(259) Più difficile il recesso anticipato dal contratto a progetto (Eutekne.info 9/7/2012)

riforma del lavoro

Più difficile il recesso anticipato dal contratto a progetto

La riforma del lavoro stabilisce che il committente possa recedere solo per giusta causa o in caso di oggettiva inidoneità professionale

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 / Lunedì 09 luglio 2012
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Come già rilevato sulle pagine di Eutekne.info, (si veda “«Spazio ridotto» per le collaborazioni a progetto” del 7 luglio), la L. 92/2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” – in vigore dal prossimo 18 luglio – modifica la disciplina del lavoro a progetto, di cui agli artt. 61 e seguenti del DLgs. 276/2003 (la c.d. riforma Biagi).

Accanto alle novità (nuova e più stringente definizione del progetto, eliminazione del concetto, più ampio e flessibile, di “programma di lavoro o fase di esso”, potenziamento delle presunzioni di subordinazione), finalizzate a contrastare un uso distorto di tale tipologia contrattuale da parte del committente, in funzione dissimulatoria di rapporti di lavoro subordinato, si segnalano le disposizioni – anch’esse applicabili, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 25, della L. 92/2012, ai soli contratti di collaborazione stipulati dopo la sua entrata in vigore – che mirano a tutelare maggiormente il lavoratore.

Innanzitutto, si segnala l’introduzione del c.d. “salario di base” per i lavoratori a progetto.

Più nel dettaglio, fermo restando che il compenso corrisposto a tali lavoratori deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito, si stabilisce che, in relazione a ciò, nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, lo stesso non possa essere inferiore:
- ai minimi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati), in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e, in ogni caso, sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati;
- in mancanza di contrattazione collettiva specifica, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza ed esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

Viene, poi, modificata la disciplina del recesso dal contratto prima della scadenza del termine (e/o della realizzazione del progetto).

In particolare, al fine di limitare la facoltà di recesso anticipato del committente, da un lato, si elimina la possibilità – ammessa dalla precedente formulazione della norma in esame – di introdurre clausole contrattuali che abilitino il committente a recedere dal contratto in corso semplicemente rispettando un termine di preavviso, senza addurre “causali”; dall’altro, si stabilisce che il committente possa recedere anticipatamente dal contratto esclusivamente per giusta causa o qualora emergano “oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto”.
Il collaboratore a progetto può, invece, recedere dal contratto prima della scadenza del termine (e/o del completamento del progetto), oltre che per giusta causa, anche dando preavviso, purché tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.

Dal 2013, indennità una tantum per i co.co.pro. disoccupati

Sempre sul piano delle tutele, viene altresì in considerazione la nuova disciplina, a partire dal 2013, dell’indennità una tantum prevista a favore dei lavoratori a progetto disoccupati, iscritti alla Gestione separata INPS, e, a fronte di tale riconoscimento economico per i co.co. pro., la previsione, sempre a partire dal prossimo anno, di un aumento contributivo a carico di tutti i lavoratori iscritti a tale Gestione.

Per gli iscritti esclusivamente alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, si passerà, nel 2013, ad un’aliquota contributiva del 28% (piò lo 0,72% a titolo assistenziale), per arrivare, nel 2018, al 33%; per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione, si passerà, nel 2013, al 19%, per arrivare, nel 2018, al 24%.