applicativi digitali innovativi.
  2. Al fine di favorire la transizione digitale dei soggetti di cui al comma 1, nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate, sono ritenuti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto unicamente i servizi nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli nella disponibilità dei predetti soggetti e/o i servizi che costituiscono un miglioramento delle soluzioni già in uso da parte degli stessi.

Art. 3. (Dotazione finanziaria e modalità di attuazione)

  1. Tenuto conto di quanto esposto in premessa, le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente decreto, sono pari a euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00), a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al periodo di programmazione 2014-2020.

  2. Allo scopo di assicurare il contributo del Piano sviluppo e coesione del Ministero al rispetto della chiave di riparto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, una quota pari a euro 71.065.813,34 delle risorse di cui al comma 1 è riservata ai piani di spesa da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
    3. Le risorse di cui al comma 1 potranno essere incrementate da successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie, anche di provenienza unionale.
  3. Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi, incluse le verifiche, funzionali alla gestione della misura di cui al presente decreto, il Ministero può ricorrere a soggetti individuati anche ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1, entro il limite massimo del 2,5% delle medesime risorse.

Art. 4. (Soggetti beneficiari)

  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull'intero territorio nazionale che, all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 7, dispongono di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
  2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1 devono:
    a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e risultare "attive";
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
    c) essere in regola con gli obblighi assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39;
    d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    e) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'articolo 1 del regolamento de minimis;
    f) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 4.
  3. I lavoratori autonomi non tenuti all'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese richiesto ai sensi del comma 2, lettera a), devono essere in possesso unicamente della partita IVA, fatti salvi l'avvenuta iscrizione all'ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l'esercizio dell'attività professionale interessata, nonché il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 2, ove compatibili e ferme restando le specifiche modalità di dimostrazione dipendenti dalla natura delle attività esercitate.
  4. Non sono, in ogni caso, ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto, i soggetti:
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
    b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
    c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 5. (Piani di spesa ammissibili)

  1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto le spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 4 per l'acquisizione di uno o più servizi di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud. Tale acquisizione può avvenire tramite l'acquisto diretto di uno o più servizi, ovvero tramite la sottoscrizione di un abbonamento, ovvero adottando una combinazione delle modalità indicate. I predetti servizi devono essere ricompresi nell'elenco di seguito riportato:
    a) soluzioni hardware cyber security: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch sicuri; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    b) soluzioni software cyber security: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    c) servizi cloud infrastrutturali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS); database;
    d) servizi Cloud SaaS: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP); software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM);
    e) servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi.
  2. Tutti i servizi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1, devono essere qualificati come servizi cloud di livello 1 (QC1) ai sensi del regolamento n. 21007/24, nonché devono essere forniti da soggetti privati abilitati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) all'erogazione dei predetti servizi.
  3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i piani di spesa di cui al presente articolo devono:
    a) avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi tra quelli indicati al comma 1;
    b) essere collegati, nelle fattispecie diverse da quella di cui alla lettera a), ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell'abbonamento ecceda il predetto termine di 24 mesi, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.
  4. In coerenza con la finalità dell'intervento disciplinato dal presente decreto, non sono ammissibili alle agevolazioni le spese connesse all'acquisto, anche tramite la sottoscrizione di abbonamenti, di uno o più servizi di cui al comma 1 aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.
  5. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente decreto, le spese connesse alla realizzazione dei piani di cui al presente articolo non devono risultare inferiori a euro 4.000,00 (quattromila/00).

Art. 6. (Agevolazioni concedibili)

  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto e sono pari al 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili per l'acquisizione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, secondo le modalità previste dal medesimo comma, e per un importo, comunque, non superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00).
  2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche "de minimis", nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Art. 7. (Modalità di presentazione delle domande)

  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
  2. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, i soggetti di cui all'articolo 4, una volta individuati i fornitori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, nonché la modalità di acquisizione e la tipologia di servizi attivabile dai medesimi fornitori, tra quelli indicati al comma 1 del medesimo articolo 5, presentano un'apposita istanza, a pena di invalidità, attraverso il portale telematico all'uopo reso disponibile. I termini e le modalità di presentazione dell'istanza sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con il medesimo provvedimento possono essere, altresì, fornite ulteriori specificazioni funzionali alla corretta attuazione dell'intervento regolato dal presente decreto.
  3. L'istanza di agevolazione di cui al comma 2, deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:
    a) i dati anagrafici del soggetto richiedente;
    b) la descrizione dei servizi prescelti tra quelli indicati all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione delle modalità di acquisizione e, se del caso, del relativo abbonamento;
    c) il nome dei fornitori dei servizi di cui alla lettera b), che devono necessariamente essere ricompresi tra quelli abilitati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto;
    d) la durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l'acquisto diretto di uno o più servizi dai fornitori di cui alla lettera c), ovvero la durata prevista dell'abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi, da sottoscrivere con il fornitore di cui alla medesima lettera c) negli altri casi;
    e) l'importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
    f) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.
  4. Unitamente alla domanda di cui al comma 2 devono essere trasmesse:
    a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente decreto;
    b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps, l'effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e il miglioramento previsto attraverso l'acquisizione dei servizi di cui al comma 3, lettera b), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
    c) le offerte per l'acquisto dei servizi di cui al comma 3, lettera b), con l'indicazione delle relative voci di costo. Dalle offerte deve evincersi lo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l'upgrade garantito attraverso i servizi ricompresi nell'offerta ovvero deve emergere, in caso di attivazione di un nuovo servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente.
  5. Alle domande presentate è attributo il codice unico di progetto (CUP) identificativo delle stesse. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di agevolazione.
  6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti richiedenti, aventi i requisiti previsti dal presente decreto, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

  7. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Le istanze presentate nelle more della chiusura dello sportello agevolativo che risultano prive di copertura finanziaria sono sospese fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle verifiche in corso. In mancanza di ulteriori risorse disponibili a copertura, tali istanze si considerano decadute e a tal fine è inviata specifica comunicazione.

Art. 8. (Istruttoria e concessione delle agevolazioni)

  1. Il Ministero, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui all'articolo 7, avvia le attività istruttorie verificando:
    a) la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa;
    b) il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto;
    c) la corretta qualificazione del soggetto individuato per la fornitura dei servizi oggetto dell'istanza.
  2. Il Ministero può richiedere all'impresa proponente i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dall'impresa entro il termine indicato, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
  3. Le verifiche istruttorie di cui al comma 1 sono espletate entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 2. In caso di esito positivo delle predette verifiche, il Ministero, determinate le agevolazioni concedibili, procede ad adottare il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni e ai connessi adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul Registro nazionale degli aiuti.
  4. Nel caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi che precedono si provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 3, procedono, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al medesimo comma, alla sottoscrizione del contratto con il fornitore per l'attivazione dell'eventuale abbonamento di servizi oggetto delle agevolazioni, dandone comunicazione al Ministero con le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 9. (Erogazione delle agevolazioni)

  1. L'erogazione delle agevolazioni spettanti avviene in non più di due quote di cui la prima all'avvenuto sostenimento di almeno il 50% del piano di spesa e la seconda ed ultima a seguito dell'avvenuta ultimazione del medesimo piano; resta ferma la possibilità di richiedere le agevolazioni in una unica quota ad avvenuta ultimazione del piano di spesa. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, sono fornite le necessarie precisazioni ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando che l'erogazione delle agevolazioni non potrà essere richiesta prima del termine che sarà indicato con il medesimo provvedimento.
    2. In caso di recesso dall'eventuale abbonamento entro il predetto termine di 24 mesi, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Ministero.
    3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, con le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, un'apposita istanza unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture emesse connesse all'erogazione dei servizi oggetto di agevolazione e nella documentazione che ne attesta l'avvenuto pagamento. Le predette fatture devono riportare il CUP nell'apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
    4. Il Ministero, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 3, procede ad accertare la regolarità della documentazione trasmessa, la corrispondenza della stessa con quanto dichiarato dal soggetto richiedente in sede di domanda, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, ivi compresa l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, in relazione alle imprese, la vigenza e la regolarità contributiva tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
    5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, il Ministero procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nell'istanza di cui al comma 3.

Art. 10. (Variazioni)

  1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a comunicare, con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, eventuali variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a comunicare:
    a) l'eventuale recesso anticipato dall'abbonamento, ove previsto, oggetto delle agevolazioni;
    b) l'eventuale variazione del soggetto fornitore dei servizi oggetto delle agevolazioni.
    2. Le variazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), quest'ultima nel solo caso di abbonamento, determina l'interruzione della fruizione dell'agevolazione da parte del soggetto beneficiario a decorrere dalla data di recesso dall'abbonamento o di variazione del fornitore e la perdita del diritto di beneficiare dell'eventuale contributo residuo connesso all'abbonamento medesimo.

Art. 11. (Controlli)

  1. Il Ministero procede allo svolgimento di controlli al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di agevolazione nonché di istanza di erogazione dell'agevolazione concessa.
    2. Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
    3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenute a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte, nonché a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, secondo le indicazioni fornite.

Art. 12. (Revoca del contributo)

  1. Le agevolazioni concesse sono revocate qualora:
    a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
    b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dall'impresa beneficiaria nel corso dell'iter agevolativo disciplinato dal presente decreto;
    c) il soggetto beneficiario ometta di comunicare tempestivamente il recesso dal contratto di abbonamento ovvero la variazione del soggetto fornitore dei servizi;
    d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli di cui all'articolo 11;
    e) vengano accertate variazioni ai sensi dell'articolo 10 ritenute non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni.

Art. 13. (Disposizioni finali)

  1. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e dell'adozione del medesimo è data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.
    2. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, è definito l'elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
    Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

    IL MINISTRO
    Firmato digitalmente da: Adolfo Urso

DECRETO DIRETTORIALE 4 AGOSTO 2026 

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga", come integrata dalla Delibera CIPE n. 6 del 1º maggio 2016, recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica della delibera CIPE n. 65/2015 (Piano diffusione Banda ultra larga)";

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 71 del 7 agosto 2017 con la quale, tra l'altro, in attuazione del punto 4.3 della delibera n. 65/2015, vengono assegnati, a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, 1,3 miliardi di euro al Ministero dello sviluppo economico per interventi a sostegno della domanda;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 29 aprile 2021, n. 9, recante "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico", che ha approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 14-20 del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel quale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, sono stati riclassificati gli strumenti di programmazione nella titolarità del Ministero destinatari di assegnazioni di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del ciclo 2014-2020;

Vista la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante "Fondo sviluppo e coesione Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione", che, ai sensi dell'articolo 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC e disciplina le procedure di riprogrammazione dei PSC;

Visto l'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha definito la dotazione iniziale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020, stabilendone la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

Vista la delibera CIPESS del 29 novembre 2024, n. 78, recante "Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e s.m.i. Attuazione delle delibere CIPESS 1 del 2022 e 35 del 2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del ministero delle infrastrutture e dei trasporti", che dispone il definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei PSC dei precitati Ministeri;

Vista la nota informativa (prot. MIMIT n. 26562 del 13 marzo 2025) con la quale l'Autorità Responsabile del PSC MIMIT 14-20 ha informato il Comitato di Sorveglianza del Piano circa la destinazione delle economie accertate nell'ambito dell'Area tematica 02 - "Digitalizzazione" per il finanziamento di interventi di sviluppo tecnologico valutati positivamente dal punto di vista tecnico dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD) nelle riunioni del 7 agosto 2024 e del 6 luglio 2023 in riferimento alla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», che, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, ha sostituito il precedente regolamento «de minimis» (UE) n. 1407/2013;

Visto il decreto 18 luglio 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2025, che ha introdotto un incentivo in favore delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi funzionale al sostegno della domanda di servizi di cloud computing e cybersecurity, attraverso il riconoscimento di un contributo ai predetti soggetti per l'acquisizione di servizi innovativi nei precitati ambiti;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del precitato decreto che stabilisce che con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero saranno definiti i termini e le modalità di presentazione dell'istanza nonché fornite le ulteriori specificazioni funzionali alla corretta attuazione dell'intervento regolato dal decreto;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 21 novembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2025, che definisce le modalità di formazione dell'elenco, tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dei soggetti abilitati alla fornitura dei prodotti e servizi agevolabili nell'ambito dell'intervento regolato dal richiamato decreto 18 luglio 2025, nonché dei relativi prodotti e servizi offerti;

Visto l'articolo 2 del richiamato decreto 21 novembre 2025 che demanda ad un successivo provvedimento, in esito alla definizione del richiamato elenco, la definizione delle modalità e dei termini di funzionamento dello sportello destinato alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi beneficiari delle agevolazioni;

DECRETA

Art. 1. (Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
    a) "decreto 18 luglio 2025": il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, 18 luglio 2025, di cui al comunicato pubblicato nella GURI n. 286 del 10 dicembre 2025;
    b) "decreto 21 novembre 2025": il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, 21 novembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella GURI n. 286 del 10 dicembre 2025;
    c) "elenco": l'elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 21 novembre 2025;
    d) "lavoratore autonomo": la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
    e) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy;
    f) "PMI": le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
    g) "Registro Nazionale degli Aiuti": il registro, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti "de minimis" e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
    h) "regolamento de minimis": regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023;
    i) "Invitalia": l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Invitalia S.p.A.;
    j) "Infratel Italia": Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A..

Art. 2. (Finalità e ambito di applicazione)

  1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto 18 luglio 2025 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 novembre 2025, le modalità e i termini di funzionamento dello sportello destinato alle PMI e ai lavoratori autonomi funzionale all'accesso alle agevolazioni previste dal decreto 18 luglio 2025, volte a sostenere la domanda di servizi di cloud computing e cyber security, attraverso l'acquisto dei prodotti e servizi ricompresi nell'elenco.
  2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto 18 luglio 2025, all'attuazione dello sportello di cui al presente provvedimento sono destinate risorse pari ad euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00), a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al periodo di programmazione 2014-2020, al lordo dei compensi spettanti a Invitalia e Infratel Italia per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto 21 novembre 2025.
  3. Una quota pari a euro 71.065.813,34 delle risorse di cui al comma 2 è riservata per la realizzazione dei piani di spesa realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di assicurare il contributo del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero al rispetto della chiave di riparto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai fini dell'accesso alla riserva di cui al presente comma, è presa in considerazione l'ubicazione dell'unità locale ove il piano di spesa esplica in via prevalente i propri effetti, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b), del presente decreto.
  4. Le risorse di cui al comma 2 possono essere incrementate da successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie, anche di provenienza unionale.

Art. 3. (Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

  1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto 18 luglio 2025, possono accedere alle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi operanti sull'intero territorio nazionale che, all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, dispongono di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
  2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono accedere alle agevolazioni tutte le PMI, indipendentemente dalla forma giuridica e organizzativa, e tutti i lavoratori autonomi, indipendentemente dal ruolo e dall'attività esercitata, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto 18 luglio 2025.
    3. Possono presentare domanda di agevolazione anche i soggetti iscritti nell'elenco, a condizione che gli stessi rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 4 del decreto 18 luglio 2025 e che i servizi e/o prodotti richiesti alle agevolazioni siano acquisiti da fornitori diversi dal richiedente e ricompresi nel predetto elenco.

Art. 4. (Piani di spesa ammissibili e modalità di acquisto dei prodotti e servizi agevolabili)

  1. Ai fini dell'ammissibilità, i piani di spesa devono prevedere l'acquisto, con le modalità di cui al successivo comma 4, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione della PMI o del lavoratore autonomo e/o soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso, al fine di promuovere lo sviluppo e l'adozione di servizi applicativi digitali innovativi.

(SPESE AMMESSE)
2. I piani di spesa di cui al comma 1 devono prevedere l'acquisizione di uno o più prodotti e servizi di cloud computing e cyber security forniti dai soggetti presenti nell'elenco, reso disponibile nell'area dedicata alla misura del portale del Ministero. Come previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto 21 novembre 2025, nell'elenco sono ricompresi:
a) soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS);
b) soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
c) servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS); database;
d) servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX). Rientrano tra i servizi di cui alla presente lettera anche i sistemi per erogare la formazione, fatta eccezione per le spese afferenti ai contenuti formativi;
e) servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, ivi inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione delle PMI e lavoratori autonomi beneficiari del contributo. I servizi di cui alla presente lettera sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati dal presente comma, in quanto intesi come servizi accessori funzionali a promuovere le finalità di transizione digitale e sviluppo di soluzioni tecnologiche individuate dal decreto 18 luglio 2025.

(SPESE NON AMMESSE)
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese connesse all'acquisizione di uno o più prodotti e/o servizi aventi prestazioni analoghe a quelle dei prodotti e/o servizi già in uso dei soggetti beneficiari. Sono da ritenersi, altresì, escluse le spese sostenute per effettuare un aggiornamento di versione di un servizio o prodotto già in uso qualora non realizzi contestualmente un miglioramento sostanziale rispetto alla soluzione in uso, ad esempio attraverso l'introduzione di nuove funzioni di automazione o di intelligenza artificiale. Sono altresi escluse le spese connesse all'estensione di una licenza già in possesso o all'aumento del numero di postazioni licenziate o di utenze del soggetto proponente.

(MODALITA’ DI ACQUISTO DEI SERVIZI)

  1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 5 del decreto 21 novembre 2025 e dagli articoli 5 e 8 del decreto 18 luglio 2025, l'acquisizione dei prodotti e/o servizi agevolabili, può avvenire tramite le modalità di seguito indicate, applicabili per qualsiasi soluzione, prodotto o servizio ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto 21 novembre 2025:
    a) acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti. In tale fattispecie è previsto il pagamento diretto di uno o più prodotti e/o servizi agevolabili, anche attraverso fatture di acconto, purché successive alla presentazione della domanda. I predetti acquisti possono risultare associati anche a servizi durevoli nel tempo e, in tale caso, con qualsiasi termine di validità. Le spese di cui alla presente lettera devono essere sostenute entro 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto; entro il medesimo termine devono intervenire i relativi pagamenti. Diversamente da quanto previsto alla successiva lettera b), tale modalità non prevede, pertanto, che siano effettuati dei pagamenti ricorrenti a fronte della corresponsione di canoni;
    b) sottoscrizione di un abbonamento, della durata di almeno 24 mesi. La sottoscrizione di un abbonamento prevede un pagamento periodico per la fruizione di un servizio di durata determinata, comunque non inferiore a 24 mesi, a fronte della corresponsione di canoni di abbonamento. Le spese ammissibili corrispondono all'importo dei canoni ricadenti nel predetto periodo di 24 mesi. Nel caso di abbonamenti aventi durata superiore a 24 mesi, i canoni ricadenti oltre il predetto periodo di 24 mesi non rientrano tra le spese ammissibili;
    c) adottando una combinazione delle modalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

(AVVIO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

  1. I piani di spesa di cui al comma 1 devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 5, comma 1. A tal fine, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; nel caso di sottoscrizione di abbonamenti per la fruizione dei servizi, l'abbonamento deve essere sottoscritto successivamente alla presentazione della domanda e, comunque, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Entro 60 giorni decorrenti dalla medesima data, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere attraverso la procedura informatica di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, pena la decadenza dalle agevolazioni, apposita comunicazione di avvenuta sottoscrizione dell'abbonamento, redatta secondo il modello reso disponibile nell'area dedicata alla misura del portale del Ministero.

(SPESA MINIMA € 4.000,00)

(CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 50%)

(AGEVOLAZIONE MASSIMA DI € 20.000,00)
6. I piani di cui al comma 1 devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a euro 4.000,00 (quattromila/00). Le agevolazioni concedibili, che assumono la forma del contributo a fondo perduto, sono pari al 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili e non possono eccedere l'importo di euro 20.000,00 (ventimila/00).

Art. 5. (Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)

(SITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: WWW.MIMIT.GOV.IT)

(TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027)

  1. Le domande di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto 18 luglio 2025, devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal soggetto richiedente, ovvero da altro soggetto al quale è stata conferita la delega per la compilazione con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it), pena l'invalidità e l'irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

(COMPILAZIONE DELLE DOMANDA A PARTIRE DAL 20/10/2026)

  1. L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
    a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2026. In tale fase, il soggetto richiedente può svolgere le seguenti attività:
    a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica;
    a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; è necessario indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, il cui possesso è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazioni;
    a.3) generazione del modulo di domanda in formato "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti e apposizione della firma digitale;
    a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per la presentazione della stessa;
    b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
    b.1) accesso del soggetto richiedente alla procedura informatica;
    b.2) inserimento, da parte del soggetto richiedente e ai fini della formale presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera a), numero 4);
    b.3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immodificabile, da parte della procedura informatica. All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti è rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  2. La domanda di agevolazione di cui al comma 1, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni, pena l'irricevibilità della stessa:
    a) dati anagrafici del soggetto richiedente e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
    b) ubicazione dell'unità locale ove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, fermo restando che il piano di spesa può riguardare più unità locali;
    c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto 18 luglio 2025, ivi compresa la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
    d) dichiarazione sull'effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi e/o prodotti di cloud computing e cyber security e sul miglioramento previsto attraverso l'acquisizione dei servizi e/o prodotti di cui alla successiva lettera e), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
    e) indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti, con specifica dei codici identificativi attribuiti ad ognuna delle tipologie di servizi/prodotti tra quelli risultanti dall'elenco, nonché della modalità di acquisizione prescelta tra quelle di cui all'articolo 4, comma 4 del presente decreto;
    f) indicazione del nome dei fornitori dei servizi e/o prodotti di cui alla lettera d), che devono necessariamente essere ricompresi nell'elenco;
    g) durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l'acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettere b) e c) del presente decreto, la durata prevista dell'abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi. Le tempistiche realizzative dei piani di spesa ovvero della sottoscrizione dell'abbonamento devono, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto 18 luglio 2025;
    h) importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;

(OBBLIGO POLIZZA CATASTROFICA)
i) dichiarazione circa l'intervenuto adempimento all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

(DOCUMENTI DA ALLEGARE)
4. Unitamente alla domanda di agevolazione devono essere trasmesse:
a) le offerte per l'acquisto dei servizi e/o prodotti di cui al comma 3, lettera e), con l'indicazione delle relative voci di costo. Le offerte devono:
- riportare i codici identificativi attribuiti ai prodotti/servizi dall'elenco;
- contenere una descrizione dello stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l'upgrade garantito attraverso i servizi e/o prodotti ricompresi nell'offerta stessa ovvero, in caso di nuovo prodotto/servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente;
b) l'ulteriore eventuale documentazione indicata nell'area dedicata alla misura del portale.

  1. Il Ministero provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello di cui al comma 1, a rendere disponibile nell'area dedicata alla misura del portale del Ministero stesso, lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.
  2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto 18 luglio 2025, ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione.
  3. Qualora le domande di agevolazione presentate esauriscano le risorse disponibili prima del termine finale di cui al comma 1, il Ministero procede a comunicare tempestivamente l'intervenuto esaurimento delle predette risorse e alla conseguente chiusura dello sportello. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto 18 luglio 2025 le istanze presentate nelle more della chiusura dello sportello agevolativo che risultano prive di copertura finanziaria sono sospese fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle verifiche in corso. In mancanza di ulteriori risorse disponibili a copertura, tali istanze si considerano decadute e a tal fine è inviata specifica comunicazione, anche cumulativa.

Art. 6. (Valutazione istruttoria delle istanze e concessione delle agevolazioni)

(SARANNO VALUTATE SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO)
1. Il Ministero, con il supporto di Invitalia, procede all'istruttoria delle domande di agevolazione secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto 18 luglio 2025, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze:
a) verificando la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa;
b) accertando il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal decreto 18 luglio 2025;
c) accertando la presenza dei fornitori prescelti nell'elenco;
d) accertando la presenza dei servizi e/o prodotti ammessi nel medesimo elenco e la loro corrispondenza nel piano di spesa elaborato dal soggetto proponente.

  1. Le verifiche istruttorie di cui al comma 1 sono espletate entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, fatti salvi i maggiori termini nelle ipotesi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 del decreto 18 luglio 2025, ovvero dalla data di comunicazione della sopravvenuta disponibilità di risorse finanziarie ai soggetti richiedenti.
  2. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 1, espletati gli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli Aiuti, il Ministero, con il supporto di Invitalia, adotta i provvedimenti, anche cumulativi, di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto 18 luglio 2025.
  3. Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero qualora, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti, venga accertato il superamento, da parte delle imprese richiedenti, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis, il Ministero provvede a comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7. (Erogazione delle agevolazioni)

  1. La richiesta di erogazione dei contributi concessi, redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Ministero nell'area del portale dedicata alla misura, deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica di cui all'articolo 5, unitamente alla documentazione indicata al successivo comma 4. Nella richiesta di erogazione il soggetto beneficiario è tenuto a descrivere l'investimento realizzato nonché eventuali variazioni dello stesso, fermo restando quanto riportato all'articolo 8, rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di accesso.
  2. Le agevolazioni sono erogate su richiesta dei beneficiari in due quote, ovvero in una unica quota ad avvenuta ultimazione del piano di spesa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 18 luglio 2025, fermo restando che l'erogazione potrà essere richiesta non prima di 3 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto.
  3. L'erogazione della prima quota di agevolazione può essere richiesta solo a seguito dell'avvenuto sostenimento di almeno il 50% (cinquanta percento) del piano di spesa ammesso. L'erogazione della seconda e ultima quota, pari all'importo del contributo concesso residuo, può essere richiesta, presentando la documentazione completa dell'intera spesa sostenuta per la realizzazione del piano, a seguito dell'ultimazione del piano di spesa medesimo. La richiesta di erogazione della seconda e ultima quota, ovvero la richiesta di erogazione in una unica quota, deve essere in ogni caso presentata entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'ultimazione del programma di spesa.
  4. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, unitamente alla richiesta di cui al comma 1:
    a) la documentazione di spesa consistente nei titoli di spesa relativi ai servizi oggetto di agevolazione e nella documentazione che ne attesta l'avvenuto pagamento. I titoli di spesa devono riportare:
    i. il CUP nell'apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
    ii. il codice identificativo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), attribuito al singolo servizio e/o prodotto agevolato;
    b) copia del contratto attestante la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
    c) in caso di sottoscrizione di un abbonamento, copia del contratto sottoscritto con il fornitore;
    d) l'ulteriore eventuale documentazione indicata nella richiesta di cui al comma 1.
  5. Il Ministero, con il supporto di Invitalia e Infratel, espleta le verifiche di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto 18 luglio 2025 entro 60 giorni dalla presentazione delle istanze di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nella predetta istanza. Rientra, tra l'altro, nelle predette verifiche:
    a) l'accertamento della regolarità della documentazione trasmessa;
    b) l'accertamento della corrispondenza della stessa documentazione con quanto dichiarato dal soggetto richiedente in sede di domanda ovvero la coerenza delle variazioni progettuali adottate rispetto alle finalità dell'intervento. In tale fase, con il supporto di Infratel, è verificata, su un campione delle richieste pervenute, la validità dei presupposti tecnici posti a base della concessione delle agevolazioni attraverso la verifica della disponibilità di un servizio di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps e delle caratteristiche del piano di spesa presentato, che deve comprendere soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione del soggetto beneficiario e/o soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso;
    c) l'accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, ivi compresa l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, in relazione alle imprese, la vigenza e la regolarità contributiva tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    d) l'accertamento della sussistenza dell'adempimento all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
    e) la determinazione delle agevolazioni erogabili sulla base delle spese rendicontate e ritenute ammissibili.
    6. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 5 diano esito negativo, il Ministero richiede al soggetto beneficiario le integrazioni necessarie. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione ovvero la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

Art. 8. (Variazioni)

  1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a comunicare tempestivamente attraverso la procedura informatica di cui all'articolo 5 del presente decreto:
    a) eventuali variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività;
    b) l'eventuale recesso anticipato dall'abbonamento oggetto delle agevolazioni, ove previsto;
    c) l'eventuale variazione del fornitore dell'abbonamento oggetto delle agevolazioni, ove previsto.
  2. Il Ministero, con il supporto di Invitalia, procede, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, alla valutazione della variazione comunicata, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto 18 luglio 2025, le variazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), determinano l'interruzione della fruizione dell'agevolazione da parte del soggetto beneficiario a decorrere dalla data di recesso dall'abbonamento o di variazione del fornitore e la perdita del diritto di beneficiare dell'eventuale contributo residuo connesso all'abbonamento medesimo. Non rientra nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c), la variazione del fornitore conseguente ad operazioni societarie che hanno coinvolto il fornitore prescelto.
  3. Variazioni dell'articolazione delle spese in programma ovvero, nei casi diversi dall'abbonamento, del fornitore indicato in sede di domanda sono comunicate dal soggetto beneficiario in sede di richiesta di erogazione delle agevolazioni e in tale sede valutate dal Ministero, con il supporto di Invitalia e Infratel, nell'ambito delle attività disciplinate all'articolo 7 del presente decreto.
  4. Non è consentita, rispetto a quanto indicato in sede di presentazione della domanda, la modifica del sistema di acquisizione dei prodotti e servizi da acquisto diretto ad abbonamento e viceversa.

Art. 9. (Controlli)

  1. Fatte salve le verifiche previste ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata, a campione, da parte del Ministero in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto.

Art. 10. (Revoca delle agevolazioni)

  1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, dal Ministero al ricorrere delle condizioni individuate dall'articolo 12 del decreto 18 luglio 2025 e dagli articoli 4, comma 5, e 7, comma 6, del presente provvedimento.

Art. 11. (Disposizioni finali)

  1. 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto 18 luglio 2025 e dal decreto 21 novembre 2025.
  2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato 1, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le PMI e i lavoratori autonomi.
  3. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel respect del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente provvedimento sono tenute in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito internet del Ministero e di Invitalia.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero www.mimit.gov.it. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente provvedimento è dato, altresì, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

DIV. IX/ADA
Siglato Dirigente Divisione IX - Alessandra De Angelis
IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)