09/09/2022 - Bonus Fiere

 4513 - Bonus Fiere : Esaurite in un solo giorno le risorse di 34mln di euro stanziate per il 2022 (Il Sole 24 Ore - 16.9.2022)

LINK DEL MINISTERO CON TUTTA LA NORMATIVA


INDICE

  1. Decreto direttoriale del 4 agosto 2022
  2. Fiscooggi 10 agosto 2022
  3. Comunicato stampa del 9 agosto 2022
  4. Legge 15 luglio 2022 n.91
  5. Rassegna stampa
  6. Fiscooggi 19/07/2022

Decreto direttoriale del 4 agosto 2022

Il provvedimento stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91, le modalità e i termini di rilascio del “Buono Fiere” relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, dal valore massimo di diecimila euro.
Il decreto è in corso di pubblicazione in GURI.
Allegati al decreto

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

VISTO l’articolo 25-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e, in particolare, il comma 1, il
quale riconosce un buono del valore di 10.000,00 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio
nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto al 31
dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia,
di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 25-bis, ai sensi del quale il buono ha validità fino al 30
novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese
e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1;

VISTO il comma 3 del citato articolo 25-bis, ai sensi del quale il buono è rilasciato dal Ministero
dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande, previa presentazione
di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile
dal Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle risorse di cui al comma 10 del predetto articolo
25-bis;

VISTO il primo periodo del comma 4 del predetto articolo 25-bis, in base al quale “all'atto della
presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di
posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a
sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche
internazionali di settore di cui al comma 1;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o
più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge
come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente
articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché' delle spese e degli investimenti
rimborsabili mediante il relativo utilizzo”;

VISTO il comma 5 del medesimo articolo, che stabilisce che “a seguito della ricezione della
richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di
cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di
posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4”;

VISTO il secondo periodo del comma 6 del predetto articolo 25-bis, che dispone che il rimborso
massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai
soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato;

VISTO il comma 7, del citato articolo 25-bis, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo
economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle
somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul
conto corrente comunicato dal beneficiario;

VISTO il comma 8 del medesimo articolo 25-bis, il quale dispone che, con decreto direttoriale del
Ministro dello sviluppo economico, possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del
presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui
al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri
a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi
stanziamenti;

VISTO, altresì, il comma 10, del medesimo articolo 25-bis, che prevede che, per le finalità di cui
al predetto articolo, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. L 51I del 22 febbraio 2019;

VISTO il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della
pesca e dell’acquacoltura;


VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in
particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di
notorietà e i relativi controlli;

VISTI altresì gli articoli 44-bis, 46, 47 e 71 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000, concernenti, rispettivamente, l’acquisizione d’ufficio di informazioni relative alla
regolarità contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», nonché il decreto-legge
l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

VISTO l’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019. n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la
piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”;

VISTI gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale
degli aiuti di Stato;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio
2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni”;

VISTO l’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza”;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa.
Statuto delle imprese” e, in particolare, l’articolo 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini
e imprese;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2021, n. 149,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTA la nomina del dottore Giuseppe Bronzino a Direttore generale per gli incentivi alle imprese
del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 25-bis del decretolegge n. 50 del 2022,

DECRETA

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “buono fiere”: l’importo prenotato dalle imprese e rilasciato dal Ministero, per il rimborso delle
spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche ai sensi dell’articolo 25-bis del decreto aiuti;
b) “decreto aiuti: il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022,
n. 91;
c) “imprese”: le imprese di qualsiasi dimensione con sede operativa nel territorio nazionale e che
partecipano alle manifestazioni fieristiche;
d) “manifestazioni fieristiche”: le manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate  FIERE AMMESSE
in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto aiuti e il 31 dicembre 2022
e) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
f) “procedura informatica”: la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito
web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura;
g) “Registro Nazionale Aiuti”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere
dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a
quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
h) “regolamento de minimis”: il regolamento in materia di aiuti “de minimis” applicabile in
funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria in via prevalente, come risultante dal certificato
camerale della medesima impresa, tra i seguenti:
i. “regolamento de minimis generale”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
ii. “regolamento de minimis agricoltura”: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316
della Commissione del 21 febbraio 2019;
iii. “regolamento de minimis pesca”: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del
27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore
della pesca e dell’acquacoltura.

Art. 2.
(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25-bis del decreto aiuti,
le modalità e i termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti
sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, nonché le procedure di
recupero delle somme riconosciute nei casi di utilizzo illegittimo dell’agevolazione.

Art. 3.
(Modalità di rilascio del buono fiere)

1. Ai fini del rilascio del buono fiere, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 4
dell’articolo 25-bis del decreto aiuti presentano una apposita richiesta, esclusivamente per via telematica
attraverso la procedura informatica. Il fac-simile del modello di istanza e l’indirizzo telematico della
procedura informatica sono resi disponibili nel sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) prima
del termine di cui al comma 2. Il buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più   IL BUONO PUO'  RIGUARDARE UNA O PIU' FIERE
manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

2.Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa
esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito
internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti
i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022, secondo le modalità indicate
al presente articolo, salvo eventuale diversa determinazione che sarà preventivamente resa nota sul sito
internet del Ministero.

3. L’iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono fiere prevede l’espletamento delle
seguenti attività:
1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica, attraverso CNS (Carta
Nazionale dei Servizi);
2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella
procedura informatica;
3) finalizzazione della domanda.

4. Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte
della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione. È considerata ammissibile, ai
fini dell’assegnazione del buono fiere, una sola domanda per ciascun soggetto beneficiario. In caso di  UNA SOLA DOMANDA
presentazione di più richieste in successione tra loro è considerata, ai fini dell’assegnazione del buono
fiere, esclusivamente l’ultima domanda regolarmente trasmessa prima della comunicazione di cui al
comma 9. La domanda precedente sarà, in questo caso, annullata e sostituita da quella successiva.

5. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura
informatica.

6. Nell’istanza il soggetto richiedente dichiara:
a) di essere il legale rappresentante dell’impresa proponente;
b) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto e risultare attivo al Registro
delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competente;
c) di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche;  LA  DITTA DEVE AVERE L'AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AD UNA FIERA
d) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più
delle manifestazioni fieristiche, indicando l’importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50 per
cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di
euro 10.000,00;  CONTRIBUTO DEL 50%,  AGEVOLAZIONE MASSIMA € 10.000,00 
e) di essere a conoscenza che il buono fiere viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti
dal regolamento de minimis;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui all’articolo 25-
bis del decreto aiuti;  NON E' CUMULABILE CON ALTRI CONTRIBUTI
g) di essere a conoscenza delle finalità del buono fiere, nonché delle spese e degli investimenti
rimborsabili mediante il relativo utilizzo;
h) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
i) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come
causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
7. Nell’istanza, è riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa valido e
funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e Ministero, nonché l’IBAN relativo
al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.
8. A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello
sportello per l’invio delle domande di agevolazione di cui al comma 2, i soggetti proponenti possono
verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della
domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere
e utilizzare la procedura informatica. In questa fase il soggetto proponente può verificare, in particolare,
la validità della Carta Nazionale dei Servizi, nonché accertare il possesso dei poteri di rappresentanza in
relazione al soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle agevolazioni.
9. Il buono fiere è assegnato dal Ministero, sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle
domande, ed è inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario di cui al
comma 7.  ASSEGNATO IN BASE ALL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
10. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente
decreto esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 10 dell’articolo 25-bis
del decreto aiuti. Tenuto conto del termine di validità del buono fiere di cui all’articolo 25-bis, comma
2, del decreto aiuti, nel giorno in cui si verifica l’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per
l’intervento, il Ministero dispone, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle
imprese, dandone comunicazione sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

Art. 4.
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le
spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:
a) spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale
categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti
dalla manifestazione fieristica;
b) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di
progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai
pubblici servizi;
c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;
d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della
partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché
le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
g) spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla
partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster,
cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla
manifestazione fieristica.

2. Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore
aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo
non recuperabile.  SPESE NON AMMESSE

Art. 5.
(Erogazione del buono)

1. Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la
procedura informatica, con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validità del buono di cui al
comma 2 dell’articolo 25-bis del decreto aiuti, apposita istanza di rimborso delle spese e degli
investimenti di cui all’articolo 4 effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni
fieristiche. Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del
Ministero (www.mise.gov.it).

2. All'istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese
e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento
delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto
beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è
richiesto il rimborso delle spese.

3. Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche
in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione di cui al comma 2 in ordine all’avvenuta
partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica,
entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione è causa di
revoca dell’agevolazione.

4. Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero verifica la completezza e la regolarità della
richiesta, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute
come dichiarato dall’impresa beneficiaria, fermo restando il valore massimo del buono fiere comunicato
ai sensi dell’articolo 3, comma 9 e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell’impresa
beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis, tramite, a seconda dei casi,
il Registro Nazionale degli Aiuti, il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o il Sistema Italiano
della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA).

5. Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero, previa
registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante
l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante
accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di
richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario,
tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell’assenza, nei
casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica di cui al comma 5,
il Ministero provvede, rispettivamente, all’erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle
procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare
l’inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all’articolo 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 6.
(Aiuto concedibile)

1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis generale, del
regolamento de minimis agricoltura e del regolamento de minimis pesca.  IL CONTRIBUTO E' IN DE MINIMIS

2. I soggetti richiedenti rientrano nell’ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti de
minimis in relazione al codice ATECO 2007 riferito all’attività svolta in via prevalente alla data di
presentazione dell’istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell’impresa istante.

3. I limiti di cui al comma 1 sono riferiti al soggetto istante, tenuto conto anche delle relazioni che
intercorrono tra lo stesso e altre imprese e che valgono a qualificare la cosiddetta “impresa unica” di cui
all’articolo 2, comma 2, del regolamento de minimis di riferimento.

4. Ai sensi del regolamento de minimis, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese, fra  IMPRESA UNICA
le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato
con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima.

5. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) del precedente
comma 4 per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

Art. 7.
(Cumulo)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime
spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi
dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei
regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno, incluse quelle attribuite sulla base del regolamento de minimis.  DIVIETO DI CUMULO

Art. 8.
(Controlli)


1. Il Ministero, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei
controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di
beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di
richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle
agevolazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta
e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti
riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento
amministrativo disciplinato dal presente decreto.

2. I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del
procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi
del comma 1.

Art. 9.
(Revoca dell’agevolazione)


1. L’agevolazione concessa è revocata dal Ministero nei seguenti casi:
a) sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario;
b) sia verificata l’assenza o il venir meno di uno o più dei requisiti di accesso dell’impresa
beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla
stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
c) mancata presentazione, con le modalità e termini previsti, della dichiarazione di cui
all’articolo 5, comma 2;
d) mancato rispetto del divieto di cumulo dell’agevolazione, di cui all’articolo 7;
e) l’impresa beneficiaria non consenta i controlli al Ministero sulla verifica delle spese ovvero
in caso di esito negativo dei controlli di cui all’articolo 8;
f) mancata presentazione, mediante la procedura informatica, entro i termini di cui all’articolo
5, comma 1, della richiesta di rimborso delle spese sostenute.

2. Disposta la revoca dell’agevolazione, il Ministero procede al recupero dell’agevolazione
indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento
all’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 10.
(Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni
ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e
seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.
(Disposizioni finali)

1. In conformità con quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 25-bis del decreto aiuti, per
l’attuazione dell’intervento, il Ministero si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, sulla di apposita convenzione, i cui costi sono
posti a carico delle risorse disponibili di cui al comma 10 dell’articolo 25-bis del decreto aiuti, nel limite
massimo dell’1,5 per cento delle stesse.

2. In allegato al presente decreto, è riportato l’elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le
imprese, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura è resa
disponibile l’informativa sul trattamento dei dati personali.

4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica
denominata “Incentivi.gov.it”, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto crescita.

 


Comunicato stampa del 9 agosto 2022

Giorgetti, “un nuovo incentivo per contribuire alla valorizzazione del made in Italy e alla ripresa del settore fieristico”

immagine decorativa

A partire dalle ore 10 del 9 settembre le imprese con sede sul territorio nazionale potranno prenotare il “Buono Fiere”, il nuovo incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.
E’ quanto comunica il Ministero dello sviluppo economico che ha pubblicato il decreto che rende operativa la misura agevolativa introdotta dal ministro Giancarlo Giorgetti nell’articolo 25-bis del primo decreto Aiuti e per la quale sono state messe a disposizione risorse pari a 34 milioni di euro.
Le fiere sono la vetrina delle nostre aziende, luoghi dove l’ingegno del made in italy trova la sua collocazione ideale all’interno di spazi che puntano favorire l’incontro tra gli espositori e i visitatori provenienti da tutto il mondo”, dichiara il ministro Giorgetti. “Il buono fiere - aggiunge - va proprio in questa direzione, di contribuire sia alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze del sistema produttivo nazionale sia alla ripresa del mondo fieristico, un settore particolarmente colpito durante l’emergenza Covid ma anche dalle conseguenze del conflitto in Ucraina”.

In particolare, la misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10.000 euro, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti) sino al 31 dicembre 2022. Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli inseriti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e che interessano diversi settori.

Il “Buono fiere”, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario ed è valido fino al 30 novembre 2022, termine entro cui i beneficiari dovranno richiedere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione: dall’affitto agli allestimenti degli spazi espositivi, dai servizi per le attività promozionali a quelle relative al trasporto, noleggio di impianti nonché alle spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda.

Al fine di facilitare la presentazione delle richieste di rimborso, che dovranno avvenire seguendo la procedura messa a disposizione dal Ministero sul sito www.mise.gov.it  le imprese potranno effettuare, già a partire dalle ore 10 del 7 settembre, le verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre.

Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura.

Per maggiori informazioni:


Fiscooggi 10 agosto 2022

“Buono fiere”, prenotazioni
al via a partire dal 9 settembre

La misura è stata fissata dal ministero dello Sviluppo economico, il rimborso riconosciuto sarà erogato tramite accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban comunicato dal richiedente

fiera

Aperto, dalle ore 10 del prossimo 9 settembre, il canale telematico per prenotare il “Buono fiere” destinato alle imprese a parziale rimborso degli investimenti e delle spese sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. È quanto stabilisce il decreto direttoriale del 4 agosto 2022 pubblicato sul sito del ministero per lo Sviluppo economico, che delinea le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo.
Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente online, attraverso la procedura telematica predisposta ad hoc e disponibile (in tempo utile) sul sito del Mise, dalle ore 10 alle ore 17 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022. Nell’istanza dovranno essere indicati l’indirizzo Pec dell’impresa, che dovrà essere utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e ministero, e l’Iban del conto corrente bancario intestato al richiedente.

Stiamo parlando, naturalmente, del contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Aiuti” (articolo 25-bis, Dl n. 50/2022”) per favorire la partecipazione del mondo produttivo agli eventi fieristici internazionali svolti sul territorio nazionale. Il rimborso è pari al 50% delle spese agevolabili e fino a un massimo di 10mila euro (vedi articolo “Dal “decreto Aiuti” convertito - 2: premiata la partecipazione a fiere”.
Il bonus può essere richiesto per gli eventi di settore tenuti dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Aiuti”) e fino al 31 dicembre 2022, compresi nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Il “Buono fiere” verrà riconosciuto rispettando l’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura (34 milioni di euro per il 2022). Sarà inviato dal ministero all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda.

Il contributo, specifica il decreto direttoriale, spetta per una o più manifestazioni fieristiche, ma può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario ed è valido fino al 30 novembre 2022, termine entro cui il rimborso dovrà essere richiesto. L’aiuto economico riguarda, tra l’altro, le spese per l’affitto degli spazi espositivi, per assicurazioni e altri oneri obbligatori ai fini della partecipazione all’evento, per le attività promozionali a quelle relative al trasporto, per il noleggio di impianti nonché per l’impiego di personale a supporto dell’azienda.
Nessun rimborso, invece per imposte e tasse. Rientra nell’agevolazione l’Iva, ma soltanto se costituisce un costo effettivo non recuperabile.

 

 


 

LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00104) (GU Serie Generale n.164 del 15-07-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2022

Da <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22G00104&elenco30giorni=true>

Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:


      «Art. 25-bis (Disposizioni per  favorire  la  partecipazione  a
manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in  Italia).  -

1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio  nazionale  che,
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  FIERE  DAL 16.7.2022 AL 31.12.2022
presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni
fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia,  di  cui   FIERE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA
al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome, e' rilasciato un buono del valore di  10.000
euro.  BONUS DI € 10.000,00


      2. Il buono di cui al comma 1 ha validita' fino al 30  novembre  VALIDO FINO AL 30 NOVEMBRE 2022
2022 e puo' essere richiesto una sola volta da  ciascun  beneficiario
per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per
la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.
    

  3. Il buono di cui al comma 1 e' rilasciato dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo l'ordine  temporale  di  ricezione  delle
domande e nei limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  10,  previa  CI SARA' UN CLICK DAY
presentazione di una richiesta, esclusivamente  per  via  telematica,
attraverso un'apposita piattaforma  resa  disponibile  dal  Ministero
dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto  attuatore  di  cui  al
comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
    

  4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma
3,  ciascun  richiedente  deve  comunicare  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata valido e funzionante nonche' le coordinate di
un conto corrente  bancario  a  se'  intestato.  Ciascun  richiedente
fornisce,  altresi',  le  necessarie  dichiarazioni  sostitutive   di
certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile
nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
        a) di avere sede operativa  nel  territorio  nazionale  e  di
essere iscritto al Registro delle imprese della camera di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
        b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a  una  o
piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali  di  settore  di
cui al comma 1;
        c)  di  avere  sostenuto  o  di  dover  sostenere   spese   e
investimenti per la partecipazione a una o piu' delle  manifestazioni
fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
        d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di  non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
        e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre  condizioni  previste  dalla
legge  come  causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
        f) di non avere ricevuto altri  contributi  pubblici  per  le
medesime finalita' di cui al presente articolo;
        g) di essere a conoscenza delle finalita' del  buono  nonche'
delle spese e degli investimenti rimborsabili  mediante  il  relativo
utilizzo.


      5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi  3
e 4, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ovvero  il  soggetto
attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia  il  buono  di
cui al comma 1 mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.
     

    6. Entro la data di scadenza del buono,  i  beneficiari  devono         L'ISTANZA DI  RIMBORSO DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 30.11.2022
presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di
rimborso delle spese e degli  investimenti  effettivamente  sostenuti
per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche  internazionali
di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile  e'  pari  CONTRIBUTO DEL 50%
al 50 per cento  delle  spese  e  degli  investimenti  effettivamente       AGEVOLAZIONE MASSIMA € 10.000,00
sostenuti dai soggetti beneficiari ed e' comunque contenuto entro  il
limite  massimo  del  valore  del  buono  assegnato.  All'istanza  di
rimborso e' allegata copia del buono e delle  fatture  attestanti  le
spese e gli investimenti sostenuti, con  il  dettaglio  dei  relativi
costi. In caso di mancata presentazione, mediante la  piattaforma  di
cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta
documentazione o di presentazione di  documentazione  incompleta,  al
beneficiario non e' erogato alcun rimborso.
    

  7. Il Ministero dello sviluppo economico,  ovvero  il  soggetto
attuatore di cui al comma 8, secondo periodo,  provvede  al  rimborso
delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante  accredito  delle
stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato  dal  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ENTRO IL 31.12.2022
beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.


      8.  Con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo         PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE OCCORRE ATTENDERE UN DECRETO
economico  possono  essere  adottate   ulteriori   disposizioni   per
l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonche' la
predisposizione e la gestione della piattaforma di  cui  al  comma  3
possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti  in  house
dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel
limite  massimo  complessivo  dell'1,5   per   cento   dei   relativi
stanziamenti.


      9. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  nei
limiti e alle condizioni di cui  al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis", al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  IL CONTRIBUTO E' IN DE MINIMIS
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore  agricolo,   e   al
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
     

    10. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata
la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si  FONDI STANZIATI € 34 mln
provvede, quanto a 24 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale  di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo
economico e, quanto a 10 milioni di euro per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18,  comma  1,
del presente decreto».


RASSEGNA STAMPA

Fiscoetasse 11.7.2022

Ecnews  25.7.2022


WWW.FISCOOGGI.IT -  19.7.2022

Dal “decreto Aiuti” convertito - 2:
premiata la partecipazione a fiere

Buono di 10mila euro per le imprese impegnate in manifestazioni internazionali organizzate in Italia dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl fino alla fine dell’anno

immagine generica illustrativa

Il contributo potrà coprire fino al 50% delle spese e degli investimenti sostenuti per prendere parte agli eventi fieristici. Occorrerà presentare un’istanza telematica, attraverso un’apposita piattaforma. Il bonus, richiedibile una sola volta da ciascun beneficiario, sarà riconosciuto dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) secondo l’ordine temporale delle domande, nei limiti delle risorse stanziate, ossia 34 milioni di euro (articolo 25-bis, Dl 50/2022).

A chi spetta il bonus
Destinatarie della nuova misura di sostegno introdotta durante l’esame parlamentare del “decreto Aiuti” per la sua conversione in legge sono le imprese con sede operativa nel territorio nazionale che, durante il periodo che va dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge 91/2022) al 31 dicembre 2022, partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Si tratta, nel dettaglio, degli eventi inclusi nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Questi operatori potranno ottenere un buono del valore di 10mila euro, valido fino al 30 novembre 2022, facendone specifica richiesta attraverso la piattaforma telematica che il Mise (o l’eventuale altro soggetto incaricato dallo stesso ministero) dovrà rendere disponibile entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”.
Nell’attribuzione delle somme, lo Sviluppo economico dovrà tener conto sia dell’ordine temporale di ricezione delle domande sia del tetto di spesa autorizzata per l’anno 2022, fissato in 34 milioni di euro.

I contenuti dell’istanza
Nel modello per la richiesta del bonus, l’impresa dovrà fornire:
- un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante
- le coordinate di un conto corrente bancario (Iban) di cui è intestataria
- una serie di autodichiarazioni in cui attesta:

  • di avere sede operativa in Italia e di essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio
  • di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni internazionali incluse nel calendario fieristico
  • di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a uno o più di quegli eventi
  • di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
  • di non essere destinataria di sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettera d), Dlgs 231/2001 (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi) e di non trovarsi in altre condizioni che, secondo la legge, sono causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o sono, comunque, a ciò ostative
  • di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le stesse finalità
  • di conoscere le finalità del buono nonché le spese e gli investimenti con esso rimborsabili.

L’iter per il rimborso
Il ministero dello Sviluppo economico (o il soggetto da esso delegato), ricevuta la richiesta, eroga il buono inviandolo all’indirizzo Pec segnalato nell’istanza.
A questo punto, attraverso la stessa piattaforma utilizzata per richiedere l’assegnazione del contributo, i beneficiari, entro la data di scadenza del buono, possono presentare l’istanza di rimborso per le spese e gli investimenti affrontati per la partecipazione alle fiere internazionali; questo può arrivare al massimo al 50% di quanto effettivamente sostenuto e, in ogni caso, è contenuto entro il limite dell’importo riconosciuto.
Alla domanda deve essere allegata copia del buono nonché delle fatture relative alle spese e agli investimenti fatti, con il dettaglio dei costi. In caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione, il rimborso non viene erogato.
Invece, in caso di esito positivo della pratica, il Mise (o il soggetto delegato) rimborsa la cifra spettante, accreditandola, entro fine 2022, sul conto corrente bancario comunicato nell’istanza per l’attribuzione del buono.

L’Europa ci guarda
La fruizione del nuovo contributo a favore delle imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti dettati dalle norme unionali, vale a dire dal regolamento Ue 1407/2013, dal regolamento Ue 1408/2013 e dal regolamento Ue 717/2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, rispettivamente, agli aiuti “de minimis”, agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.