(651) Beni usati ammissibili alle condizioni previste dall'art.4 del DPR 3/10/2008, n.196 e s.m.i.

 

D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n. 294)

Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante

disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale

europeo e sul fondo di coesione.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008, n. 196

Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. (GU Serie Generale n.294 del 17-12-2008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2009

 

 

 Art. 4.

                     Acquisto di materiale usato
  1.  L'acquisto  di  materiale  usato  e'  spesa ammissibile se sono
soddisfatte le tre seguenti condizioni:
    a)   il   venditore  rilascia  una  dichiarazione  attestante  la
provenienza  esatta  del  materiale  e che lo stesso, nel corso degli
ultimi  sette  anni,  non ha beneficiato di un contributo nazionale o
comunitario;
    b)  il  prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore
di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo;
    c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono
adeguate  alle  esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e
agli standard pertinenti.