(253) Contratti di collaborazione a progetto:novità dopo la riforma del lavoro 2012

Contratti di collaborazione a progetto: novità dopo la riforma del lavoro 2012

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Scritto il 1 luglio 2012 in  

 

I nuovi contratti di collaborazione a progetto o co co pro sono al centro di una serie di novità che con la riforma del Governo Monti si prefiggono l’obiettivo di smascherare i veri contratti di lavoro dipendenti.
Il succo della riforma del lavoro è che per i co co pro si cerca di penalizzarne l’impiego attraverso una presunzione di subordinazione al ricorrere di alcune caratteristiche come per esempio quando l’oggetto de programma o del progetto apunto è il medesimo inserito nell’oggetto sociale dell’impresa e del fine perseguito in quanto si realizza quell’unione di intenti che presume un vincolo di subordinazione tra datore i lavoro e lavoratore dipendente.

Il nuovo oggetto sociale da inserire nel contratto a progetto dopo la riforma del lavoro 2012
In tal senso il datore di lavoro nei nuovi contratti di collaborazione a progetto dovranno identificare bene e circoscrivere il più possibile il progetto non inserendolo in modo generico come spesso accadeva prima. In pratica i soggetti veramente coinvolti ed interessati da queste novità non sono tanto i lavoratori quanto i responsabili delle risorse umane ed i legali delle imprese che si troveranno semplicemente a modificare l’oggetto del contratti co co pro.

Il legislatore nella nuova riforma del lavoro 2012 ha voluto fissare dei paletti molto rigidi per tale tipologia di contratto riducendo il confine con il lavoro subordinato e incrementando le fattispecie di presunzioni che ne caratterizzano il vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro.

Quando scatta la subordinazione
Il legislatore fiscale infatti dispone che si tratta di lavoro subordinato se risultano almeno due delle seguenti fattispecie:

Il rapporto di lavoro è di durata superiore a 8 mesi per anno, i compensi percepiti nell’arco dello stesso anno derivanti dalla collaborazione a progetto (con riferimento non solo alla stessa società ma anche a società riconducibili agli stessi centri di interessi, per cui è possibile immaginare anche controllate, collegate ecc) siano almeno pari all’80% dei corrispettivi complessivamente incassati dal lavoratore nel medesimo anno di imposta e che il lavoratore abbia una sua postazione fissa in una delle sedi dell’impresa.

Quando non scatta il vincolo di subordinazione: condizioni esimenti all’applicaizone delle novità
Tuttavia il legislatore si preoccupa anche di definire delle situazioni per cui tali presunzioni non operano anche se di più difficile intepretazione rispetto alle prima aprendo a mio avviso il fianco a dispute legali. Per esmepio afferma che le presunzioni di subordinazione sopra descritte non operano laddove l’attività sia caratterizzata da elevate competenze tecniche acquisisite attraverso percorsi formativi (non specificando se erogati dal datore di lavoro oppure no), oppure esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.

Oppure laddove il lavoratore abbia un reddito superiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali previsti dalla Legge 233 del 1990, articolo 1 comma 3. Oppure laddove si tratti attività per le quali è richiesta l’iscrizione ad un albor professionale

Parliamo per esempio del caso in cui le collaborazioni a progetto possono essere rescisse anche per incapacità professionale dle soggetto a raggiungere il progetto per cui è stato assunto. Inoltre non è amessa la prova contraria del datore di lavoro che qualora si trovi nelle condizioni di violare uno dei disposti previsti per i contratti a progetto si esporrebbe alla presunzione di subordinazione da subito.

Nelle collanorazioni a progetto avete visto come diventi fondamentale l’identificazione dell’oggetto del progetto: tuttavia tale previsione non trova applicazione laddove si parli di un soggetto iscritto ad un albo che eserciti un’attività riconducibile all’attività della società: esempio un dottore commercialista che esercita attività a progetto in uno studio o per una società che eroga servizi di contabilità. Laddove si discosti dall’ggetto rientra nell’ambito di applicazione visto sopra.

Entrata in vigore delle novità previste per le collaborazioni a progetto
Tali regole entrano in vigore da subito per i nuovi contratti mentre per quelli in essere sono consentiti 12 mesi per adeguarsi. La norma recita infatti che l’oggetto del contratto non dovrà essere una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente.

Aumentano i contributi previdenziali INPS per i lavoratori a progetto dopo la riforma del lavoro 2012
Sul versante dei maggiori oneri contributivi sarebbe previsto nella bozza sun aumento dei contributi previdenziali INPS che sale al 28% per coloro che sono iscritti alla gestione separata a differenza dei pensionati che pagano il 19% a partire dal 203, mentre sono previsti ulteriori incrementi dei contributi dal 2014 che saliranno rispettivamente al 33% e al 24%.

E’ inutile negarlo: il lavoratore non ha alcun potere contrattuale dinnanzi al datore di lavoro soprattutto in entrata e questa previsione non è sufficiente ad scongurare il pericolo di assunzioni che formalmente sono a progetto. Il lavoratore cercherà sempre di restare nell’impresa a costo di firmare qualsiasi soggetto e svolgere anche altre tipologie di lavoro che nulla hanno a che fare con l’oggetto del contratto. Se a questo aggiungete che la maggior parte dei lavori che svolgono tutte le funzioni aziendali si caratterizzano per la natura squisitamente amministrativa del lavoro, ecco la che il lavoratore è assolutamente interscambiabile con qualsiasi altra risorsa aziendale e non si realizza nemmeno quella specializzazione che lo rende insostituitibile e capace di avere un minimo potere contrattuale.

Siamo figli delle cosiddette job rotation che inizialmente venivano acclamate come una grande novità che avrebbe caratterizzato le più grandi imprese per la loro flessibilità, ed invece nascondevano ed hanno prodotto solo un gap di professionalità con i competitor europei che invece hanno puntato sulla specializzaizone del singolo.

La diretta conseguenza è che siamo un popolo di lavoratori che sanno svolgere tanti diversi lavori amministrativi poco professionali e molto amministrativi e con poco potere contrattuale davanti ai datori di lavoro…e poi dici che l’Italia perde di competitività…ci credo, ma sta perdendo al contempo anche il potenziale competititivo, non solo la competitività.

Vi ricordo sempre che potete approfondire anche le altre novità della riforma del lavoro 2012, anche sul tema dei nuovi licenziamenti per giusta causa, per motivi economici, con le novità sull’articolo 18.

Inoltre se siete interessati ad una tipologia contrattuale specifica potete leggere le novità sul contratto di apprendistato, sul contratto part time o a tempo parziale o anche le novità sul contratto a tempo determinato.